Articolo 67 (a)
L'autorità centrale rumena è il ministro della Giustizia (articolo 3 dell'articolo I3 della legge n. 191/2007 per l'approvazione del decreto di urgenza del governo n. 119/2006 relativo ad alcune misure necessarie per l'applicazione di alcuni regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea).
Ministerul Justiţiei Direcţia Drept internaţional şi Cooperare Judiciară,
Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucureşti cod 050741
Tel.: +40372041077, +40372041083
Fax: +40372041079, +40372041084
Articolo 67 (b)
La Romania accetta il certificato di ritorno o di visita del minore e le comunicazioni per le autorità centrali in rumeno, inglese e francese.
Articolo 67 (c)
La Romania accetta il certificato di ritorno o di visita del minore e le comunicazioni per le autorità centrali in rumeno, inglese e francese.
Articoli 21 e 29
Le domande di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività (exequator) sono di competenza dell'organo giurisdizionale nel cui circondario il convenuto (colui che rifiuta il riconoscimento) ha il proprio domicilio e, se questo è sconosciuto, l'organo giurisdizionale nel cui circondario l'attore ha il proprio domicilio. Nel caso in cui sia impossibile determinare la competenza, la domanda è presentata al Tribunale di Bucarest.
Articolo 33
In Romania l'appello contro la decisione di riconoscimento e la dichiarazione di esecutività è di competenza delle Corti d'appello (articolo 96, punto 2, della legge n. 134/2010 relativa al codice di procedura civile).
Articolo 34
Il ricorso (articolo 97, punto 1, del codice di procedura civile).
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