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Notificazione e comunicazione degli atti (rifusione)

Danimarca
Danimarca
Flag of Denmark

Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti

In Danimarca gli organi mittenti sono gli organi giurisdizionali.

Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi

In Danimarca l'organo ricevente è il ministero della Giustizia.

Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti

In qualità di organo ricevente, il ministero della Giustizia può ricevere documenti tramite e-mail all'indirizzo jm@jm.dk, mettendo in copia l'indirizzo insolvensretskontoret@jm.dk, oppure tramite posta.

Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

I moduli riportati nell'allegato I possono essere compilati in danese, inglese e francese.

Articolo 4 - Autorità centrale

In Danimarca l'organismo centrale è il ministero della Giustizia.

Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti

Il ministero della Giustizia assiste gli organi mittenti nella ricerca degli indirizzi a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

Il ministero della Giustizia effettua ricerche all'interno del registro anagrafico centrale (Det Centrale Personregister). Per tali ricerche, il ministero della Giustizia può essere contattato tramite posta elettronica all'indirizzo jm@jm.dk, mettendo in copia l'indirizzo insolvensretskontoret@jm.dk.

Se l'indirizzo riportato nella domanda di notificazione o comunicazione non è corretto, il ministero della Giustizia effettua d'ufficio una ricerca nel registro anagrafico centrale.

Articolo 8 - Trasmissione degli atti

Il modulo A riportato nell'allegato I può essere compilato in danese, inglese o francese.

Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto

Non applicabile.

Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione

In Danimarca la data di notificazione o comunicazione dipende dalla forma della notificazione o comunicazione utilizzata.

In caso di notificazione o comunicazione tramite i servizi postali, l'atto si considera notificato o comunicato se la copia o la dichiarazione di ricezione è firmata dall'interessato in persona. La notificazione o comunicazione si considera effettuata alla data in cui il destinatario indica di aver ricevuto l'atto. Se non è indicata alcuna data di ricezione, oppure se la data di ricezione indicata è posteriore alla data di restituzione riportata sul timbro postale, la notificazione o la comunicazione è considerata effettuata alla data del timbro postale [cfr. l'articolo 156 della legge sull'amministrazione della giustizia (retsplejeloven)].

In caso di notificazione o comunicazione telefonica, l'atto è considerato notificato o comunicato se la persona riconosce di essere quella cui l'atto deve essere notificato o comunicato e si presume che tale persona abbia compreso il colloquio telefonico. La comunicazione o notificazione è considerata effettuata alla data in cui l'atto viene comunicato per telefono al soggetto interessato (cfr. l'articolo 156 a della legge sull'amministrazione della giustizia).

In caso di notificazione o comunicazione tramite canali digitali, l'atto si considera notificato o comunicato se il soggetto interessato conferma di averlo ricevuto, inviando attraverso i canali digitali una dichiarazione di ricezione che reca una firma digitale o inviando una copia dell'atto firmata di persona. La notificazione o comunicazione si considera effettuata alla data in cui il destinatario indica di aver ricevuto l'atto. Se non è indicata alcuna data di ricezione, oppure se la data di ricezione indicata è posteriore alla data registrata di ricezione della dichiarazione di ricezione inviata tramite i canali digitali o alla data di restituzione riportata sul timbro postale, la comunicazione o notificazione si considera effettuata alla data registrata di ricezione oppure alla data del timbro postale (cfr. l'articolo 156 b della legge sull'amministrazione della giustizia).

In caso di notificazione o comunicazione digitale semplificata, l'atto si considera notificato o comunicato se esso, il messaggio a cui è allegato l'atto, oppure un allegato o un altro atto allegato al messaggio viene aperto oppure è oggetto di un altro trattamento. La notificazione o comunicazione si considera effettuata alla data in cui l'atto, l'allegato o il messaggio a cui è allegato l'atto è aperto oppure è sottoposto ad altro trattamento (cfr. l'articolo 156 c della legge sull'amministrazione della giustizia).

Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

Tutte le lingue ufficiali dell'Unione possono essere utilizzate per compilare il modulo K riportato nell'allegato I.

La Danimarca (in quanto Stato membro di origine) compila il modulo K dell'allegato I in danese, inglese o francese.

Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione

La notificazione o la comunicazione di atti giudiziari provenienti da un altro Stato membro non comporta la riscossione di diritti.

Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

Non applicabile.

Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica

Non è applicabile alcuna condizione supplementare.

Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta

In Danimarca, un soggetto che ha un interesse in un particolare procedimento giudiziario non può notificare o comunicare atti giudiziari direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti.

In Danimarca, ogni procedimento civile deve essere presentato sul portale MinRetssag, dopodiché il sistema genererà automaticamente un atto di citazione sulla base degli elementi acquisiti. Il cittadino, l'impresa o la pubblica autorità contro cui viene intentata l'azione ne viene informato/a successivamente tramite posta elettronica protetta (Digital Post), oppure tramite notificazione o comunicazione dell'atto di citazione.

Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto

L'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento, concernente i casi di mancata comparizione del convenuto, si applica alla Danimarca, cfr. l'articolo 5, paragrafo 1, del decreto concernente l'attuazione del regolamento (UE) 2020/1784 (rifusione) [Bekendtgørelse om gennemførelse af forkyndelsesforordningen (omarbejdning)] (un collegamento sarà fornito dopo la pubblicazione).

In Danimarca, una richiesta di rimuovere la preclusione in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento, concernente i casi di mancata comparizione del convenuto, deve essere presentata entro un anno dalla data di lettura della decisione, cfr. l'articolo 5, paragrafo 2, del decreto concernente l'attuazione del regolamento (UE) 2020/1784 (rifusione).

Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri

In caso di domanda di notificazione o comunicazione di atti tra la Danimarca e gli altri paesi nordici, si applica altresì la convenzione nordica del 26 aprile 1974 relativa all'assistenza giudiziaria reciproca (Den nordiske overenskomst af 26. april 1974 om gensidig retshjælp), cfr. l'articolo 6 del decreto relativo all'attuazione del regolamento (UE) 2020/1784 (rifusione).

Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Non applicabile.

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