NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
        
            Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
      
      
        
                Gli organi mittenti sono rappresentati dai käräjäoikeudet (tribunali distrettuali), dal markkinaoikeus, (tribunale commerciale), dalle hovioikeudet (Corti d'appello), dalla korkein oikeus (Corte suprema), dall'Ufficio delle esecuzioni forzate (ulosottolaitos) e dal ministero della Giustizia.
        
            Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
      
      
        
                
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
        
            Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti 
      
      
        
                Mezzi a disposizione per la ricezione degli atti: possono essere trasmessi per posta, fax o e-mail.
        
            Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
      
      
        
                Lingue che possono essere utilizzate per la compilazione del modulo standard: finlandese, svedese e inglese.
        
            Articolo 3 - Autorità centrale
      
      
        
                L'organo centrale è il Ministero della giustizia.
Oikeusministeriö (Ministero della giustizia)
FIN-00023 Valtioneuvosto (Governo)
Tel.: (358-9) 16 06 76 28
Fax: (358-9) 16 06 75 24
E-mail: central.authority@om.fi
Gli atti possono essere trasmessi per posta, fax o e-mail.
Lingue: finlandese, svedese e inglese.
        
            Articolo 4 - Trasmissione degli atti
      
      
        
                Il modulo per la domanda può essere compilato in finlandese, svedese o inglese.
        
            Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
      
      
        
                Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, la Finlandia comunica alla Commissione che non applicherà le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Nell'attuale modulo le disposizioni di cui al suddetto articolo non hanno un significato plausibile dal punto di vista dell'ordinamento giuridico del paese e pertanto non possono essere applicate in pratica in Finlandia.
        
            Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
      
      
        
                Il certificato può essere compilato in finlandese, svedese o inglese.
        
            Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
      
      
        
                Nessun costo viene addebitato all'organo mittente straniero per la notificazione degli atti.
        
            Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
      
      
        
                La Finlandia non è contraria a questo tipo di notificazione.
        
            Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
      
      
        
                La Finlandia non è contraria a questo tipo di notificazione.
        
            Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
      
      
        
                Poiché la Finlandia non procede alla notificazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, gli organi giurisdizionali finlandesi non possono pronunciarsi nei casi previsti all'articolo 19, paragrafo 2. Di conseguenza, non occorre procedere alla notificazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4.