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Tassi d'interesse

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Portogallo
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European Judicial Network
(in civil and commercial matters)

1 Nel vostro Stato membro sono previsti gli "interessi legali"? Se sì, in che modo vengono definiti?

Interessi legali

Sì, la legislazione portoghese prevede vari tassi di interesse legale.

Gli interessi possono essere stipulati dalle parti o stabiliti per legge. Quando vengono stabiliti dalle parti, si parla di interessi contrattuali. Quando vengono stabiliti per legge, si parla di interessi legali.

Gli interessi contrattuali e legali possono essere civili o commerciali.

Scopo degli interessi

In termini generali, ci sono due tipi di interessi: interessi di remunerazione (ad esempio gli interessi pagati in relazione a un prestito) e gli interessi a titolo di penalità (ad esempio, gli interessi applicati in caso di inadempienza rispetto a un obbligo).

Interessi legali di mora

Quando un debitore non onora un obbligo finanziario, la regola generale stabilisce che il risarcimento dovuto per l'inadempienza corrisponde agli interessi legali calcolati a partire dalla data del verificarsi dell'inadempienza da parte del debitore. Un obbligo finanziario sussiste quando esiste un obbligo che impone di corrispondere del denaro a un'altra parte.

Momento dell'inadempienza

Il debitore è considerato in mora quando gli è stato notificato attraverso i canali giudiziari o extragiudiziali di adempiere all'obbligo.

Tuttavia, esistono tre casi nei quali il debitore è considerato in mora senza avere necessariamente ricevuto una notifica:

  1. se l'obbligo aveva un termine fisso;
  2. se l'obbligo è sorto come conseguenza di un atto illegittimo;
  3. se il debitore evita la notifica; in questo caso, si considera che il debitore abbia ricevuto la notifica alla data in cui la stessa gli sarebbe stata normalmente consegnata.

Se il credito non è liquido, non sussiste alcuna condizione di mora fino a quando non diventa liquido, a meno che tale illiquidità non sia imputabile al debitore. Se il debitore è responsabile di un atto illecito o di un rischio, lo si considera in mora dalla data in cui riceve la notifica formale, a meno che non fosse già in mora ai sensi della prima parte di questo paragrafo.

Estinzione o cessazione del credito per interessi

Dal momento in cui viene a crearsi, il credito per interessi non dipende necessariamente dal credito principale. Lo si può trasferite o estinguere indipendentemente dall'altro.

Allocazione di pagamenti parziali

La normativa nazionale stabilisce le seguenti norme in materia di allocazione del pagamento:

i) qualora, in aggiunta al capitale, il debitore debba pagare costi o interessi oppure debba risarcire il creditore a seguito di un'inadempienza, un pagamento che non sia sufficiente a coprire l'intero importo sarà utilizzato per liquidare i costi, il risarcimento, gli interessi e il capitale, in questo ordine;

ii) l'allocazione al capitale può essere effettuata soltanto in ultima battuta, a meno che il creditore non concordi altrimenti.

Interessi sugli interessi

In alcuni casi sugli interessi ordinari possono maturare interessi a titolo di penalità (interesse composto).

Affinché gli interessi determinino la maturazione di ulteriori interessi si deve verificare una delle due condizioni seguenti:

  1. al debitore deve venire notificato giudizialmente di capitalizzare gli interessi maturati oppure il debitore deve pagare gli interessi, pena la capitalizzazione.

Possono essere capitalizzati soltanto gli interessi corrispondenti a un periodo minimo di un anno. Queste restrizioni sugli interessi composti non sono applicabili in caso di violazione di norme o prassi specifiche del settore (ad esempio come nel caso di prestiti concessi da istituti finanziari soggetti a normative speciali).

La giurisprudenza nazionale ha stabilito che gli interessi a titolo di penalità non possono maturare sugli interessi di penalità. Di conseguenza, gli interessi legali dovuti a seguito di un'inadempienza nel dare esecuzione a un obbligo finanziario non possono in linea di principio maturare interessi. Ciò non pregiudica alcuna variazione di tale interpretazione nella giurisprudenza e la possibilità prevista dalla legge di applicare una sanzione pecuniaria obbligatoria qualora il pagamento di un importo monetario venga ordinato tramite una sentenza del tribunale.

2 Se sì, qual è l'importo / il tasso e quale la base giuridica? Se sono previsti diversi tassi per gli interessi legali, in quali circostanze e condizioni si applicano?

I tassi di interesse legali variano a seconda del fatto che si riferiscano a interessi civili o commerciali.

Interessi legali civili

Il tasso di interesse legale civile è fissato tramite un decreto (Portaria) ministeriale di attuazione congiunto dei ministri della Giustizia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 559, comma 1, del Código Civil (codice civile) portoghese. Alla data di redazione del presente testo i tassi di interesse civili sono fissati dal decreto ministeriale di attuazione n. 291/03 dell'8.4.2003. Tali tassi sono ancora in vigore.

Interessi legali commerciali

Il tasso di interesse legale commerciale è solitamente dovuto a fronte di un credito vantato da imprese commerciali, imprese singole o persone giuridiche e, in particolare, per i tipi di credito di cui al decreto legge n. 62/2013 del 10.5.2013, di cui qui di seguito.

I tassi d'interesse legali commerciali sono fissati mediante decreto congiunto dei ministri della Giustizia e delle Finanze, conformemente all'articolo 102, commi da 3 a 5, del codice commerciale portoghese, con le modifiche introdotte dal decreto legge n. 62/2013, del 10 maggio. Alla data di redazione del presente testo la definizione del tasso di interesse commerciale è regolamentata dal decreto ministeriale di attuazione n. 277/13 del 26 agosto, ai sensi del quale i tassi di interesse commerciali sono fissati su base biennale.

L'ammontare di ciascun tasso di interesse commerciale di cui al decreto ministeriale di attuazione n. 277/2013 del 26 agosto è definito dalla notifica della Direção Geral do Tesouro e Finanças (Direzione generale del Tesoro e delle finanze), pubblicata nel Diário da República (Gazzetta ufficiale), 2a serie, entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno.

Il decreto ministeriale di attuazione n. 277/2013 del 26.8.2013 prevede due tassi di interesse commerciali a titolo di penalità, che variano a seconda delle operazioni coinvolte:

  1. il primo è il tasso di interesse applicabile ai ritardi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali tra imprese o tra imprese ed enti pubblici, stabiliti dal decreto legge n. 62/2013 del 10 maggio;
  2. il secondo è il tasso supplementare di interesse a titolo di penalità applicabile ad altre operazioni e relativo al credito vantato da imprese commerciali, imprese singole o persone giuridiche, stabilito dall'articolo 102, comma 3, Código Comercial portoghese.

I tassi di interesse legale, tanto civili quanto commerciali, variano con il tempo. Per questo motivo, il calcolo degli interessi dovrebbe tener conto delle diverse aliquote applicabili per ciascuna parte del periodo di inadempienza.

Per motivi pratici, in questa sede abbiamo citato soltanto i tassi di interesse legale degli ultimi anni. Il contenuto di questa scheda ha soltanto scopo informativo e non è destinato a sostituire la consultazione della legislazione nazionale applicabile a ogni caso specifico.

Una maggiorazione obbligatoria degli interessi pari al 5 % viene aggiunta agli interessi legali dovuti, se il pagamento di un importo monetario viene ordinato tramite una sentenza del tribunale. In questo caso, saranno dovuti automaticamente interessi a un tasso annuo del 5 %, senza che vi sia la necessità di qualsiasi altra decisione giudiziaria in tal senso, a decorrere dalla data di efficacia della sentenza. Tale sanzione pecuniaria obbligatoria viene aggiunta agli interessi a titolo di penalità, se applicabili o al risarcimento dovuto, in conformità dell'articolo 829 bis, comma 4, del Código Civil portoghese.

 

Gli interessi legali dal 5 agosto 1980 ad oggi sono riportati qui di seguito

De 05.08.1980 a 22.05.1983

[(1 021 dias) - Decreto Lei nº 200-C/80, de 24.06.1980 e Portaria nº 447/80, de 31.07.1980]
15 %
De 23.05.1983 a 28.04.1987

[(1 437 dias) - Portaria nº 581/83, de 18.05.1983]
23 %
De 29.04.1987 a 29.09.1995

[(3 076 dias) - Portaria nº 339/87, de 24.04.1987]
15 %
De 30.09.1995 a 16.04.1999

[(1 295 dias) - Portaria nº 1171/95, de 25.09.1995]
        10 %
De 17.04.1999 a 30.04.2003

[(1 475 dias) - Portaria nº 263/99, de 12.04.1999]
        7 %
De 01.05.2003

[Portaria nº 291/03, de 08.04.2003]
4 %

 

Gli interessi legali commerciali dal 28 settembre 1995 ad oggi sono riportati qui di seguito

De 28.09.1995 a 16.04.1999

[Portaria n.º 1167/95, de 23.9.1995]
         15 %
De 17.04.1999 a 30.09.2004

[Portaria n.º 262/99, de 12.4.1999]
          12 %
De 01.10.2004 a 31.12.2004

[Aviso DGT (Direcção-Geral do Tesouro) 10097/04 de 30.10.2004]
       9,01 %
1º Semestre de 2005

[Portaria nº 597/2005, de 19.07 e Aviso DGT 310/2005 de 14.01.2005]
       9,09 %
2º Semestre de 2005

[Aviso DGT 6923/2005 de 25.07.2005]
       9,05 %
1º Semestre 2006 

[Aviso DGT 240/2006 de 11.01.2006]
       9,25 %
2º Semestre 2006

[Aviso DGT 7706/2006 de 10.07.2006]
       9,83 %
1º Semestre 2007

[Aviso DGT 191/2007 de 05.01.2007]
     10,58 %
2º Semestre 2007

[Aviso DGTF (Direcção-Geral do Tesouro e Finanças) 13665/2007 de 30.07.2007]
     11,07 %
1º Semestre de 2008

[Aviso DGTF 2152/2008 de 29.01.2008]
     11,20 %
2º Semestre de 2008

[Aviso DGTF 19995/2008 de 14.07.2008]
     11,07 %
1º Semestre de 2009

[Aviso DGTF 1261/2009 de 14.01.2009]
      9,50 %
2º Semestre de 2009

[Aviso DGTF 12184/2009 de 10.07.2009]
        8 %
1º Semestre de 2010

[Despacho DGTF 597/2010 de 4.1.2010]
        8 %
2º Semestre de 2010

[Aviso DGTF 13746/2010 de 12.07.2010]
        8 %
1º Semestre de 2011

[Aviso DGTF 2284/2011 de 21.01.2011]
        8 %
2º Semestre 2011

[Aviso DGTF 14190/2011 de 14.07.2011]
       8,25 %
1º Semestre 2012

[Aviso DGTF 692/2012 de 17.01.2012]
        8 %
2º Semestre 2012

[Aviso DGTF 9944/2012 de 24.07.2012]
        8 %
1º Semestre 2013

[Aviso DGTF 584/2013 de 11.07.2013]
       7,75 %
2º Semestre de 2013

Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013

[Aviso DGTF 11617/2013 de 17.09.2013]
       8,50 %
Outras operações

[Aviso DGTF 10478/2013 de 23/8/2013]
       7,50 %
1º Semestre de 2014

Operações sujeitas ao DL 62/2013
       8,25 %
Outras operações

[Aviso DGTF 1019/2014 de 24/01/2014]
       7,25 %
2º Semestre de 2014

Operações sujeitas ao DL 62/2013
       8,15 %
Outras operações 

[Aviso DGTF 8266/2014 de 16/07/2014]
       7,15 %
1º Semestre de 2015

Operações sujeitas ao DL 62/2013
       8,05 %
Outras operações

[Aviso DGTF 563/2015 de 19/01/2015]
       7,05 %
2º Semestre de 2015

Operações sujeitas ao DL 62/2013
       8,05 %
Outras operações 

[Aviso DGTF 7758/2015 de 14/07/2015]
      7,05 %
1º Semestre de 2016

Operações sujeitas ao DL 62/2013
       8,05 %
Outras operações

[Aviso DGTF 890/2016 de 06/01/2016]
       7,05 %
2º Semestre de 2016

Operações sujeitas ao DL 62/2013
       8,00 %
Outras operações 

[Aviso DGTF 86741/2016 de 30/06/2016]
      7,00 %
1º Semestre de 2017

Operações sujeitas ao DL 62/2013
       8,00 %
Outras operações 

[Aviso DGTF 2583/2017 de 03/01/2017]
      7,00 %
Secondo semestre 2017 Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013 8,00 %
Altre operazioni [avviso della DGTF n. 8544/2017 del 30.6.2017] 7,00 %
Primo semestre 2018 Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013 8,00 %
Altre operazioni [avviso della DGTF n. 1989/2018 del 3.1.2018] 7,00 %
Secondo semestre 2018 Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013 8,00 %
Altre operazioni [avviso della DGTF n. 9939/2018 del 30.6.2018] 7,00 %
Primo semestre 2019 Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013 8,00 %
Altre operazioni [avviso della DGTF n. 2583/2019 del 2.1.2019] 7,00 %
Secondo semestre 2019 Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013 8,00 %
[avviso della DGTF n. 11571/2019] 7,00 %
Primo semestre 2020 Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013 8,00 %
[avviso della DGTF n. 1568/2020] 7,00 %
Secondo semestre 2020 Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013 8,00 %
[avviso della DGTF n. 10974/2020] 7,00 %
Primo semestre 2021 Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013 8,00 %
[avviso della DGTF n. 2239/2021] 7,00 %
Secondo semestre 2021 Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013 8,00 %
[avviso della DGTF n. 13486/2021] 7,00 %
Primo semestre 2022 Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013 8,00 %
[avviso della DGTF n. 1535/2022] 7,00 %
Secondo semestre 2022 Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013 8,00 %
[avviso della DGTF n. 13997/2022] 7,00 %
Primo semestre 2023 Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013 10,5 %
[avviso della DGTF n. 1672/2023] 9,5 %
Secondo semestre 2023 Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013 12,00 %
[avviso della DGTF n. 14922/2023] 11,00 %
Primo semestre 2024 Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013 12,5 %
[avviso della DGTF n. 1850/2024] 11,5%
Secondo semestre 2024 Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013 12,25 %
Altre operazioni [avviso della DGTF n. 14751/2024/2] 11,25 %
Primo semestre 2025 Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013 11,5%
Altre operazioni [avviso della DGTF n. 1278/2025/2] 10,5 %

3 Eventualmente sono disponibili ulteriori informazioni sulle modalità di calcolo degli interessi legali?

Ulteriori informazioni su come calcolare il tasso di interesse legale sono disponibili sul sito web della Direção-Geral do Tesouro e Finanças del Ministero della Giustizia.

4 La base giuridica menzionata è accessibile gratuitamente online?

L'accesso online al sito web menzionato nella risposta alla domanda 3 è libero.

Legislazione pertinente

 

Avvertenza

Le informazioni contenute nella presente scheda informativa hanno carattere generale e non esaustivo. Non sono vincolanti per il punto di contatto, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, i tribunali o qualsiasi altra persona. Non sono intese sostituire la consultazione della legislazione applicabile in vigore.

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