Regolamento (UE) 2020/1784
Il regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti definisce le procedure per la notificazione e la comunicazione transfrontaliera degli atti giudiziari ed extragiudiziali.
Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
Nei Paesi Bassi tutti gli ufficiali giudiziari operano quali autorità mittenti. Per trovare un'autorità mittente, consultare il sito web: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.
Per quanto riguarda la notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari, gli organi giurisdizionali sono considerati organi mittenti (articolo 2, comma 3, della legge di attuazione del regolamento).
Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
Tutti gli ufficiali giudiziari possono operare nei Paesi Bassi come autorità riceventi, sull'intero territorio del paese. Per trovare un'autorità ricevente, consultare il sito web: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.
Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
Quando si applica l'articolo 5, paragrafo 4, ossia nei casi di guasti del sistema informatico decentrato o di circostanze eccezionali, gli ufficiali giudiziari possono ricevere gli atti per posta. I Paesi Bassi considerano il fatto che il sistema informatico decentrato non sia ancora operativo come un "guasto" ai sensi di tale articolo.
Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
Neerlandese, tedesco e inglese.
Articolo 4 - Autorità centrale
L'organismo centrale è la Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (Organizzazione professionale regia degli ufficiali giudiziari).
Indirizzo:
Prinses Margrietplantsoen 49
2595 BR DEN HAAG
Paesi Bassi
Tel.: + 31 70 890 35 30
E-mail: kbvg@kbvg.nl
Sito web: http://www.kbvg.nl/
Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
Tutti gli ufficiali giudiziari operano nei Paesi Bassi quali autorità riceventi e sono autorizzati a fornire l'assistenza di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Per trovare un'autorità ricevente, consultare il sito: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor. Gli ufficiali giudiziari hanno la facoltà di verificare un recapito nella banca dati relativa alla registrazione di base delle persone, se ricevono una richiesta di informazioni sui recapiti di cui all'articolo 7 del regolamento e se ricevono una richiesta di notificazione o comunicazione degli atti nazionale o estera.
Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), sono effettuate verifiche da parte dei servizi anagrafici se ciò è previsto dalla legge o da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Articolo 8 - Trasmissione degli atti
Il modulo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, che accompagna l'atto da trasmettere all'autorità ricevente deve essere redatto nelle lingue neerlandese, tedesca o inglese.
Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
Se l'atto non è scritto in lingua neerlandese, il destinatario può rifiutarsi di accettarlo.
Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
Nei Paesi Bassi, se un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge nazionale.
Se, conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'UE, un documento deve essere trattato entro un termine specifico, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge nazionale.
Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
Un certificato secondo l'articolo 14 del regolamento inviato a un organo mittente nei Paesi Bassi può essere compilato nelle lingue neerlandese, inglese o tedesca.
Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
Il costo del servizio è di 125 EUR. Tale costo non comprende l'IVA eventualmente applicabile. Gli ufficiali giudiziari sono soggetti passivi conformemente alla direttiva 2006/112/CE sull'IVA.
L'eventuale addebito (e pagamento) dell'IVA dipende dallo status del cliente. Se il cliente non ha un proprio numero di partita IVA o non lo fornisce all'ufficiale giudiziario su richiesta, l'IVA sarà addebitata a suo carico.
Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
I Paesi Bassi non si oppongono alla possibilità che uno Stato membro faccia eseguire la notificazione o la comunicazione diretta di atti giudiziari a soggetti che si trovano nei Paesi Bassi, senza coercizione, direttamente tramite i propri agenti diplomatici o consolari.
Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
Attualmente non applicabile.
Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
È ammessa la notificazione o comunicazione diretta in base all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento tramite ufficiale giudiziario a soggetti residenti nei Paesi Bassi.
Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, i giudici dei Paesi Bassi possono emettere una decisione se sono soddisfatte le condizioni di cui al secondo paragrafo.
Una domanda di proroga di un nuovo termine ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento è ricevibile se presentata entro un anno a decorrere dal giorno della pronuncia.
Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
Non pertinente
Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Da definire