Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
L'organo mittente incaricato della notifica in un altro Stato membro delle comunicazioni giudiziarie e dei giuramenti è la giurisdizione dinanzi alla quale la causa è pendente.
L'organo mittente per la notifica di documenti extragiudiziali in un altro Stato membro è la corte distrettuale (rayonen sad) o l'ufficiale giudiziario avente giurisdizione per l'indirizzo attuale o permanente della notifica della persona o dell'ente che richiede la notifica; per i documenti certificati da un notaio la corte distrettuale competente per il distretto nel quale il notaio esercita la sua attività.
Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
L'organo ricevente nel caso della Repubblica di Bulgaria è la corte distrettuale (rayonen sad) nella cui giurisdizione i documenti devono essere notificati.
Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
Le corti distrettuali accettano le consegne effettuate mediante posta delle domande di notifica o delle notifiche e dei relativi documenti allegati da notificare.
Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
I tribunali distrettuali (rayonen sad) accettano i formulari compilati in bulgaro.
Articolo 4 - Autorità centrale
Ministero della Giustizia
Direzione "Cooperazione giuridica internazionale e affari europei"
Unità "Cooperazione giudiziaria in materia civile"
Tel.: +359 2 9237 583
+359 2 9237 576
Fax: +3592 9809223
Indirizzo email: civil@justice.government.bg
Indirizzo: ul. «Slavyanska» n. 1
1040 Sofia
Bulgaria
Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), in Bulgaria, in caso di richiesta di stabilire l'indirizzo del destinatario di un documento, è competente il tribunale distrettuale per la cui giurisdizione sono stati forniti i dati. In mancanza di dati relativi all'indirizzo, è competente il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia).
Qualora il tribunale distrettuale (organo ricevente in Bulgaria) non sia in grado di procedere alla notificazione o comunicazione all'indirizzo indicato dalla parte, esso stabilisce d'ufficio che il destinatario ha un recapito permanente o attuale e inoltra la domanda di notificazione o comunicazione al tribunale distrettuale competente nel cui distretto deve essere effettuata la notificazione o comunicazione.
Articolo 8 - Trasmissione degli atti
Il formulario di domanda tipo della trasmissione di documenti può essere completato in bulgaro, o accompagnato da una traduzione in bulgaro.
Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
La lingua ufficiale della Bulgaria è il bulgaro.
Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
La legislazione bulgara non prevede un termine prestabilito per la notificazione o comunicazione degli atti.
Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
La Repubblica di Bulgaria autorizza la redazione del certificato di notifica della copia dei documenti notificati in bulgaro, in inglese o in francese.
Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
La legislazione bulgara non prevede una tassa per la notifica dei documenti effettuata normalmente. Qualora si faccia ricorso a un particolare metodo di notifica verrà applicata una tassa il cui importo è determinato conformemente al tariffario allegato alla legge sulle funzioni degli ufficiali giudiziari privati.
Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
La Bulgaria non prevede condizioni aggiuntive per l'accettazione di servizi per via elettronica.
Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
La notificazione o comunicazione diretta ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, non è consentita dal diritto bulgaro.
Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
La Repubblica di Bulgaria dichiara che non si avvarrà della possibilità di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
La domanda di cui all'articolo 22, paragrafo 4, può essere presentata alla Corte suprema di cassazione (Varhoven kasatsionen sad) entro un anno dalla decisione.
Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
La Repubblica di Bulgaria non attua né ha concluso accordi, trattati o intese internazionali con altri Stati membri dell'UE che prevedono un'ulteriore accelerazione o semplificazione della notificazione o comunicazione degli atti.
Il regolamento prevale sugli accordi conclusi dalla Repubblica di Bulgaria con altri Stati membri in materia di notificazione o comunicazione degli atti in materia civile e commerciale.
Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Finora la Bulgaria non intende avvalersi della possibilità di gestire il sistema informatico decentrato prima della scadenza.