Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2
Per trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività: il tribunale di primo grado
Per i ricorsi avverso le decisioni su tali domande:
- per l'opposizione: il tribunale di primo grado
- per l'appello: la Cour d’appel (corte d'appello).
Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51
La Court de Cassation (corte di cassazione) è il giudice di legittimità delle sentenze. Essa non si pronuncia sui fatti. Un ricorso in cassazione è una procedura particolare. La corte di cassazione verifica soltanto se una decisione o una sentenza "in ultima istanza" (ossia dopo aver esaurito i mezzi di ricorso ordinari, in particolare l’appello e l'opposizione) viola la legge o ignora una norma di diritto. In tal caso la corte di cassazione annulla la decisione contestata e rinvia la causa a un altro giudice, che dovrà poi pronunciarsi nuovamente nel merito (rinvio dopo cassazione).
Cour de cassation
Palais de justice
Place Poelaert 1
1000 Bruxelles
Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64
Le autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64 sono i notai.
Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all’articolo 72
Con la legge del 13 luglio 2013 è stato istituito il Tribunal de la Famille (tribunale della famiglia) che è una sezione del tribunale di primo grado. La nuova legge generalizza l'uso della requête (istanza semplificata) per l’avvio del procedimento, ai fini dello snellimento della procedura e della riduzione dei costi legati ai procedimenti giudiziari. In molti casi, tuttavia, è ancora possibile avviare procedimenti mediante citazione, il che consente all'attore di gestire meglio la data in cui la causa sarà effettivamente presentata dinanzi al Tribunale.