Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2
- a Malta: gli articoli 742, 743 e 744 del Codice di organizzazione e di procedura civile, Capo 12, e l’articolo 549 del Codice del commercio – Capo 13.
Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l’istanza di cui all’articolo 39
- a Malta: la prima sezione del tribunale civile o la Corte Suprema di Gozo, o nel caso di una pronuncia sugli alimenti e/o il mantenimento, il cancelliere per la trasmissione del Ministero della Giustizia.
Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2
- la Corte d’appello secondo la procedura stabilita per le impugnazioni nel Codice di organizzazione e di procedura civile – Capo 12.
Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44
- a Malta: non è previsto nessun altro tipo di impugnazione, dinanzi a qualsiasi altro giudice; per le pronunce sugli alimenti e/o il mantenimento è competente la Corte d’appello in base alla procedura stabilita per le impugnazioni nel Codice di organizzazione e di procedura civile – Capo 12’.