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Notificazione e comunicazione degli atti

Paesi Bassi
Paesi Bassi
Flag of Netherlands

NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

Gli ufficiali giudiziari possono ricevere gli atti a mezzo posta. Un organo ricevente il cui recapito di fax o di posta elettronica è menzionato in allegato può ricevere atti anche per fax o posta elettronica.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I

Le lingue accettate ai fini della compilazione del formulario di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento e il certificato di notificazione o di comunicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sono le lingue inglese e tedesca.

Articolo 3 - Autorità centrale

L'organismo centrale è la Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders ("Organizzazione professionale regia degli ufficiali giudiziari").

Indirizzo:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR DEN HAAG

Paesi Bassi

Tel.: + 31 70 890 35 30

E-mail: kbvg@kbvg.nl

Web: http://www.kbvg.nl/

L'organismo centrale può ricevere/comunicare atti a mezzo posta, posta elettronica o telefono nella lingua neerlandese o inglese.

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Le lingue accettate ai fini della compilazione del formulario di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento e il certificato di notificazione o di comunicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sono le lingue inglese e tedesca.

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto

Nei Paesi Bassi, se un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge nazionale.

Se, conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'UE un documento deve essere trattato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge di tale paese.

Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato

Le lingue accettate ai fini della compilazione del formulario di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento e il certificato di notificazione o di comunicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sono le lingue inglese e tedesca.

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

L'importo dell'indennizzo forfettario per i costi dall'intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente secondo la legge dello Stato membro richiesto è fissato a 65 EUR.

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

I Paesi Bassi non si oppongono alla possibilità che uno Stato membro faccia eseguire la notificazione o la comunicazione diretta di atti giudiziari a soggetti che si trovano nei Paesi Bassi, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari.

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

È ammessa la notificazione diretta ai sensi dell'articolo 15 del regolamento tramite ufficiale giudiziario a soggetti in soggiorno nei Paesi Bassi.

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, nei Paesi Bassi i giudici possono pronunciarsi, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.

Una domanda di proroga di un nuovo termine ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento è ricevibile se presentata entro un anno a decorrere dal giorno della pronuncia.

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