- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
- Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
- Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
- Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
- Articolo 4 - Autorità centrale
- Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
- Articolo 8 - Trasmissione degli atti
- Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
- Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
- Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
- Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
- Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
- Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
- Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
- Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Trova informazioni a seconda delle regioni
- Belgiobe
- Bulgariabg
- Repubblica cecacz
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- Germaniade
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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
Dal 15.4.2019 l'agenzia incaricata della trasmissione in Irlanda è il Court Office, Castlebar, County Mayo.
Service of EU documents (Comunicazione e notifica di documenti UE),
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo
F23 YA99
Indirizzo di posta elettronica: serviceofeudocuments@courts.ie
Le eventuali domande relative a richieste di servizio effettuate prima del 15.4.2019 vanno inviate all'ufficio da cui è stata inviata la richiesta. L'elenco degli uffici è consultabile al seguente indirizzo:
https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC
Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
Dal 15.4.2019 l'agenzia incaricata della ricezione in Irlanda è il Court Office, Castlebar, County Mayo. F23 YA99
Service of EU documents (Comunicazione e notifica di documenti UE),
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo
Indirizzo di posta elettronica: serviceofeudocuments@courts.ie.
Le eventuali domande relative a richieste di servizio effettuate prima del 15.4.2019 vanno inviate all'ufficio a cui è stata inviata la richiesta. Collegamento a tutti gli uffici.
https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC
Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
Mezzi a disposizione per la ricezione degli atti: i documenti possono essere trasmessi a mezzo postale o mediante un fornitore di servizi quali un corriere espresso.
Le comunicazioni per motivi amministrativi possono essere effettuate anche per posta elettronica.
Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
I moduli standard possono essere compilati in irlandese o in inglese.
Articolo 4 - Autorità centrale
The Master,
High Court
Four Courts
Dublino 7
Irlanda
Le comunicazioni in inglese o in irlandese possono essere effettuate per posta o per fax all'ufficio centrale della High Court (353-1) 872 56 69. È anche possibile la comunicazione per telefono all'ufficio centrale della High Court (353-1) 888 60 00.
Competenza territoriale; Nazionale
Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
Nell'ambito del sistema giudiziario irlandese non vi è assistenza per rintracciare la parte cui devono essere notificati i documenti, in quanto è diritto e dovere della parte che intende procedere alla notifica effettuare tutto ciò che è necessario a tal fine, compreso il fatto di rintracciare la parte avversa. Se una parte non può provvedere alla notifica attraverso i metodi contemplati dalla legge, il giudice, se lo ritiene opportuno, può pronunciarsi in merito a una notifica sostitutiva.
L'Irlanda non applica le lettere a) e b) dell'articolo 7, paragrafo 1, e gli organi giurisdizionali non agiscono motu proprio per accertare l'indirizzo di una parte di un'azione legale.
Possono essere utili i seguenti mezzi per rintracciare una parte:
se si ha a disposizione un numero di telefono al quale non è associato un indirizzo, consultare il seguente sito
https://free-lookup.net/ireland
https://whitepages.co.com/ireland/
Il Companies Registration Office è il membro irlandese del Registro europeo delle imprese. Il Companies Registration Office è il registro centrale delle informazioni obbligatorie a carattere pubblico sulle imprese e le ragioni sociali irlandesi.
Il Charities Register, regolatore nazionale per l'Irlanda delle organizzazioni di beneficienza, è consultabile al seguente indirizzo: https://www.charitiesregulator.ie/en
Il General Register Office (GRO), registro centrale dell'anagrafe relative a nascite, natimortalità, adozioni, matrimoni, unioni civili e decessi in Irlanda, è consultabile al seguente indirizzo: https://www.gov.ie/en/campaigns/af7893-general-register-office/
Alcune imprese, fra cui anche https://www.myvehicle.ie/ e https://www.theaa.ie/car-history-check/, possono fornire un indirizzo se si ha a disposizione un numero d'immatricolazione (servizio a pagamento).
Consultazione delle piattaforme sociali: molte persone vi inseriscono i propri recapiti, numero di telefono e informazioni sul datore di lavoro.
Pagare una ricerca di persona: diversi servizi online consentono di localizzare una persona dietro pagamento di una modesta somma.
Contattare un ufficio postale per un indirizzo o un indirizzo di inoltro.
Eventualmente avvalersi dei servizi di un investigatore privato o di un ufficiale giudiziario.
Articolo 8 - Trasmissione degli atti
Nessuna.
Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
Nessuna.
Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano nel diritto irlandese.
Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
Nessuna.
Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
Nel caso in cui sia richiesto una notifica diretta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, articolo 15 essa sarà svolta da un ufficio legale, da un investigatore privato o da un avvocato alla tariffa convenuta fra le parti, solitamente compresa fra 70 EUR e 100 EUR.
Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
L'Irlanda non vi si oppone.
Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
Nessuna.
Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
Nulla osta a eventuali interessati in un procedimento giudiziario di provvedere alla notifica dei documenti giudiziari direttamente attraverso i funzionari competenti dello Stato membro destinatario. In Irlanda sono compresi i procuratori legali e gli ufficiali giudiziari.
Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un'autorità giurisdizionale irlandese può pronunciare una sentenza anche se non esiste alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, se sono state soddisfatte tutte le condizioni indicate nel paragrafo 2.
In relazione all'articolo 22, paragrafo 4, spetta al giudice verificare che la domanda di rimozione della preclusione sia stata presentata entro un termine ragionevole una volta che il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.
Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
Nessuna.
Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Non pertinente.
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