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Notificazione e comunicazione degli atti (rifusione)

Paesi Bassi
Paesi Bassi
Flag of Netherlands

Regolamento (UE) 2020/1784

Il regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti definisce le procedure per la notificazione e la comunicazione transfrontaliera degli atti giudiziari ed extragiudiziali.

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Netherlands
Notifica dei documenti
* campo obbligatorio

Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti

Nei Paesi Bassi tutti gli ufficiali giudiziari operano quali autorità mittenti. Per trovare un'autorità mittente, consultare il sito web: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Per quanto riguarda la notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari, gli organi giurisdizionali sono considerati organi mittenti (articolo 2, comma 3, della legge di attuazione del regolamento).

Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi

Tutti gli ufficiali giudiziari possono operare nei Paesi Bassi come autorità riceventi, sull'intero territorio del paese. Per trovare un'autorità ricevente, consultare il sito web: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti

Quando si applica l'articolo 5, paragrafo 4, ossia nei casi di guasti del sistema informatico decentrato o di circostanze eccezionali, gli ufficiali giudiziari possono ricevere gli atti per posta. I Paesi Bassi considerano il fatto che il sistema informatico decentrato non sia ancora operativo come un "guasto" ai sensi di tale articolo.

Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

Neerlandese, tedesco e inglese.

Articolo 4 - Autorità centrale

Si noti che la versione linguistica originale di questo articolo olandese è stata recentemente modificata. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

L'organismo centrale è la Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (Organizzazione professionale regia degli ufficiali giudiziari).

Indirizzo:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR DEN HAAG

Paesi Bassi

Tel.: + 31 70 890 35 30

E-mail: kbvg@kbvg.nl

Sito web: http://www.kbvg.nl/

Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti

Tutti gli ufficiali giudiziari operano nei Paesi Bassi quali autorità riceventi e sono autorizzati a fornire l'assistenza di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Per trovare un'autorità ricevente, consultare il sito: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor. Gli ufficiali giudiziari hanno la facoltà di verificare un recapito nella banca dati relativa alla registrazione di base delle persone, se ricevono una richiesta di informazioni sui recapiti di cui all'articolo 7 del regolamento e se ricevono una richiesta di notificazione o comunicazione degli atti nazionale o estera.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), sono effettuate verifiche da parte dei servizi anagrafici se ciò è previsto dalla legge o da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Articolo 8 - Trasmissione degli atti

Il modulo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, che accompagna l'atto da trasmettere all'autorità ricevente deve essere redatto nelle lingue neerlandese, tedesca o inglese.

Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto

Se l'atto non è scritto in lingua neerlandese, il destinatario può rifiutarsi di accettarlo.

Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione

Nei Paesi Bassi, se un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge nazionale.

Se, conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'UE, un documento deve essere trattato entro un termine specifico, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge nazionale.

Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

Un certificato secondo l'articolo 14 del regolamento inviato a un organo mittente nei Paesi Bassi può essere compilato nelle lingue neerlandese, inglese o tedesca.

Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione

Il costo del servizio è di 125 EUR. Tale costo non comprende l'IVA eventualmente applicabile. Gli ufficiali giudiziari sono soggetti passivi conformemente alla direttiva 2006/112/CE sull'IVA.

L'eventuale addebito (e pagamento) dell'IVA dipende dallo status del cliente. Se il cliente non ha un proprio numero di partita IVA o non lo fornisce all'ufficiale giudiziario su richiesta, l'IVA sarà addebitata a suo carico.

Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

I Paesi Bassi non si oppongono alla possibilità che uno Stato membro faccia eseguire la notificazione o la comunicazione diretta di atti giudiziari a soggetti che si trovano nei Paesi Bassi, senza coercizione, direttamente tramite i propri agenti diplomatici o consolari.

Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica

Attualmente non applicabile.

Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta

È ammessa la notificazione o comunicazione diretta in base all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento tramite ufficiale giudiziario a soggetti residenti nei Paesi Bassi.

Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto

In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, i giudici dei Paesi Bassi possono emettere una decisione se sono soddisfatte le condizioni di cui al secondo paragrafo.

Una domanda di proroga di un nuovo termine ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento è ricevibile se presentata entro un anno a decorrere dal giorno della pronuncia.

Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri

Non pertinente

Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Da definire

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