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Tassi d'interesse

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Malta
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European Judicial Network
(in civil and commercial matters)

1 Nel vostro Stato membro sono previsti gli "interessi legali"? Se sì, in che modo vengono definiti?

Il diritto maltese non contempla il termine “interessi legali”. L’espressione utilizzata per esprimere questo concetto è “interessi di mora” ed è reperibile nel Codice del commercio maltese, che ne dà la seguente definizione: “interessi semplici di mora a un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno l’otto per cento (8%)”.

2 Se sì, qual è l'importo / il tasso e quale la base giuridica? Se sono previsti diversi tassi per gli interessi legali, in quali circostanze e condizioni si applicano?

Il diritto maltese prevede un solo tasso di interesse, pari all’otto per cento (8%), e la relativa base giuridica è il Codice del commercio, capo 13 delle Laws of Malta (leggi di Malta), in particolare il titolo II, sottotitolo IA del suddetto codice.

3 Eventualmente sono disponibili ulteriori informazioni sulle modalità di calcolo degli interessi legali?

Il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del termine di pagamento stabiliti nel contratto. Tuttavia, se la data di scadenza o il termine di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:

  • trascorsi trenta giorni di calendario dal ricevimento della fattura da parte del debitore;
  • trascorsi trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, se non vi è certezza sulla data di ricezione della fattura;
  • trascorsi trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, se la data in cui il debitore riceve la fattura è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
  • trascorsi trenta giorni di calendario dalla data stabilita dalla legge applicabile o dal contratto per l’accettazione o la verifica del prodotto e laddove il debitore riceva la fattura anteriormente oppure nella stessa data dell’accettazione o della verifica.

Il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell’anno in questione è il tasso in vigore il 1° gennaio dello stesso anno e per il secondo semestre dell’anno in questione è il tasso in vigore il 1° luglio dello stesso anno.

4 La base giuridica menzionata è accessibile gratuitamente online?

Il Codice del commercio maltese, capo 13 delle Laws of Malta, è accessibile gratuitamente.

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