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Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici

Se si è parte di un procedimento giudiziario e si devono mandare e/o ricevere documenti giuridici o extragiudiziari, in questa sezione figurano le informazioni nazionali in merito alle modalità.

Il regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (rifusione) mira a migliorare e accelerare la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ai fini della loro notificazione o comunicazione tra gli Stati membri. Il regolamento ha sostituito il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Tuttavia il sistema informatico decentrato come mezzo di comunicazione obbligatorio da utilizzare per la trasmissione e il ricevimento di domande, moduli e altre comunicazioni inizierà a essere applicato solo a partire dal 1° maggio 2025 (il primo giorno del mese successivo al periodo triennale dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 25 (per maggiori informazioni cfr. l'articolo 37 del regolamento (UE) 2020/1784)).

Il regolamento stabilisce una procedura per la notifica dei documenti attraverso "organi mittenti" e "organi riceventi" fra gli Stati membri dell'UE, inclusa la Danimarca.

Il regolamento rinvia, per esempio, ai documenti giudiziari quali gli atti introduttivi che notificano l'avvio del procedimento, appelli/ricorsi/impugnazioni, memorie di difesa, ingiunzioni o documenti extragiudiziari, quali gli atti notarili che devono essere notificati in un paese dell'UE diverso da quello di residenza.

Per maggiori informazioni si prega di selezionare il paese cliccando sulla relativa bandiera nazionale.

Link collegato

Notificazione e comunicazione degli atti - notifiche degli Stati membri e strumento di ricerca per individuare le o le autorità giudiziarie competenti

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