Introduzione
A norma dell'articolo 5 del regolamento sulle spese di giudizio (Regulamento das Custas Processuais), adottato con decreto-legge n.º 34/2008, del 26 febbraio 2008, le spese di giudizio (taxa de justiça) sono espresse in unità di conto (UC) º, attualmente pari a 102 EUR per unità. L'ammontare delle spese di giudizio è fissato in funzione del valore o della complessità della causa.
Il regolamento sulle spese di giudizio contiene norme specifiche relative al regolamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.
Quali sono le tariffe in vigore?
A norma dell'articolo 7º, comma º 4, e della tabella II-A del regolamento sulle spese di giudizio, per le domande di ingiunzione di pagamento per gli importi sotto indicati, le spese di giudizio ammontano a:
- fino a 5 000 EUR: 102 EUR (1 UC);
- da 5 000 EUR a 15 000 EUR: 204 EUR (2 UC);
- per un importo superiore a 15 000,01 EUR: 306 EUR (3 UC).
Le spese di giudizio possono essere più elevate qualora debbano essere sostenute da un'impresa commerciale che, nell'anno precedente, ha presentato 200 o più domande di procedimenti cautelari o altre forme di azione o esecuzione, presso un organo giurisdizionale, una cancelleria o un punto di contatto. In tal caso le spese di giudizio per i procedimenti di ingiunzione di pagamento intentati da tale impresa per gli importi sotto indicati ammontano a (articolo 13, comma 3, e tabella II-B del regolamento sulle spese di giudizio):
- fino a 5 000 EUR: 153 EUR (1,5 UC);
- da 5 000 EUR a 15 000 EUR: 306 EUR (3 UC);
- per un importo superiore a 15 000,01 EUR: 459 EUR (4,5 UC).
Se il convenuto presenta opposizione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1896/2006, il procedimento d'ingiunzione di pagamento si trasforma in un procedimento giudiziario, e in tal caso si applica la tabella I del regolamento sulle spese di giudizio. L'importo delle spese di giudizio per il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, nel caso del ricorrente, sarà convertito in spese di giudizio per il procedimento giudiziario, e può essere dovuto il pagamento di un importo rimanente conformemente alla tabella I del regolamento sulle spese di giudizio.
Qual è l'importo da versare?
Cfr. la risposta precedente.
Cosa succede in caso di ritardato pagamento delle spese di giudizio?
A norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile, la cancelleria notifica all'interessato che l'omesso pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni maggiorato di una sanzione di pari importo, ma non inferiore a 1 unità di conto né superiore a 5 unità di conto. Nel caso in cui alla scadenza di 10 giorni non sia stato effettuato il pagamento delle spese di giudizio e della sanzione, il giudice dispone il ritiro dell'ingiunzione, dell'esecuzione o del ricorso presentati dalla parte inadempiente.
Come si paga?
Le spese di giudizio devono essere pagate mediante bonifico bancario.
Quando si intende presentare una richiesta di ingiunzione di pagamento a un giudice è consigliabile attendere le istruzioni della cancelleria della sezione civile centrale presso il Tribunale distrettuale di Porto su come effettuare il pagamento. A tal fine, è fortemente raccomandato fornire un indirizzo e-mail del richiedente o del suo rappresentante. La cancelleria invierà un numero di riferimento di 12 cifre che inizia con 70), da inserire nel campo "Osservazioni" del bonifico bancario, unitamente al numero di riferimento della pratica in modo che il pagamento sia ad essa abbinato. La prova del bonifico deve essere presentata al giudice.
Se si sceglie di effettuare il pagamento prima dell'inizio del procedimento giudiziario, ossia senza attendere l'avviso di pagamento dal giudice, i dati per il bonifico sono i seguenti (la prova del bonifico deve essere presentata al giudice):
Titolare: Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.
NIF (Codice fiscale): 510 361 242
Numero del conto: 1120014160
NIB (BBAN portoghese): 078101120112001416052
IBAN: PT50078101120112001416052
Denominazione della banca: Agência da Gestão da Dívida e do Crédito Público - IGCP, E.P.E.
BIC SWIFT: IGCPPTPL
Cosa fare dopo il pagamento?
A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'ordinanza ministeriale n. 419-A/2009, del 17 aprile, è necessario presentare un documento giustificativo del pagamento, oppure procedere alla verifica dell'avvenuto pagamento al momento del deposito delle comparse o della richiesta, salvo ove diversamente previsto dall'ordinanza ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013.