Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2
Gli organi giurisdizionali competenti sono i tribunali distrettuali
- Tribunale distrettuale di Nicosia
Indirizzo: Charalmbou Mouskou, 1405 Nicosia, Cipro
Tel: (+357) 22865518
Fax: (+357) 22304212 / 22805330
E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
- Tribunale distrettuale di Limassolo
Indirizzo: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726, Limassol, Cipro
Tel: (+357) 25806100 / 25806128
Fax: (+357) 25305311
E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
- Tribunale distrettuale di Larnaca
Indirizzo: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cipro
Tel: (+357) 24802721
Fax: (+357) 24802800
E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
- Tribunale distrettuale di Paphos
Indirizzo: Angolo di Neofytou e Nikou Nikolaidi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cipro
Tel.: (+357) 26802601
Fax: (+357) 26306395
E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
- Tribunale distrettuale di Famagosta
Indirizzo: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cipro
Tel: (+357) 23730950 / 23742075
Fax: (+357) 23741904
E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51
La Corte Suprema
(a) La Corte Suprema esamina i ricorsi provenienti dalla corte d'appello contro le decisioni degli organi giurisdizionali civili e penali, compresi gli organi giurisdizionali con competenze speciali, su questioni di grande interesse pubblico o di importanza pubblica generale, o su questioni di coerenza del diritto relativamente a decisioni confliggenti o incompatibili della corte d'appello.
(b) La Corte Suprema statuisce in terzo e ultimo grado, in base a un'istanza, previo accoglimento e previo procedimento in relazione a questioni giuridiche derivanti da decisioni della corte d'appello, riguardanti o una modifica nella giurisprudenza consolidata, o la necessità di un'interpretazione corretta di norme di diritto sostanziale primario e derivato, o una questione di grande interesse pubblico o di importanza pubblica generale, o questioni di coerenza del diritto relativamente a decisioni confliggenti o incompatibili della corte d'appello.
Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64
L'autorità preposta al rilascio del certificato successorio europeo è il tribunale distrettuale ("Eparchiako Dikastirio") competente per territorio, come indicato in precedenza per la domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.
Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all’articolo 72
L'impugnazione prevista contro una decisione emessa dall'autorità giudiziaria in tal senso competente (vale a dire il tribunale distrettuale) relativamente al rilascio di un certificato è un ricorso dinanzi alla Corte Suprema, in base alle norme della procedura civile.
Eccezionalmente la Corte Suprema può concedere un'autorizzazione a presentare una "domanda privilegiata" e in tal caso vale quanto esposto sopra.
Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2
L'unica autorità che esercita funzioni giurisdizionali o agisce in base a una delega dei poteri da parte di un'autorità giudiziaria o agisce con la supervisione di un'autorità giudiziaria è la cancelleria di ciascun tribunale distrettuale, ai sensi dell'articolo 13, capo 189 della legge sull'amministrazione delle successioni; tuttavia nel caso in cui le condizioni per le competenze stabilite ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento non siano soddisfatte, la cancelleria non è considerata un "organo giurisdizionale" secondo la definizione prevista dal regolamento.
Tenuto conto della definizione del termine "decisione" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento, l'unica competenza della cancelleria per la quale sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento è la fissazione del costo delle domande e dei procedimenti in generale relativi alle successioni; ciò nei casi in cui la cancelleria sia competente in tal senso, in quanto rientra nella definizione di "organo giurisdizionale" in base al regolamento.