Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
Le autorità competenti designate per trasmettere atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro (gli "organi mittenti") sono le procure presso a) la Corte suprema, b) le corti d'appello e c) i tribunali di primo grado.
Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
Le autorità competenti designate per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro ("organi riceventi") sono le procure locali presso i tribunali di primo grado.
Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
Mezzi a disposizione per ricevere i documenti: la posta.
Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
Il modulo di cui all'allegato I può essere compilato in greco, inglese o francese.
Articolo 4 - Autorità centrale
L'organismo centrale è il ministero della Giustizia, dipartimento Diritto internazionale privato (indirizzo: Mesogeion Avenue 96, C.P. 11527, referente: Sig.ra Meri Biza, telefono: +213 130 7480, email: civilunit@justice.gov.gr
Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
A norma dell'articolo 7, la Grecia fornisce l'assistenza di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), nel reperimento del recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto giudiziario o extragiudiziale.
Le procure dei tribunali di primo grado di Atene, Salonicco, Pireo e Calcide sono le autorità designate alle quali gli organi mittenti di altri Stati membri possono rivolgere richieste relative alla determinazione del recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto sono gli ufficiali giudiziari. Il recapito è confermato dall'utilizzo di banche dati cui hanno accesso le procure.
I dati di contatto delle autorità designate sono i seguenti:
• Procura presso il tribunale di primo grado di Atene
Pr. Scholi Evelpidon, via Evelpidon, edificio 16, C.P. 10167, Atene
email: diksyn@eispa.gr
• Procura presso il tribunale di primo grado di Salonicco
26is Octovriou 3, C.P. 54626, Salonicco
email: judco.ppoth@n3.syzefxis.gov.gr
• Procura presso il tribunale di primo grado del Piero
Skouze 3-5 & Filonos, C.P. 18535, Il Pireo,
email: dioikitiko@eispp.gr
• Procura presso il tribunale di primo grado di Calcide
Eleftheriou Venizelou 7, C.P. 34100, Calcide,
email: eisaggeliaprot_xalk@yahoo.gr.
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), la Grecia indica che le autorità dello Stato membro richiesto forniscono, di propria iniziativa, richieste di informazioni ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati circa i recapiti nei casi in cui il recapito indicato nella richiesta di notificazione o comunicazione non sia corretto.
L'accesso digitale delle procure dei tribunali di primo grado delle quattro (4) città più grandi summenzionate alle banche dati, per ottenere informazioni sui recapiti è previsto per la fine di aprile 2024. Per il resto del territorio greco (geograficamente limitato), il processo di digitalizzazione è in corso e la data di inizio sarà annunciata a tempo debito.
Articolo 8 - Trasmissione degli atti
Il modulo A di cui all'allegato I può essere compilato in greco, inglese o francese.
Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
Non pertinente, poiché in Grecia il modulo L di cui all'allegato I non è tradotto in una lingua di un paese terzo.
Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
Per le cause trattate con rito ordinario, la notificazione o comunicazione deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricorso.
Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
Il modulo K di cui all'allegato I può essere compilato in greco, inglese o francese.
Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
Le spese di notificazione o comunicazione ammontano a 50 EUR, pagabili mediante bonifico bancario all'ordine di "Ministero della Giustizia, della trasparenza e dei diritti umani", presso la Banca di Grecia, conto corrente 23/2341147896, ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896, codice swift: BNGRGRAA.
Tutte le domande di notificazione o comunicazione devono avvenire secondo il metodo descritto. Le domande non accompagnate dalla ricevuta di pagamento emessa dalla banca saranno respinte senza essere trattate.
Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
La Grecia si oppone alla notificazione o comunicazione di atti giudiziari direttamente tramite agenti diplomatici o consolari sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro che li ha emanati.
Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
Al momento la Grecia non intende comunicare alla Commissione le condizioni supplementari alle quali accetterà la notificazione o comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1, lettera b).
Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
Per la Grecia nulla osta alla possibilità, prevista in tale articolo, che gli atti giudiziari siano notificati o comunicati direttamente tramite gli ufficiali giudiziari.
Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
La domanda di rimozione della preclusione di cui al paragrafo 4 può essere presentata entro il termine di due anni dalla data della sentenza.
Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
Il presente regolamento prevale su altre disposizioni contenute nelle seguenti convenzioni bilaterali di cui la Repubblica ellenica è Stato contraente:
- Convenzione tra la Grecia e la Germania, dell'11 maggio 1938, sulla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale (legislazione di emergenza 1432/1938 - Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 399/1938);
- Convenzione tra la Grecia e la Jugoslavia, del 18 giugno 1959, sulle relazioni giudiziarie, ratificata con decreto legislativo 4009/1959 (Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 238 del 5.11.1959);
- Convenzione tra il Regno di Grecia e la Repubblica d'Austria relativa alla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata ad Atene il 6 dicembre 1965 (decreto legislativo 137/1969 – Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 45/1969);
- Convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Bucarest il 19 ottobre 1972 (decreto legislativo 429/1974 - Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 178/1974);
- Convenzione tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata ad Atene il 10 aprile 1976 (legge 841/1978 - Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 228/1978);
- Convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Budapest l'8 ottobre 1979 (legge 1149/1981 - Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 117/1981);
- Convenzione tra la Repubblica popolare polacca e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata ad Atene il 24 ottobre 1979 (legge 1184/1981 - Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 198/1981);
- Convenzione tra la Repubblica ellenica e la Repubblica socialista di Cecoslovacchia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata ad Atene il 22 ottobre 1980 e tuttora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Grecia (legge 1323/1983 - Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 8/1983);
- Convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia di diritto civile, della famiglia, commerciale e penale, firmata a Nicosia il 5 marzo 1984 (legge 1548/1985 - Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 95/1985).
Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
La Grecia non intende rendere operativo il sistema decentrato prima di quanto previsto dal regolamento.