Il ricorso alla mediazione facilita la risoluzione delle controversie e contribuisce ad evitare il dispendio di tempo, i costi e le preoccupazioni inerenti alle azioni giudiziarie e permette quindi ai cittadini di tutelare i loro diritti giuridici in maniera efficace.
La direttiva sulla mediazione si applica alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale. Riguarda le controversie in cui almeno una delle parti sia domiciliata in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui le parti decidono di ricorrere alla mediazione o alla data in cui la mediazione è disposta da un organo giurisdizionale.
L'obiettivo principale di tale strumento normativo è di incoraggiare il ricorso alla mediazione negli Stati membri.
A tal fine la direttiva contiene cinque norme fondamentali:
- obbliga gli Stati membri ad incoraggiare la formazione dei mediatori e a garantire una qualità elevata della mediazione,
- conferisce all’organo giurisdizionale il diritto di invitare le parti a ricorrere in primo luogo alla mediazione se lo ritiene appropriato tenuto conto delle circostanze del caso,
- prevede che gli accordi risultanti da una mediazione siano resi esecutivi se entrambe le parti lo chiedono, per esempio attraverso l'approvazione di un organo giurisdizionale o con un atto notarile,
- garantisce che la mediazione abbia luogo nel rispetto della riservatezza. Dispone infatti che il mediatore non possa essere obbligato a testimoniare in giudizio riguardo alle informazioni risultanti da una mediazione, in una controversia futura tra le parti della mediazione in questione,
- assicura che alle parti che scelgono la mediazione non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario: i termini per l'avvio di un'azione legale sono sospesi durante la mediazione.
Un gruppo di parti interessate ha elaborato con l'assistenza della Commissione europea un codice europeo di condotta per mediatori (20 Kb) che stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori possono spontaneamente decidere di aderire.
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