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Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I

Malta
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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Malta
Recognising and Enforcing Judgments In Civil And Commercial Matters - Brussels I Regulation
* mandatory input

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2

- a Malta: gli articoli 742, 743 e 744 del Codice di organizzazione e di procedura civile, Capo 12, e l’articolo 549 del Codice del commercio – Capo 13.

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l’istanza di cui all’articolo 39

- a Malta: la prima sezione del tribunale civile o la Corte Suprema di Gozo, o nel caso di una pronuncia sugli alimenti e/o il mantenimento, il cancelliere per la trasmissione del Ministero della Giustizia.

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

- la Corte d’appello secondo la procedura stabilita per le impugnazioni nel Codice di organizzazione e di procedura civile – Capo 12.

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

- a Malta: non è previsto nessun altro tipo di impugnazione, dinanzi a qualsiasi altro giudice; per le pronunce sugli alimenti e/o il mantenimento è competente la Corte d’appello in base alla procedura stabilita per le impugnazioni nel Codice di organizzazione e di procedura civile – Capo 12’.

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