1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?
In termini pratici, il concetto giuridico di "notificazione o comunicazione degli atti" prevede che vengano notificati o comunicati i documenti in materia civile e commerciale a tutte le parti di un procedimento.
I punti 6, 7 e 8 del primo comma dell'articolo 4 del decreto in materia di operazioni di ufficio (Uredba o uredskom poslovanju) (in prosieguo: il decreto), pubblicato sulla Narodne novine (NN) (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Croazia, in prosieguo GU) n. 7/09, prevedono che tale documento possa essere sia una comunicazione che un atto ufficiale.
- una comunicazione è un documento utilizzato da una delle parti per avviare un procedimento, integrare o modificare una domanda o un'altra azione legale o per astenersi dal perseguire tale azione.
L'articolo 14 del codice di procedura civile (Zakon o parničnom postupku) (GU nn. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, testo unico, 25/13, 89/14, decisione della corte costituzionale, 70/19 e 80/22; di seguito: CPC) prevede che se la legge non specifica in quale forma possono essere intraprese talune particolari azioni, le parti possono avviare azioni procedurali sia per iscritto al di fuori dell'udienza (tramite comunicazioni) che per via orale in udienza.
L'articolo 106 CPC stabilisce che le comunicazioni, ovvero azioni legali, risposte alle azioni legali, mezzi di ricorso e altre dichiarazioni, mozioni e notificazioni formulate al di fuori del processo, devono essere presentate in forma scritta.
Le comunicazioni sono quindi documenti emessi dalle parti principali e quelle intervenienti nel procedimento, al fine di avviare un'azione procedurale.
- un atto è un documento emesso da un'autorità in cui si decide su una questione, risponde a un documento presentato da una parte o determina, conclude o finalizza azioni ufficiali e avvia una corrispondenza formale tra gli altri organismi o entità giuridiche e l'autorità pubblica.
La notificazione o comunicazione degli atti, come definita dalla legge, è l'attività prescritta dalle autorità e persone competenti con cui ai destinatari viene fornita l'accesso al contenuto degli atti a loro destinati. Si tratta di qualcosa di importante perché se, in caso di mancata notificazione o comunicazione di un atto a una parte, a quest'ultima viene impedito di essere ascoltata, questo fatto in ogni caso costituisce una violazione sostanziale delle disposizioni che disciplinano i procedimenti civili e potrebbe risultare in un mezzo di ricorso straordinario.
La notificazione e comunicazione di un'azione legale a un convenuto è anche un requisito necessario per avviare la fase contenziosa di un procedimento. Tali procedimenti iniziano dal momento in cui l'azione legale è notificata o comunicata al convenuto.
Di conseguenza, al concetto di notificazione o comunicazione degli atti si applicano norme speciali, dal momento che è un requisito necessario in procedimenti contenziosi, che deriva dal principio del diritto delle parti a essere sentite; ciò significa che le parti devono avere accesso alle informazioni su luogo e sull'ora dei processi e del loro contenuto. Inoltre, i procedimenti non possono essere avviati in nessun caso a meno che non sia stata notificata o comunicata un'azione legale a un convenuto, conformemente alle norme applicabili. La notificazione e comunicazione degli atti è importante anche perché in alcuni casi, il termine entro il quale le parti possano avviare un'azione procedurale (risposta a un'azione legale, appello) ha inizio dal momento in cui viene notificato o comunicato un atto. Ciò vuol dire che nel corso del procedimento giudiziario è necessario attuare qualunque azione necessaria affinché i destinatari siano informati del contenuto degli atti loro notificati o comunicati (principio della certezza del diritto e principio di presentazione orale e scritta). Un atto si ritiene adeguatamente notificato o comunicato solo se vengono rispettate le norme che disciplinano la notificazione e comunicazione degli atti.
2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?
Le azioni legali, gli ordini di riscossione, le sentenze dei tribunali e le altre decisioni del tribunale che possono essere impugnate separatamente e contro le quali possono essere cercati mezzi di ricorso devono essere notificate e comunicate alla parte interessata personalmente; questo vale anche per tutti gli altri documenti ove sia richiesto dalla legge o dove un tribunale ritenga necessario adottare provvedimenti cautelari speciali, per esempio dove i documenti di identificazione siano forniti in originale o per altri motivi simili (articolo 142, comma 1 CPC).
3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?
Il titolo 11 del CPC comprende disposizioni che disciplinano la notificazione o comunicazione degli atti.
Dove la notificazione o comunicazione non è effettuata per via postale, la persona che effettua la notificazione o comunicazione deve provare alla persona che riceve la notificazione o comunicazione, se quest'ultima lo richiede, di essere una persona autorizzata. In via eccezionale, gli atti possono essere notificati o comunicati per via elettronica tramite un sistema informatico o altri mezzi adatti a autorità statali, procura di stato, avvocati, notai, esperti e periti giudiziari, interpreti giurati, curatori fallimentari, commissari, agenti sindacali, commissari dei procedimenti fallimentari, liquidatori, tutori speciali incaricati dal Centro per la tutela speciale (Centar za posebno skrbništvo) e persone giuridiche e fisiche che svolgono un'attività registrata nelle controversie relative a quell'attività.
Le persone trovate dal funzionario incaricato della notificazione o comunicazione presso il luogo in cui deve essere effettuata la consegna, menzionate nel primo paragrafo del presente articolo, sono obbligate a provare la loro identità su richiesta del funzionario.
Qualora fosse necessario, il funzionario incaricato della notificazione o comunicazione è autorizzato a richiedere l'assistenza della polizia al fine di accertare l'identità della persona trovata presso il luogo in cui la notificazione o comunicazione deve essere effettuata e al fine di svolgere altri atti di notificazione o comunicazione. I relativi costi devono essere inclusi nei costi dei procedimenti.
Le persone tenute a usare comunicazioni elettroniche ma che non hanno richiesto, o non è stato loro concesso, l'accesso al sistema informatico per la comunicazione elettronica con i tribunali, riceveranno la notificazione o comunicazione del primo atto da parte del tribunale per via postale, insieme a un avviso che, fino a quando non sarà loro concesso l'accesso, tutti gli ulteriori atti nei procedimenti saranno notificati mediante affissione degli atti nella bacheca elettronica del tribunale. Un documento si considera notificato o comunicato alla scadenza dell'ottavo giorno dal momento in cui è stato pubblicato sulla bacheca elettronica del tribunale.
La notificazione o comunicazione del primo atto per via postale a persone tenute a usare comunicazioni elettroniche ma che non hanno richiesto, o non è stato loro concesso, l'accesso al sistema informatico per la comunicazione elettronica con i tribunali, è effettuata all'indirizzo indicato all'interno dell'azione legale. Se la notificazione o comunicazione all'indirizzo indicato all'interno dell'azione legale fallisce, la notificazione o comunicazione è effettuata all'indirizzo della sede legale della persona, se questo è diverso da quello indicato all'interno dell'azione legale. Se la notificazione o comunicazione all'indirizzo indicato all'interno dell'azione legale o a quello della sede legale fallisce, la notificazione o comunicazione è effettuata mediante affissione degli atti nella bacheca elettronica del tribunale. Un documento si considera notificato o comunicato alla scadenza dell'ottavo giorno dal momento in cui è stato pubblicato sulla bacheca elettronica del tribunale.
A seguito della richiesta di una parte che si dichiara disposta a sostenere i costi contratti, il giudice può, pronunciando una decisione contro la quale non è consentito appellarsi, ordinare che la notificazione e comunicazione di un atto sia assegnata a un pubblico notaio. Il pubblico notaio può essere sostituito nello svolgimento di questo compito da un perito notaio o un consulente notaio o un notaio praticante.
Se il convenuto, prima di presentare un'azione legale dinanzi al tribunale, si impegna per iscritto con il ricorrente ad accettare di vedersi notificati o comunicati gli atti relativi alle controversie cui si riferisce l'accordo a un particolare indirizzo o attraverso una persona specifica nella Repubblica di Croazia, l'azione legale e gli altri atti giudiziari riguardanti il procedimento verranno notificati e comunicati al convenuto, su richiesta dell'attore, a quell'indirizzo o a quella persona. Se la notificazione o comunicazione non può essere effettuata, il giudice emette una sentenza in cui stabilisce che gli ulteriori atti vengano notificati e comunicati al convenuto mediante pubblicazione sulla bacheca del tribunale.
Il tribunale può ordinare alle parti di inviarsi gli atti direttamente tra loro tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altri mezzi che forniscono una prova di consegna, a meno che entrambe le parti o i loro agenti o rappresentanti legali non siano obbligati a comunicare per via elettronica ai sensi dell'articolo 106 bis. Se, in base alla richiesta specifica di una persona e all'approvazione del presidente del tribunale, la notificazione e comunicazione viene effettuata a questa persona in tribunale, i documenti a lui/lei indirizzati da parte del giudice devono essere collocati in una casella postale in una stanza assegnata dal giudice per questo scopo. La notificazione o comunicazione degli atti sarà effettuata da un funzionario del tribunale.
Gli atti notificati o comunicati tramite una casella postale non devono essere accessibili alle persone a cui devono essere notificati o comunicati finché queste non avranno firmato la bolla di consegna. Gli atti devono essere notificati o comunicati in una busta sigillata utilizzata per la notificazione o comunicazione per vie postali. Quando gli atti vengono ritirati, devono essere ritirati tutti gli atti nella casella postale.
Ogni atto che deve essere notificato o comunicato nella maniera descritta nel primo paragrafo di questo articolo, deve essere contrassegnato con la data di quando è stato collocato nella casella postale della persona a cui deve essere notificato o comunicato.
Nel caso di cui al primo paragrafo del presente articolo, le persone a cui si fa riferimento nel primo paragrafo del presente articolo sono tenute a ritirare l'atto dalla casella postale entro otto giorni nel modo determinato nel secondo e terzo paragrafo di questo articolo. Se un documento non è ritirato entro tale termine, sarà pubblicato sulla bacheca del tribunale. Un documento si considera notificato o comunicato alla scadenza dell'ottavo giorno dal momento in cui è stato pubblicato sulla bacheca del tribunale.
Nel caso di cui al primo paragrafo del presente articolo, la notificazione o comunicazione può essere effettuata in altri modi previsti dalla legge diversi dall'uso della casella postale.
Se il presidente del tribunale verifica che una persona alla quale è stato concesso il permesso di ricevere notificazioni e comunicazioni tramite caselle postali in una stanza assegnata dal giudice per questo scopo non ritira gli atti regolarmente o ha tentato di abusare di questo metodo di notificazione o comunicazione, questo revocherà il permesso di ricevere notificazioni e comunicazioni in tal modo.
Il presidente della Corte suprema della Repubblica di Croazia (Vrhovni sud Republike Hrvatske) può autorizzare solamente uno tra i vari tribunali di un grado o tipo specifico con sede legale all'interno della circoscrizione del tribunale di contea (županijski sud) a effettuare notificazioni e comunicazioni in caselle postali in una stanza assegnata dal giudice per questo scopo. Le convocazioni devono essere notificate o comunicate al personale militare, ai membri delle forze di polizia e alle persone impiegate in servizi terrestri, fluviali, marittimi e del trasporto aereo attraverso il loro comando o il loro superiore. Se necessario, anche altri atti possono essere loro notificati o comunicati in questo modo.
Quando deve essere effettuata a persone o istituzioni in un paese straniero o a stranieri che godono del diritto di immunità, la notificazione e comunicazione degli atti deve essere effettuata attraverso canali diplomatici, salvo quando diversamente previsto da un accordo internazionale o nel CPC (articolo 146). Se deve essere fatta a cittadini della Repubblica di Croazia che si trovano in un paese straniero, la notificazione e comunicazione di un atto potrà essere effettuata attraverso il rappresentante consolare o diplomatico competente della Repubblica di Croazia che svolge funzioni consolari nel paese straniero in questione. Tale notificazione o comunicazione è valida solo se la persona a cui il documento deve essere notificato accetta di riceverlo.
La notificazione o comunicazione degli atti deve essere effettuata a persone private della propria libertà attraverso gli organi dirigenti del carcere, del penitenziario o della casa di correzione.
Le persone di cui agli articoli 141 e 142 CPC (una persona fisica che non esercita un'attività professionale registrata e una persona fisica che svolge un'attività professionale registrata ma non collegata alla controversia) possono in taluni casi vedersi notificati o comunicati gli atti facendoli affiggere nella bacheca del tribunale.
4 Indirizzo
4.1 L'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora l'indirizzo indicato non sia corretto? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti
Se l'indirizzo della persona a cui il documento è indirizzato e deve essere notificato o comunicato conformemente alla richiesta di un'autorità straniera competente è nel frattempo cambiato e il documento non può essere notificato o comunicato per questo motivo, il tribunale croato è obbligato, ai sensi dell'articolo 143 CPC, a tentare la notificazione o comunicazione dell'atto presso il luogo di residenza della persona in Croazia, come risulta dai registri del ministero dell'Interno del paese.
A patto che venga fornita prova per confermare l'esistenza di un interesse legale, può essere avanzata una richiesta all'amministrazione di polizia al fine di ottenere informazioni sul luogo di residenza permanente o temporanea di una persona a cui debbano essere notificati o comunicati degli atti relativi a procedimenti civili.
4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?
Il registro delle imprese della Repubblica di Croazia del tribunale è un servizio pubblico gratuito che permette agli organismi giudiziari esteri e/o alle parti nei procedimenti giudiziari di ottenere tutte le informazioni di cui hanno bisogno sulle società croate al seguente link.
Gli indirizzi delle persone fisiche non sono disponibili pubblicamente e sono accessibili solo da parte del ministero dell'Interno della Repubblica di Croazia.
4.3 Quale tipo di assistenza forniscono le autorità di tale Stato membro nel reperimento di recapiti proveniente da altri Stati membri, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti
Non esistono norme fisse in base al diritto croato che stabiliscono come debbano procedere i tribunali in sede di applicazione del regolamento (CE) n. 2020/1784 del Consiglio relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale. È evidente dall'esperienza passata, tuttavia, che i tribunali croati rispondono e gestiscono puntualmente le richieste di informazioni relative all'indirizzo attuale di una persona ricevute ai sensi del regolamento (CE) n. 2020/1784.
5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?
Nella pratica, l'atto di solito viene notificato o comunicato per vie postali, tramite un ufficiale giudiziario incaricato o un sistema di comunicazione elettronico. I metodi alternativi di notificazione o comunicazione includono la notificazione o comunicazione tramite un organo amministrativo competente, un pubblico notaio o direttamente in tribunale oppure per posta elettronica conformemente a leggi distinte. In alcuni casi, gli atti possono anche essere notificati o comunicati mediante pubblicazione sulla bacheca elettronica del tribunale.
6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.) ? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?
La notificazione o comunicazione di atti per telefono, fax o posta elettronica è consentita nei casi previsti all'articolo 193, comma 5 e all'articolo 321, comma 7 CPC (una notificazione emessa da un tribunale di appello a una corte d'appello a un tribunale di primo grado che è già stata presa una decisione su un appello e una notificazione del tribunale di primo grado a una corte d'appello sul ritiro di un'azione legale o su una decisione da parte dei soggetti interessati di raggiungere un accordo).
L'articolo 495 CPC che regola i procedimenti dinanzi a tribunali commerciali (trgovački sudovi) prevede che, in caso di urgenza, una data per l'udienza possa essere programmata per telefono, telegramma o posta elettronica conformemente a leggi distinte o in altri modi appropriati. Dovrà essere redatta una nota ufficiale a questo proposito, se non esiste altra prova scritta in merito alla programmazione dell'udienza.
L'articolo 507quaterdecies CPC prevede che i moduli previsti dal regolamento n. 861/2007 e altre richieste o dichiarazioni possano essere presentati sotto forma di comunicazioni per fax o e-mail. Il ministro responsabile per gli affari giudiziari deve formulare norme distinte per la presentazione di atti a mezzo fax o e-mail nonché specificarvi la data a decorrere dalla quale si applicano. Considerando che le norme di cui sopra non sono state fino ad oggi ancora emesse, le condizioni tecniche per l'utilizzo di questo tipo di comunicazione non sono ancora soddisfatte.
L'articolo 106 bis CPC prevede una comunicazione tramite mezzi elettronici.
Le comunicazioni possono essere presentate in forma elettronica per mezzo del sistema informatico.
La comunicazione presentata in forma elettronica deve essere firmata con firma elettronica qualificata conformemente alle legislazioni speciali. La comunicazione presentata in forma elettronica firmata con firma elettronica qualificata è considerata firmata a mano.
Il giorno in cui il sistema informatico comunica al richiedente il ricevimento della comunicazione è considerato la data di deposito dinanzi all'organo giurisdizionale cui la comunicazione è indirizzata.
Se l'organo giurisdizionale non può esaminare la comunicazione presentata sotto forma elettronica, esso ne deve informare il richiedente per via elettronica e gli ordina di modificare la memoria conformemente alle istruzioni date.
In deroga all'articolo 106 bis, primo comma, che prevede la possibilità di depositare una memoria in formato elettronico attraverso un sistema informatico, gli organi dello Stato, l'Avvocatura dello Stato, gli avvocati, i notai, i periti giudiziari, gli esperti giudiziari, gli interpreti giudiziari, i curatori fallimentari, i commissari, gli agenti di cui all'articolo 434 bis (quando rappresentano un lavoratore in un procedimento in materia di lavoro, se il rappresentante è una persona impiegata da un'organizzazione sindacale cui il lavoratore è iscritto o da una federazione sindacale cui l'organizzazione sindacale è affiliata e di cui il lavoratore è membro, o quando rappresenta un datore di lavoro in procedimenti connessi all'occupazione, se il rappresentante è una persona impiegata da un'associazione di datori di lavoro di cui il datore di lavoro è membro o da un'associazione di datori di lavoro di livello superiore a cui l'associazione di datori di lavoro è affiliata e di cui il datore di lavoro è membro), i commissari nelle procedure fallimentari dei consumatori, i liquidatori e i tutori speciali impiegati dal Centro per i tutori speciali sono sempre obbligati a depositare i documenti in formato elettronico, così come le persone giuridiche e le persone fisiche (commercianti, medici, ecc.) che svolgono un'attività registrata in caso di controversie relative a tale attività.
Se il soggetto di cui al quinto paragrafo dell'articolo 106 bis CPC non invia la comunicazione in forma elettronica, l'organo giurisdizionale ordinerà al richiedente di farlo entro il termine di otto giorni. Se il richiedente non presenta la comunicazione in forma elettronica entro il termine stabilito, la comunicazione si considererà ritirata.
Il sistema informatico è messo a disposizione dal ministero responsabile della giustizia.
Le condizioni di presentazione delle comunicazioni e della trasmissione in forma elettronica, i formati delle copie delle comunicazioni in forma elettronica, nonché l'organizzazione e il funzionamento del sistema informatico devono essere disciplinati dal regolamento adottato dal ministro incaricato della giustizia.
L'articolo 8 del regolamento sulle comunicazioni elettroniche (Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji) (GU n. 5/20) prevede la possibilità d'accesso al sistema informatico per le persone fisiche, le persone giuridiche, gli organi statali, gli avvocati, i notai, gli esperti e i periti giudiziari, gli interpreti giurati, i curatori fallimentari e i commissari.
Il 20 aprile 2020 il ministro della Giustizia della Repubblica di Croazia ha adottato una decisione che conferma che sono soddisfatte le condizioni per le comunicazioni elettroniche dinanzi a tutti i tribunali municipali (općinski sudovi), i tribunali di contea e all'alta corte commerciale della Repubblica di Croazia (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske), entrata in vigore il 22 aprile 2020.
Il 13 luglio 2020 il ministro della Giustizia della Repubblica di Croazia ha adottato una decisione, entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul sito ufficiale del ministero della Giustizia, che conferma che sono soddisfatte le condizioni per le comunicazioni elettroniche davanti alla Corte suprema della Repubblica di Croazia.
Gli organi statali, la procura di stato, gli avvocati, i notai, gli esperti e i periti giudiziari, gli interpreti giurati, i curatori fallimentari, i commissari, gli agenti di cui all'articolo 434 bis del presente atto, i commissari nelle procedure fallimentari dei consumatori, i liquidatori e i tutori speciali incaricati dal Centro per la tutela speciale sono sempre tenuti a presentare comunicazioni in forma elettronica, così come persone giuridiche e fisiche (commercianti, medici, ecc.) che svolgono un'attività registrata in caso di controversie relative a tale attività.
6.1 Quale tipo di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti sono disponibili nello Stato membro in cui la notifica va eseguita direttamente alla persona che dispone di un indirizzo conosciuto ai fini della notifica in un altro Stato membro?
L'articolo 133quinquies CPC prevede che se una parte dichiara di accettare che la notificazione o comunicazione sia eseguita tramite mezzi elettronici, il tribunale eseguirà la notificazione o comunicazione attraverso il sistema informatico. Una parte può richiedere un avviso di notificazione o comunicazione degli atti tramite mezzi elettronici all'indirizzo e-mail che ha indicato nella dichiarazione.
Se una parte ha presentato una comunicazione presso il tribunale in forma elettronica, si considererà che tale parte abbia consentito alla notificazione o comunicazione tramite mezzi elettronici, a meno che non fornisca prova del contrario. Se il tribunale verifica che una notificazione o comunicazione tramite mezzi elettronici non è possibile, consegnerà gli atti in altri modi e ne spiegherà le ragioni.
6.2 A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, questo Stato membro ha precisato ulteriori condizioni alle quali accetta la notifica elettronica effettuata per posta elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti
Il regolamento sulle comunicazioni elettroniche (GU n. 139/21) stabilisce che le comunicazioni al tribunale da parte di utenti esterni del sistema devono essere presentate in forma elettronica e firmate utilizzando la loro firma elettronica qualificata.
Il certificato di firma elettronica deve essere rilasciato da un fornitore di servizi fiduciari qualificato e essere valido al momento della firma, il che significa che il tribunale può chiedere al fornitore di servizi fiduciari di verificare la validità del certificato rilasciato per una persona fisica o giuridica se esiste un dubbio di manipolazione ragionevole.
Se una comunicazione o un allegato consistono in diverse pagine, ogni pagina deve essere fornita in un singolo file contenente zero fogli bianchi. È opportuno che ogni comunicazione e allegato sia in un file unico o che il nome del file indichi che formano tutti parte dello stesso intero se sono stati inviati in più di un file a causa del volume dei dati.
Se una comunicazione è accompagnata da atti pubblici già esistenti in forma elettronica, questi devono essere originali inviati come atti firmati elettronicamente dall'emittente.
Le comunicazioni elettroniche dovrebbero avvenire in PDF o formato equivalente e gli allegati possono essere in forma elettronica.
7 Notificazione sostitutiva
7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?
L'articolo 142, comma 2 CPC prevede che se la persona a cui deve essere notificato o comunicato un atto non si trova nel luogo previsto per la notificazione in base alle informazioni contenute nell'azione legale o nei registri ufficiali, il messo deve accertarsi di quando e dove può reperire l'interessato. Inoltre, il messo deve lasciare alle persone di cui all'articolo 141, commi 1, 2 e 3 CPC, una comunicazione scritta per l'interessato che indica il giorno e l'ora in cui dovrebbe trovarsi presso la sua abitazione o luogo di lavoro al fine di ricevere l'atto. Qualora, in seguito a tale avviso, non riuscisse ancora a reperire la persona a cui devono essere notificati o comunicati gli atti, il funzionario incaricato della notificazione o comunicazione procederà in base alle disposizioni di cui all'articolo 141 CPC, a seconda della tipologia di notificazione dell'atto.
In relazione a questo, in pratica si applicano in alternativa le disposizioni della legge sui servizi postali (Zakon o poštanskim uslugama) (GU nn. 144/12, 153/13, 78/15 e 110/19; in prosieguo "ZPU"). La legge prevede che le spedizioni postali, ad eccezione delle spedizioni postali ordinarie, debbano essere consegnate al destinatario, al suo legale rappresentante o a una persona autorizzata mediante procura. In deroga a ciò, laddove un pacchetto postale non possa essere recapitato a una delle persone elencate, il pacchetto potrà essere consegnato a un adulto del nucleo familiare, a una persona impiegata in modo permanente nei locali domestici o commerciali del destinatario o a una persona autorizzata presso i locali commerciali della persona giuridica o fisica dove il destinatario lavora a tempo indeterminato. Se le spedizioni non possono essere consegnate nel modo descritto, sarà lasciato un avviso nella cassetta postale del destinatario, in cui verrà informato su dove e quando sarà possibile ritirare la spedizione. Normalmente il servizio postale lascerà un avviso che lo informa che il ritiro potrà essere effettuato presso l'ufficio postale designato entro 5 giorni dalla data di consegna della nota. Se il destinatario non ritira la spedizione entro tale termine, il fornitore del servizio restituirà la spedizione al mittente.
Il metodo finale di notificazione o comunicazione, se tutti gli altri metodi non sono riusciti, è la notificazione o comunicazione tramite pubblicazione sulla bacheca elettronica del tribunale.
7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?
Se viene usato un altro metodo di notificazione o comunicazione degli atti, i documenti sono considerati notificati o comunicati il giorno in cui vengono consegnati al destinatario o alla persona autorizzata a riceverli per conto di quest'ultimo o, nel caso in cui il documento venga affisso sulla bacheca elettronica del tribunale, dopo la scadenza del termine di otto giorni a decorrere dall'affissione sulla bacheca elettronica del tribunale.
7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?
L'articolo 37 ZPU prevede che le spedizioni postali, ad eccezione delle spedizioni postali ordinarie, debbano essere consegnate al destinatario, al suo legale rappresentante o a una persona autorizzata mediante procura. In deroga a ciò, laddove un pacchetto postale non possa essere recapitato a una delle persone elencate, il pacchetto potrà essere consegnato a un adulto del nucleo familiare, a una persona impiegata in modo permanente nei locali domestici o commerciali del destinatario o a una persona autorizzata presso i locali commerciali della persona giuridica o fisica dove il destinatario lavora a tempo indeterminato. Se le spedizioni non possono essere consegnate nel modo descritto, sarà lasciato un avviso nella cassetta postale del destinatario, in cui verrà informato su dove e quando sarà possibile ritirare la spedizione. Se il destinatario non ritira la spedizione entro tale termine, il fornitore del servizio restituirà la spedizione al mittente.
Se, in base alla richiesta specifica di una persona e all'approvazione del presidente del tribunale, la notificazione e comunicazione viene effettuata a questa persona in tribunale, i documenti a lui/lei indirizzati da parte del giudice devono essere collocati in una cassetta postale in una stanza assegnata dal giudice per questo scopo. La notificazione o comunicazione degli atti sarà effettuata da un funzionario del tribunale. Il presidente del tribunale può, mediante sentenza pronunciata in un procedimento amministrativo, ordinare a tutti gli avvocati che hanno i loro uffici del registro e ai pubblici notai nonché a talune entità giuridiche con sede nel territorio della sua giurisdizione di ricevere gli atti del tribunale tramite le cassette postali menzionate all'articolo 134ter CPC. In tali circostanze le persone elencate sono obbligate a ritirare i documenti entro un termine di otto giorni. Se un documento non è ritirato entro tale termine, sarà pubblicato sulla bacheca del tribunale. Un atto si considera notificato o comunicato alla scadenza dell'ottavo giorno dal momento in cui è stato pubblicato sulla bacheca elettronica del tribunale.
7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?
Se i destinatari si rifiutano di firmare la ricevuta, il funzionario incaricato della notificazione o comunicazione dell'atto registrerà il fatto sulla bolla riportando a lettere la data della notificazione e l'atto viene quindi ritenuto notificato o comunicato (articolo 149, CPC).
8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)
8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?
Se la persona a cui deve essere notificato o comunicato un atto non si trova nel luogo previsto per la notificazione o comunicazione in base alle informazioni contenute nell'azione legale o nei registri ufficiali, il funzionario incaricato della notificazione o comunicazione può effettuarla anche a membri del nucleo familiare della persona se questa non svolge alcuna attività professionale registrata, oppure, se la notificazione o comunicazione viene effettuata presso il luogo di lavoro della persona destinataria ma questa non si trova lì, l'ufficiale incaricato può consegnare l'atto a una persona che lavora lì se questa accetta di ricevere l'atto.
L'ufficiale incaricato della notificazione o comunicazione ha il dovere di accertarsi di quando e dove trovare la persona a cui l'atto deve essere notificato o comunicato e di lasciare un avviso scritto chiedendo alla persona di essere presente presso la sua abitazione o il suo luogo di lavoro a una certa data e ora al fine di ricevere l'atto.
8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale - v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?
L'ufficiale incaricato della notificazione o comunicazione ha il dovere di accertarsi di quando e dove trovare la persona a cui l'atto deve essere notificato o comunicato e di lasciare un avviso scritto chiedendo alla persona di essere presente presso la sua abitazione o il suo luogo di lavoro a una certa data e ora al fine di ricevere l'atto.
8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?
Il periodo di tempo per il ritiro degli atti è determinato dalle normative che disciplinano le disposizioni dei servizi postali e da atti interni di fornitori di servizi postali e, di norma, è di 5 giorni dalla data della tentata notificazione o comunicazione, con il documento inviato al punto di raccolta centrale dei servizi postali prima di essere restituito al mittente, il che significa che il destinatario ha diversi giorni di tempo per ritirare il documento da quel luogo.
9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?
L'articolo 149 CPC prevede che il certificato di notificazione o comunicazione (bolla di consegna) debba essere firmato dal destinatario, che deve inserire la data in cui ha ricevuto la bolla di consegna. La bolla di consegna può anche essere emessa in forma digitale su un dispositivo adatto.
Se il ricevente è analfabeta o non è in grado di firmare con il suo nome, il funzionario incaricato della notificazione o comunicazione dell'atto scriverà il nome e cognome dell'interessato, registrerà, a lettere, la data della notificazione o comunicazione e apporrà una nota indicante il motivo alla base della mancata apposizione della firma.
Se il ricevente rifiuta di firmare la bolla di consegna, il funzionario incaricato preparerà una nota su questo evento, da includere nella bolla di consegna, e scriverà a lettere il giorno della notificazione; così l'atto si considera notificato o comunicato.
Se la notificazione o comunicazione è effettuata alla persona a cui l'atto deve essere notificato o comunicato personalmente ma questa non si trova nel luogo indicato nelle informazioni dell'azione legale, la bolla di consegna deve indicare, insieme a un certificato di ricezione dell'atto, che un avviso scritto l'ha preceduta.
L'ufficiale incaricato chiederà alla persona a cui consegnerà l'atto di provare la sua identità.
Se un documento non viene notificato o comunicato a un organismo dello Stato o una persona giuridica, il messo che si sta occupando della notificazione o comunicazione dell'atto a una persona deve chiedere alla persona di identificarsi.
L'ufficiale incaricato della notificazione o comunicazione deve inserire sulla bolla di consegna il nome e il cognome della persona alla quale consegna l'atto o il numero di carta d'identità fornitogli per verificare l'identità della persona e l'emittente del documento d'identità.
Un ufficiale incaricato che non sia un pubblico notaio è obbligato a scrivere in modo leggibile il proprio nome e cognome e titolo sulla bolla di consegna e ad apporre la sua firma anche su di esso.
Se necessario, l'ufficiale incaricato creerà una voce distinta sulla notificazione o comunicazione allegandola alla bolla di consegna.
Se è stata apposta una data sbagliata sulla bolla di consegna, la notificazione o comunicazione si considerano completate il giorno in cui l'atto è stato consegnato.
Se la bolla di consegna è andata persa, l'avvenuta notificazione o comunicazione può essere dimostrata in altro modo.
L'articolo 133bis, commi 3 e 4 CPC prevede che il pubblico notaio produca un verbale sulla ricezione di un atto e sulle misure adottate per notificarlo o comunicarlo. Il notaio presenterà direttamente al tribunale senza indugio una copia autenticata del verbale di ricezione dell'atto da notificare o comunicare e un certificato della notificazione e comunicazione insieme a una copia autenticata del verbale di notificazione o comunicazione o a un documento che non è stato possibile notificare insieme a una copia autenticata del verbale sulle azioni adottate.
10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?
Il destinatario e una persona alla quale potrebbe essere notificato o comunicato un atto sono autorizzati a rifiutare di ricevere il documento solo se la notificazione o comunicazione viene effettuata in un orario o luogo o mediante un mezzo non prescritto dalla legge. Tuttavia, se i destinatari e le persone obbligate a ricevere un documento si rifiutano di riceverlo in maniera illegittima o se lo gettano via o distruggono prima di leggerlo, tale rifiuto non pregiudica le conseguenze giuridiche dell'atto notificato o comunicato (VsSr Gzz 61/73 - ZSO 4/76-140).
Il certificato di notificazione o comunicazione (bolla di consegna) deve essere firmato dal destinatario, che deve inserire la data in cui ha ricevuto la bolla di consegna. La bolla di consegna può anche essere emessa in forma digitale su un dispositivo adatto.
Se il ricevente è analfabeta o non è in grado di firmare con il suo nome, il funzionario incaricato della notificazione o comunicazione dell'atto scriverà il nome e cognome dell'interessato, registrerà, a lettere, la data della notificazione o comunicazione e apporrà una nota indicante il motivo alla base della mancata apposizione della firma. Se la notificazione e comunicazione degli atti è effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 142, comma 2 CPC, la bolla di consegna deve indicare, insieme a un attestato di ricevimento del documento, anche che una comunicazione scritta l'ha preceduta.
L'ufficiale incaricato chiederà alla persona a cui consegnerà l'atto di provare la sua identità. Se un documento non viene notificato o comunicato a un organismo dello Stato o una persona giuridica, il messo che si sta occupando della notificazione o comunicazione dell'atto a una persona deve chiedere alla persona di identificarsi.
L'ufficiale incaricato della notificazione o comunicazione deve inserire sulla bolla di consegna il nome e il cognome della persona alla quale consegna l'atto o il numero di carta d'identità fornitogli per verificare l'identità della persona e l'emittente del documento d'identità. Un ufficiale incaricato che non sia un pubblico notaio è obbligato a scrivere in modo leggibile il proprio nome e cognome e titolo sulla bolla di consegna e ad apporre la sua firma anche su di esso.
Se necessario, l'ufficiale incaricato creerà una voce distinta sulla notificazione o comunicazione allegandola alla bolla di consegna. Se è stata apposta una data sbagliata sulla bolla di consegna, la notificazione o comunicazione si considerano completate il giorno in cui l'atto è stato consegnato.
Se la bolla di consegna è andata persa, l'avvenuta notificazione o comunicazione può essere dimostrata in altro modo.
Nel caso in cui l'ufficiale incaricato non notifichi o comunichi l'atto con la dovuta diligenza, con un conseguente significativo ritardo in un procedimento, la persona interessata può essere multata dal tribunale.
11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?
Se il ricevente rifiuta di firmare la bolla di consegna, il funzionario incaricato preparerà una nota su questo evento, da includere nella bolla di consegna, e scriverà a lettere il giorno della notificazione; così l'atto si considera notificato o comunicato.
12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro
I costi della notificazione o comunicazione da parte di un pubblico notaio sono da pagare direttamente dalla parte al pubblico notaio. I pubblici notai che non ricevano il pagamento anticipato per coprire il costo della notificazione o comunicazione non sono tenuti a notificare l'atto. Il pubblico notaio deve produrre prova di questo e informarne direttamente il giudice. Le parti non saranno ritenute responsabili nel pagare gli oneri notarili per eventuali azioni intraprese per notificare o comunicare un atto tramite un pubblico notaio. I costi della notificazione o comunicazione tramite pubblico notaio saranno incorporati nelle spese legali, se il giudice lo ritiene necessario. Gli oneri e la retribuzione di un pubblico notaio per la fornitura di servizi notarili sono disciplinati dalle norme in materia di tariffa notarile provvisoria (Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi) (GU nn. 38/94, 82/94, 52/95, 115/12, 120/15 e 64/19).
L'articolo 146, comma 5 CPC prevede che i fondi per coprire i costi di nomina e gestione di un rappresentante del convenuto responsabile per la ricezione dei documenti siano pagati in anticipo dal richiedente in virtù di una sentenza pronunciata dal giudice e non soggetta ad appello. Qualora il richiedente non provveda al pagamento anticipato entro il termine stabilito, l'azione sarà sospesa.
Le norme sui compensi per l'esercizio di funzioni ufficiali fuori dai locali del tribunale (Pravilnik o naknadama za obavljanje službenih radnji izvan zgrade suda) (NNos 38/14, 127/19 e 154/22), in quanto regolamento di attuazione della legge sui tribunali e regolamento di competenza di questa amministrazione, disciplina le condizioni generali per l'esercizio di tutte le attività ufficiali fuori dai locali del tribunale e l'importo del compenso cui hanno diritto i giudici, i funzionari e gli impiegati del tribunale quando svolgono funzioni ufficiali fuori dai locali del tribunale. Queste norme definiscono un servizio ufficiale svolto fuori dai locali dell'organo giurisdizionale come qualsiasi azione intrapresa dal giudice durante o al di fuori dell'orario di apertura del tribunale, nell'interesse e a spese di una parte o di un altro partecipante al procedimento o a spese dell'organo giurisdizionale. A tale riguardo, le norme prevedono espressamente che esse si applichino anche all'atto di notificazione o comunicazione di atti nell'ambito di un procedimento giudiziario, ma non stabiliscono alcuna modalità specifica per tale atto.
L'articolo 3, quarto comma, del regolamento prevede che un atto d'ufficio svolto fuori dai locali del tribunale su richiesta e a spese di una parte possa essere intrapreso, in linea di principio, solo dopo che la parte interessata abbia effettuato un pagamento anticipato dell'importo richiesto al tribunale. L'articolo 10, secondo comma, prevede inoltre che, se il costo di un incarico ufficiale svolto è inferiore all'importo dell'anticipo di pagamento, il giudice invita la parte o l'altra parte del procedimento a pagare la differenza nell'importo richiesto per l'esercizio del servizio al di fuori dei locali del giudice.