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Notificazione e comunicazione degli atti

Danimarca
Danimarca
Flag of Denmark

NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!

Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

Gli organi mittenti sono gli organi giurisdizionali:

Danmarks domstoles enhed for udlandsforkyndelse

c/o Retten på Frederiksberg

Howitzvej 32

2000 Frederiksberg

Tel. +45 99 68 50 70

Email: udlandsforkyndelse@domstol.dk

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

L'organo ricevente è il ministero della Giustizia.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

DK Danemark

Tel. +45 72 26 84 00

Fax 33 93 35 10

Email: jm@jm.dk

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

I mezzi per la ricezione degli atti sono il fax, la posta convenzionale o la posta elettronica, a condizione che il documento ricevuto sia una copia integrale del documento inviato e che tutte le indicazioni contenute nel documento siano leggibili senza difficoltà.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I

La Danimarca accetta che il modulo figurante nell'allegato del regolamento sia compilato in lingua danese, inglese o francese.

Articolo 3 - Autorità centrale

L'autorità centrale è il ministero della Giustizia.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Tel. +45 7226 8400

Fax +45 3393 3510

Email: jm@jm.dk

I mezzi per la ricezione degli atti sono il fax, la posta convenzionale o la posta elettronica, a condizione che il documento ricevuto sia una copia integrale del documento inviato e che tutte le indicazioni contenute nel documento siano leggibili senza difficoltà.

La Danimarca accetta che il modulo figurante nell'allegato del regolamento sia compilato in lingua danese, inglese o francese.

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

La Danimarca accetta che il modulo figurante nell'allegato del regolamento sia compilato in lingua danese, inglese o francese.

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto

La Danimarca non intende avvalersi della possibilità offerta dalle disposizioni di deroga di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2.

Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato

La Danimarca accetta che il certificato sia redatto in lingua danese, inglese o francese.

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

La notificazione o la comunicazione di atti giudiziari provenienti da un altro Stato membro non comporta spese.

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Danimarca accetta che i rappresentanti diplomatici o consolari possano notificare o comunicare gli atti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1.

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

In linea di principio gli organi giurisdizionali possono procedere alla notificazione o alla comunicazione con i mezzi previsti dal codice di procedura civile e, su richiesta, possono prestare assistenza per procedere alla notificazione o alla comunicazione.

La notificazione e la comunicazione diretta possono essere effettuate anche da altre autorità (senza l'intervento dell'organo giurisdizionale) tramite gli ufficiali giudiziari.

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

Per quanto riguarda l'articolo 19, paragrafo 2, la Danimarca informa che i tribunali danesi possono decidere su un caso anche se non hanno ricevuto nessun attestato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, purché siano rispettate le condizioni enunciate all'articolo 19, paragrafo 2.

Conformemente all'articolo 19, paragrafo 4, la Danimarca precisa che quando un convenuto non compare, la domanda di riesame ai sensi della disposizione citata deve essere presentata entro un anno dalla pronuncia della decisione.

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