Articolo 67 (a)
Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione, con le autorità centrali designate a norma dell'articolo 53:
Central Authority for International Child Abduction (autorità centrale per la sottrazione internazionale di minori),
Department of Justice, Home Affairs and Migration (ministero della Giustizia, affari interni e migrazione)
51 St Stephen's Green
Dublin 2
D02 HK52
Telefono: +353 (1) 8592 232,
Articolo 67 (b)
Le lingue accettate per le comunicazioni indirizzate alle autorità centrali di cui all'articolo 57, paragrafo 2: irlandese e/o inglese.
Articolo 67 (c)
Le lingue accettate per la compilazione del certificato relativo al diritto di visita e al ritorno del minore ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2: inglese e/o irlandese
Articoli 21 e 29
Le istanze di cui agli articoli 21 e 29 devono essere presentate ai seguenti giudici o autorità competenti:
- in Irlanda: High Court (Alta corte);
Articolo 33
L'opposizione di cui all'articolo 33 deve essere proposta dinanzi ai seguenti giudici:
- in Irlanda, la Court of Appeal (Corte d'appello).
Articolo 34
In Irlanda, si tratta di un ricorso dinanzi alla Court of Appeal (Corte d'appello) relativo esclusivamente a questioni di diritto. (Va osservato tuttavia che, in conformità alle disposizioni della costituzione irlandese, la Supreme Court (Corte suprema) è competente in sede d'impugnazione delle decisioni della High Court, ove sussistano circostanze eccezionali che giustifichino l'impugnazione diretta davanti ad essa. La Corte suprema è competente in sede di impugnazione delle decisioni della Corte d'appello ove sussistano determinate circostanze stabilite nella Costituzione).
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