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Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici

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Estonia
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(in civil and commercial matters)

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Per "notificazione e comunicazione" degli atti giudiziari si intende la consegna di un atto secondo modalità che consentano ai destinatari di prenderne visione in tempo per esercitare e proteggere i loro diritti. Il capo 34 del codice di procedura civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik) (TsMS) definisce diverse modalità di notificazione e di comunicazione, ad esempio per posta raccomandata o elettronica, tramite un ufficiale giudiziario, tramite notificazione o comunicazione al rappresentante del destinatario, mediante spedizione e con annuncio pubblico riportato sulla pubblicazione Ametlikud Teadaanded (Annunci ufficiali). Affinché gli atti possano considerarsi notificati o comunicati, la loro consegna deve avvenire conformemente alle modalità previste per legge ed essere documentata nel formato previsto a tal fine.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Conformemente all'articolo 306, paragrafo 5, del codice di procedura civile, l'autorità giudiziaria è tenuta a notificare o comunicare alla parte in causa la domanda giudiziale, il ricorso e i relativi documenti supplementari, gli atti di citazione, la decisione dell'organo giurisdizionale e l'ordinanza di chiusura della procedura nonché gli altri atti processuali previsti per legge.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

L'autorità giudiziaria può notificare o comunicare un atto processuale per via elettronica attraverso il sistema di informazione previsto a tale scopo. L'autorità giudiziaria notifica o comunica gli atti attraverso un fornitore di servizi postali, un ufficiale giudiziario o, in conformità con le norme procedurali di tale autorità, attraverso un altro funzionario giudiziario oppure in base a qualsiasi altra modalità prevista dalla legge. La parte in causa che ha presentato l'atto da notificare o comunicare o nell'interesse della quale deve essere notificato o comunicato un altro atto può chiedere all'autorità giudiziaria il diritto di occuparsi della notificazione o della comunicazione dell'atto. La parte in causa può notificare o comunicare l'atto solo attraverso un ufficiale giudiziario. In questo caso, la notificazione o comunicazione e la relativa documentazione avvengono alle stesse condizioni della notificazione o comunicazione effettuata dall'autorità giudiziaria attraverso un ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notificazione o comunicazione di un atto processuale è valutata dall'autorità giudiziaria.

4 Indirizzo

L'Estonia ha scelto il meccanismo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, che consiste nel fornire, attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, informazioni dettagliate sul modo di ottenere gli indirizzi dei destinatari.

4.1 L'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora l'indirizzo indicato non sia corretto? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

L'autorità destinataria dell'istanza (ministero della Giustizia o autorità giudiziaria) controlla, oltre ai dati esistenti, la registrazione dell'indirizzo della persona nel registro della popolazione e/o nel registro delle imprese.

Le istanze internazionali riguardanti la notificazione o comunicazione degli atti sono trattate dalle autorità giudiziarie come procedure di volontaria giurisdizione. Sono pertanto tenute a fare tutto il possibile per trovare l'indirizzo della persona in esame.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Gli indirizzi delle persone giuridiche, delle filiali di imprese estere e delle imprese di imprenditori che sono persone fisiche sono accessibili nel registro delle imprese (Äriregister). I dati sono disponibili gratuitamente. Per risalire all'indirizzo di un privato, è possibile presentare una richiesta ufficiale per ottenere i dati contenuti nel registro della popolazione (Rahvastikuregister). Nell'effettuare tale ricerca occorre motivare l'interesse legittimo affinché il titolare del trattamento dei dati possa decidere se la comunicazione dei dati sia giustificata o meno. In caso di interesse legittimo del soggetto, la tassa da pagare per esaminare la richiesta di comunicazione dei dati del registro della popolazione è di 15 EUR per i dati di una persona.

4.3 Quale tipo di assistenza forniscono le autorità di tale Stato membro nel reperimento di recapiti proveniente da altri Stati membri, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

L'Estonia ha scelto il meccanismo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, che consiste nel fornire, attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, informazioni dettagliate sul modo di ottenere gli indirizzi dei destinatari.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?

La decisione su come effettuare la notificazione o comunicazione è presa di norma dal soggetto che gestisce la pratica. Ciò premesso, le autorità giudiziarie dovrebbero privilegiare una notificazione o comunicazione per via elettronica attraverso il sistema di informazione e-toimik, laddove una parte in causa avesse anche accesso agli atti processuali del procedimento che la riguarda, oppure tramite posta elettronica. Il ricorso ai canali elettronici aiuta l'organo giurisdizionale a risparmiare sulle spese postali e l'utilizzo della notificazione o comunicazione per via elettronica è in costante aumento. L'autorità giudiziaria prende quindi in considerazione le altre soluzioni, in particolare la notificazione per posta, tramite un messo dell'organo giurisdizionale nonché le altre modalità previste dalla legge.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.) ? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

La notificazione e la comunicazione per via elettronica è autorizzata per tutti i procedimenti e rispetto a tutti i destinatari.

A norma dell'articolo 3111 del TsMS, la notificazione o comunicazione elettronica di un atto processuale avviene attraverso il sistema di informazione previsto a tal fine, con la comunicazione della disponibilità dell'atto alla parte in causa. L'autorità giudiziaria mette quanto prima a disposizione delle parti in causa tutti gli atti processuali, ivi comprese le decisioni giudiziarie, indipendentemente dalla loro modalità di notificazione o comunicazione. È possibile collegarsi al sistema di informazione solo identificandosi con una carta d'identità estone. La notificazione o la comunicazione dell'atto è considerata avvenuta quando il destinatario accede all'atto nel sistema informatico o ne conferma la ricezione, anche senza prenderne visione. Ciò vale anche qualora all'atto acceda una terza persona, cui il destinatario ha garantito l'accesso per la visualizzazione degli atti nel sistema. Il sistema informatico registra automaticamente la notificazione o la comunicazione dell'atto.

Nel caso in cui un destinatario non possa utilizzare il sistema informatico usato per la notificazione e la comunicazione degli atti giudiziari oppure se la notificazione o la comunicazione degli atti mediante lo stesso sia tecnicamente impossibile, l'organo giurisdizionale può provvedere a notificare o comunicare gli atti giudiziari ricorrendo a un'altra modalità elettronica. In questo caso l'atto è ritenuto notificato o comunicato quando il destinatario conferma per iscritto, via fax o elettronicamente, di aver ricevuto l'atto giudiziario. L'avviso di ricevimento deve indicare la data di ricevimento dell'atto e deve essere firmato dal destinatario o dal suo rappresentante. Se in formato elettronico, la conferma deve contenere la firma digitale del mittente o essere trasmessa con un'altra modalità sicura, che permetta di identificare il mittente e precisare il momento dell'invio, a meno che l'organo giurisdizionale non abbia alcuna ragione di dubitare che la conferma senza firma digitale sia stata effettivamente trasmessa dal destinatario o dal suo rappresentante. Una conferma redatta in formato elettronico può essere inviata all'organo giurisdizionale tramite posta elettronica se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario è noto all'organo giurisdizionale e si può presumere che persone non autorizzate non abbiano accesso ad esso, così come anche nel caso in cui l'organo giurisdizionale abbia già inviato atti a tale indirizzo di posta elettronica nel corso del medesimo procedimento o se il partecipante al procedimento abbia fornito autonomamente il proprio indirizzo di posta elettronica all'organo giurisdizionale. La conferma deve essere inviata immediatamente all'organo giurisdizionale. In caso di violazione di tale obbligo, l'organo giurisdizionale può decidere di infliggere una sanzione pecuniaria alla parte del procedimento interessata o al suo rappresentante.

Gli atti giudiziari possono essere notificati o comunicati in una modalità diversa da quella elettronica soltanto ad avvocati, notai, ufficiali giudiziari, curatori fallimentari e organismi governativi statali o locali, e ove sussistano validi motivi per tale scelta.

6.1 Quale tipo di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti sono disponibili nello Stato membro in cui la notifica va eseguita direttamente alla persona che dispone di un indirizzo conosciuto ai fini della notifica in un altro Stato membro?

L'autorità giudiziaria può notificare o comunicare un atto processuale al destinatario per via elettronica, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti, mediante posta elettronica.

6.2 A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, questo Stato membro ha precisato ulteriori condizioni alle quali accetta la notifica elettronica effettuata per posta elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Secondo l'ordinamento estone, un atto processuale si considera notificato o comunicato per posta elettronica al destinatario se quest'ultimo conferma di averlo ricevuto. L'avviso di ricevimento deve indicare la data di ricevimento dell'atto e deve essere firmato dal destinatario o dal suo rappresentante. Se in formato elettronico, la conferma deve contenere la firma digitale del mittente o essere trasmessa con un'altra modalità sicura, che permetta di identificare il mittente e precisare il momento dell'invio, a meno che l'organo giurisdizionale non abbia alcuna ragione di dubitare che la conferma senza firma digitale sia stata effettivamente trasmessa dal destinatario o dal suo rappresentante. Una conferma redatta in formato elettronico può essere inviata all'organo giurisdizionale tramite posta elettronica se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario è noto all'organo giurisdizionale e si può presumere che persone non autorizzate non abbiano accesso ad esso, così come anche nel caso in cui l'organo giurisdizionale abbia già inviato atti a tale indirizzo di posta elettronica nel corso del medesimo procedimento o se il partecipante al procedimento abbia fornito autonomamente il proprio indirizzo di posta elettronica all'organo giurisdizionale. Il destinatario deve inviare senza indugio l'avviso di ricevimento all'autorità giudiziaria. In caso di violazione di tale obbligo, l'organo giurisdizionale può decidere di infliggere una sanzione pecuniaria alla parte del procedimento interessata o al suo rappresentante.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Secondo quanto previsto dall'articolo 322, paragrafo 1, del codice di procedura civile, se non è stato possibile reperire il destinatario dell'atto presso la sua abitazione, l'atto è comunque considerato notificato o comunicato al destinatario se è notificato o comunicato a una persona che abbia almeno 14 anni e che viva presso l'abitazione del destinatario o lavori per la famiglia di quest'ultimo. Il paragrafo 2 del medesimo articolo stabilisce che, anziché notificare o comunicare l'atto al destinatario, è possibile notificare o comunicare l'atto all'organo amministrativo della comproprietà che gestisce il condominio in cui si trova l'abitazione o i locali nei quali è svolta l'attività professionale del destinatario, all'amministratore dell'oggetto della comproprietà oppure al locatore del destinatario. Allo stesso modo, può essere notificato o comunicato al datore di lavoro del destinatario o ad altre persone cui il destinatario fornisce servizi in forza di un contratto. In virtù del paragrafo 3, un atto giudiziario è ritenuto notificato o comunicato al destinatario se è notificato o comunicato al rappresentante di quest'ultimo secondo le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo. A norma dell'articolo 322, paragrafo 4, del codice di procedura civile, un atto è considerato notificato o comunicato a una persona che si trova in servizio nell'esercito, in una struttura penitenziaria, in una struttura sanitaria o analoga per un lungo periodo di tempo se l'atto è consegnato al responsabile dell'organismo o della struttura o a una persona da lui abilitata, salvo disposizione contraria prevista dalla legge.

Conformemente all'articolo 323 del codice di procedura civile, nel caso della notificazione o della comunicazione di un atto a una persona fisica che svolge un'attività economica o professionale, ma che non resta nella sede di lavoro durante le normali ore lavorative oppure non può ricevere l'atto, è possibile consegnare l'atto a un dipendente che di norma resta presso la sede lavorativa del destinatario oppure a una persona che fornisca regolarmente servizi al destinatario su una simile base contrattuale. Conformemente al paragrafo 2, ciò vale altresì per la notificazione o comunicazione degli atti a persone giuridiche, organismi amministrativi, notai e ufficiali giudiziari nonché per la notificazione o la comunicazione di un atto al rappresentante del destinatario oppure a un'altra persona cui l'atto può essere notificato o comunicato al posto del destinatario.

Nei casi di cui agli articoli 322 e 323 del codice di procedura civile, un atto non si considera notificato o comunicato se, anziché al destinatario, viene notificato o comunicato a una persona che partecipa al procedimento giudiziario in qualità di parte avversa del destinatario.

In virtù dell'articolo 326, paragrafo 1, del codice di procedura civile, un atto è considerato notificato o comunicato se è lasciato nella cassetta delle lettere dell'abitazione o del luogo di lavoro oppure in un altro luogo analogo che il destinatario o il suo rappresentante utilizza per ricevere la corrispondenza e che garantisce in via generale la conservazione dell'atto, se non è possibile notificare o comunicare l'atto perché è impossibile recapitarlo presso l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario o del suo rappresentante. L'atto può essere notificato o comunicato in questo modo all'organo amministrativo della comproprietà che gestisce l'immobile in cui si trova l'abitazione o i locali in cui ha sede l'attività professionale del destinatario, all'amministratore dell'oggetto della comproprietà oppure al locatore del destinatario. Allo stesso modo, può essere notificato o comunicato al datore di lavoro del destinatario o a un'altra persona cui il destinatario fornisce servizi in forza di un contratto solo se non è possibile notificare o comunicare l'atto personalmente al destinatario o al suo rappresentante. La notificazione o comunicazione secondo le modalità di cui al paragrafo 1 dell'articolo in esame è consentita, conformemente al paragrafo 2 del medesimo articolo, soltanto se è stato effettuato almeno un tentativo di consegna dell'atto personalmente al destinatario e laddove non sia stato possibile trasmettere l'atto a un'altra persona presente nell'abitazione o nei locali in cui ha sede l'attività professionale in conformità con l'articolo 322, paragrafo 1, o con l'articolo 323 del codice di procedura civile.

L'articolo 327 del codice di procedura civile prevede altresì la notificazione o la comunicazione di un atto giudiziario tramite deposito in un luogo specifico. A norma dell'articolo 217, paragrafo 1, del codice di procedura civile, l'atto può essere anche depositato alle condizioni previste dall'articolo 326 presso l'ufficio postale, il municipio o la cancelleria del tribunale regionale (maakohus) della circoscrizione del luogo di notificazione o comunicazione.

In virtù dell'articolo 317, paragrafo 1, del codice di procedura civile, un atto può, a seguito di ordinanza, essere notificato o comunicato in modo pubblico a una parte in causa se:

  1. l'indirizzo della parte non è stato riportato nel registro oppure se il soggetto non abita all'indirizzo ivi indicato e l'autorità giudiziaria non ha in altro modo possibilità di risalire all'indirizzo del soggetto in esame o al luogo in cui soggiorna e l'atto non può essere notificato o comunicato né al rappresentante del destinatario né a un soggetto incaricato di ricevere l'atto o in un altro modo previsto dalla presente sezione;
  2. con ogni probabilità, l'atto non può essere notificato o comunicato all'estero nel rispetto dei requisiti;
  3. l'atto non può essere notificato o comunicato perché il luogo di notificazione o comunicazione è costituito dall'abitazione di un soggetto caratterizzato dall'extraterritorialità.

Un atto giudiziario può essere notificato mediante annuncio pubblico a un partecipante a un procedimento che sia una persona giuridica sulla base di una sentenza dell'organo giurisdizionale se la notificazione o comunicazione per via elettronica e tramite lettera raccomandata all'indirizzo postale iscritto nel registro delle persone giuridiche non hanno prodotto alcun risultato. Se una persona giuridica ha fornito al cancelliere l'indirizzo estone della persona di cui all'articolo 24, del codice del commercio, occorre altresì tentare di notificare o comunicare l'atto a tale indirizzo prima di procedere alla notificazione o comunicazione pubblica dell'atto processuale.

Conformemente all'articolo 317, paragrafo 3, del codice di procedura civile, un estratto dell'atto da notificare o comunicare pubblicamente è riportato su "Ametlikud Teadaanded". L'organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi sul caso può emettere una decisione che autorizzi la pubblicazione dell'estratto anche su altre pubblicazioni.

Un organo giurisdizionale può rifiutare la notificazione o comunicazione di un atto giudiziario mediante annuncio pubblico se l'intenzione presunta è quella di far riconoscere o eseguire in uno Stato estero la sentenza pronunciata nel contesto di un procedimento e tale notificazione o comunicazione pubblica renderebbe probabile il mancato riconoscimento o la mancata esecuzione della sentenza.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Un atto notificato o comunicato a norma degli articoli 322 e 323 del codice di procedura civile è considerato notificato o comunicato una volta consegnato alla persona cui deve essere recapitato a norma di tali articoli del codice di procedura civile.

Un atto notificato o comunicato tramite deposito nella cassetta delle lettere, conformemente all'articolo 326 del codice di procedura civile, è ritenuto notificato o comunicato una volta lasciato nella cassetta delle lettere.

Qualora la notificazione o comunicazione avvenisse attraverso un deposito, conformemente all'articolo 327, paragrafo 3, del codice di procedura civile, l'atto è considerato notificato o comunicato tre giorni dopo il deposito o l'invio dell'avviso scritto di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo. La data della notificazione o comunicazione è indicata sulla busta contenente l'atto.

In caso di notificazione o comunicazione pubblica, l'atto è considerato notificato o comunicato al termine di un periodo di 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'estratto in Ametlikud Teadaanded (articolo 317, paragrafo 5, del codice di procedura civile). L'organo giurisdizionale incaricato del caso può fissare un termine superiore per ritenere avvenuta la notificazione o la comunicazione dell'atto. In tal caso il termine è comunicato assieme alla notificazione o alla comunicazione pubblica dell'atto.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Quando un atto è notificato o comunicato tramite deposito, un avviso scritto al riguardo è lasciato o inviato, conformemente all'articolo 327, paragrafo 2, del codice di procedura civile, all'indirizzo del destinatario. Qualora ciò non sia possibile, l'avviso è affisso sulla porta dell'abitazione, del luogo di lavoro o di domicilio del destinatario oppure trasmesso a una persona del vicinato affinché lo recapiti al destinatario. Nell'avviso deve essere chiaramente indicato che l'atto depositato è stato trasmesso dall'organo giurisdizionale e che sarà ritenuto notificato o comunicato non appena sarà depositato. I termini del procedimento possono iniziare a decorrere a partire da tale momento.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

In base a quanto previsto nell'articolo 325 del codice di procedura civile, se una persona rifiuta di accettare un atto senza un valido motivo, si ritiene che l'atto sia stato notificato o comunicato a tale persona al momento del rifiuto. In tal caso l'atto è lasciato presso l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario oppure nella relativa cassetta delle lettere. Qualora non vi sia alcuna abitazione né un luogo di lavoro né una cassetta delle lettere, l'atto è rispedito all'organo giurisdizionale.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Conformemente all'articolo 3161, paragrafo 5, del codice di procedura civile, relativo all'applicazione del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, in Estonia la notificazione o comunicazione di un atto in base a tale regolamento avviene secondo le modalità previste dal codice di procedura civile per la notificazione o comunicazione degli atti processuali. La notificazione o comunicazione tramite annuncio pubblico può non essere possibile.

A norma dell'articolo 313, paragrafo 2, del codice di procedura civile, durante la notificazione o comunicazione l'atto può essere consegnato a un soggetto diverso dal destinatario soltanto nel caso previsto nella parte VI del codice di procedura civile. Il soggetto interessato è tenuto a consegnare l'atto al destinatario il prima possibile. Può rifiutare di assumersi la responsabilità di consegnare l'atto al destinatario solo dimostrando la propria impossibilità a procedere in tal senso. Occorre dare alla persona in questione spiegazioni sull'obbligo di consegna dell'atto. La notificazione o comunicazione è valida indipendentemente dalle spiegazioni fornite.

Conformemente al regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla notificazione o comunicazione possono quindi essere applicate anche le modalità di notificazione e comunicazione descritte al punto 7 e previste dagli articoli 322 e 323 del codice di procedura civile.

Secondo quanto previsto dall'articolo 322, paragrafo 1, del codice di procedura civile, se non è stato possibile reperire il destinatario dell'atto presso la sua abitazione, l'atto è comunque considerato notificato o comunicato al destinatario se è notificato o comunicato a una persona che abbia almeno 14 anni e che viva presso l'abitazione del destinatario o lavori per la famiglia di quest'ultimo. Il paragrafo 2 del medesimo articolo stabilisce che, anziché notificare o comunicare l'atto al destinatario, è possibile notificare o comunicare l'atto all'organo amministrativo della comproprietà che gestisce l'immobile in cui si trova l'abitazione o in cui avviene l'attività professionale del destinatario, all'amministratore dell'oggetto della comproprietà oppure al locatore del destinatario. Allo stesso modo, può essere notificato o comunicato al datore di lavoro del destinatario o ad altre persone cui il destinatario fornisce servizi in forza di un contratto. In virtù del paragrafo 3, un atto è considerato notificato o comunicato al destinatario se è notificato o comunicato al rappresentante di quest'ultimo secondo le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo. A norma dell'articolo 322, paragrafo 4, del codice di procedura civile, un atto è considerato notificato o comunicato a una persona che si trova in servizio nell'esercito, in una struttura penitenziaria, in una struttura sanitaria o analoga per un lungo periodo di tempo se l'atto è consegnato al responsabile dell'organismo o della struttura o a una persona da lui abilitata, salvo disposizione contraria prevista dalla legge.

Conformemente all'articolo 323 del codice di procedura civile, nel caso della notificazione o della comunicazione di un atto a una persona fisica che svolge un'attività economica o professionale, ma che non resta nella sede di lavoro durante le normali ore lavorative oppure non può ricevere l'atto, è possibile consegnare l'atto a un dipendente che di norma resta presso la sede lavorativa del destinatario oppure a una persona che fornisca regolarmente servizi al destinatario su una simile base contrattuale. Conformemente al paragrafo 2, ciò vale altresì per la notificazione o la comunicazione di un atto a una persona giuridica, un organismo amministrativo, un notaio e un ufficiale giudiziario, nonché per la notificazione o la comunicazione di un atto al rappresentante del destinatario oppure a un'altra persona cui l'atto può essere notificato o comunicato al posto del destinatario.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale - v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Secondo l'articolo 3161, paragrafo 5, seconda frase, del codice di procedura civile, non è possibile ricorrere a una notificazione o comunicazione pubblica qualora un atto sia notificato o comunicato conformemente al regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'atto può essere notificato o comunicato depositandolo nella cassetta delle lettere in conformità dell'articolo 326 del codice di procedura civile oppure depositandolo conformemente a quanto disposto dall'articolo 327 del medesimo codice.

In virtù dell'articolo 326, paragrafo 1, del codice di procedura civile, un atto è considerato notificato o comunicato se è lasciato nella cassetta delle lettere dell'abitazione o del luogo di lavoro oppure in un altro luogo analogo che il destinatario o il suo rappresentante utilizza per ricevere la corrispondenza e che garantisce in via generale la conservazione dell'atto, se non è possibile notificare o comunicare l'atto perché è impossibile recapitarlo presso l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario o del suo rappresentante. L'atto può essere notificato o comunicato in questo modo all'organo amministrativo della comproprietà che gestisce l'immobile in cui si trova l'abitazione o i locali in cui ha sede l'attività professionale del destinatario, all'amministratore dell'oggetto della comproprietà oppure al locatore del destinatario. Allo stesso modo, può essere notificato o comunicato al datore di lavoro del destinatario o a un'altra persona cui il destinatario fornisce servizi in forza di un contratto solo se non è possibile notificare o comunicare l'atto personalmente al destinatario o al suo rappresentante. La notificazione o comunicazione secondo le modalità di cui al paragrafo 1 dell'articolo in esame è autorizzata, conformemente al paragrafo 2 di tale articolo, soltanto se è stato effettuato almeno un tentativo di consegna dell'atto personalmente al soggetto e se non è stato possibile trasmettere l'atto a un altro soggetto presente nei locali dell'abitazione o in cui avviene l'attività professionale in conformità dell'articolo 322, paragrafo 1, o dell'articolo 323 del codice di procedura civile.

L'articolo 327 del codice di procedura civile prevede altresì la notificazione o la comunicazione di un atto giudiziario tramite deposito in un luogo specifico. A norma dell'articolo 217, paragrafo 1, del codice di procedura civile, l'atto può anche essere depositato alle condizioni previste dall'articolo 326 presso l'ufficio postale, il municipio o la cancelleria del tribunale regionale della circoscrizione del luogo di notificazione o comunicazione.

Siccome, conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'atto deve essere consegnato a fronte di un avviso di ricevimento, è consentito mettere in dubbio l'ammissibilità della notificazione o comunicazione a norma degli articoli 326 e 327 del codice di procedura civile.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Secondo l'articolo 6, paragrafo 1, delle "Condizioni di trasmissione delle spedizioni raccomandate con il servizio postale universale" convalidate dal decreto n. 57 del 22 giugno 2006 del ministro dell'Economia e delle comunicazioni, se il destinatario di una spedizione postale non si trova presso la sua abitazione o nel luogo in cui svolge la sua attività professionale al momento della consegna, è lasciato un avviso per il destinatario che annuncia a quest'ultimo la disponibilità della spedizione presso l'ufficio postale più vicino al luogo in cui si trova la sua abitazione o in cui svolge la sua attività professionale.

Se non è stato possibile notificare o comunicare l'atto processuale perché il destinatario non era presente sul posto o per altri motivi, si procede in base alle indicazioni del mittente riportate sull'avviso di ricevimento e l'atto processuale può restare in giacenza presso l'ufficio postale per 15 o 30 giorni solari a seconda della volontà del mittente (se il mittente non ha indicato una preferenza riguardo al periodo di giacenza, sarà di 15 giorni). Il mittente ha la facoltà di prorogare il periodo di giacenza dell'atto. Se il destinatario non si presenta per ritirare l'atto processuale durante il periodo di giacenza, l'atto è rinviato al mittente alla fine di tale periodo. Un avviso di giacenza è inviato al destinatario tramite SMS o posta elettronica oppure è lasciato nella sua cassetta delle lettere (condizioni di AS Eesti Post per la notificazione o la comunicazione di un atto processuale).

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Conformemente all'articolo 306, paragrafo 2, del codice di procedura penale, in caso di notificazione o comunicazione, la consegna dell'atto deve avvenire secondo le modalità previste per legge ed essere documentata nel formato previsto. A norma dell'articolo 307, paragrafo 4, del codice di procedura civile, la consegna di un atto per fini di notificazione o comunicazione deve essere riportata nella pratica. In conformità dell'articolo 3111 del codice di procedura civile, la notificazione o comunicazione effettuata dal sistema di informazione previsto per tale scopo è registrata automaticamente dal sistema di informazione (cfr. la descrizione della notificazione o comunicazione attraverso il sistema di informazione di cui al punto 6). A norma dell'articolo 313 del codice di procedura civile, la notificazione o la comunicazione degli atti mediante lettera raccomandata è certificata dall'avviso di consegna. Se l'atto è inviato per posta ordinaria o via fax è ritenuto notificato o comunicato se il destinatario invia all'autorità giudiziaria un avviso di ricevimento tramite posta o fax oppure per via elettronica, a sua discrezione. L'avviso di ricevimento deve indicare la data di ricevimento dell'atto e deve essere firmato dal destinatario o dal suo rappresentante. Conformemente all'articolo 315, paragrafo 5, del codice di procedura civile, la notificazione o comunicazione dell'atto processuale è oggetto di un avviso di notificazione attraverso un ufficiale giudiziario, un funzionario dell'organo giurisdizionale oppure un'altra persona o ente. Dopo la notificazione o comunicazione, l'avviso di notificazione o comunicazione è rispedito quanto prima all'autorità giudiziaria.

Qualora l'atto fosse notificato o comunicato inviandolo secondo quanto previsto dall'articolo 3141 del codice di procedura civile, nel fascicolo è indicato il luogo e il momento in cui l'atto o un avviso relativo alla sua pubblicazione è stato inviato, se l'invio non è stato registrato automaticamente nel sistema di informazione appositamente creato.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

A norma dell'articolo 307, paragrafo 3, del codice di procedura civile, se l'atto è stato ricevuto dalla parte in causa alla quale doveva essere notificato o comunicato oppure alla quale poteva essere notificato o comunicato conformemente alla legge, ma non è stato possibile attestare la notificazione o la comunicazione, oppure se la modalità di notificazione o comunicazione prevista dalla legge è stata violata, l'atto è considerato notificato o comunicato alla parte nel momento della ricezione effettiva da parte del destinatario.

Dopo la notificazione o comunicazione per posta raccomandata come previsto dall'articolo 313 del codice di procedura civile, l'organo giurisdizionale può ritenere sufficiente, ai fini della notificazione o della comunicazione, un avviso di consegna anche se non conforme ai requisiti formali di cui al terzo e quarto comma del medesimo articolo, laddove la documentazione della notificazione o comunicazione nell'avviso di consegna sia affidabile. Nel caso in cui l'organo giurisdizionale non possa ritenere notificato o comunicato un atto giudiziario, perché il servizio postale non ha provveduto a notificarlo o comunicarlo correttamente, detto organo può chiedere al servizio di provvedere nuovamente alla notificazione o alla comunicazione dell'atto senza spesa supplementari a suo carico. La notificazione o comunicazione non è valida ad esempio quando l'atto è consegnato a una persona che non è autorizzata a riceverlo in base a quanto disposto dalla presente sezione, quando non sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 326 del codice di procedura civile riguardanti i requisiti relativi alla notificazione o comunicazione lasciando l'atto in una cassetta delle lettere oppure all'articolo 327 riguardanti la notificazione o comunicazione tramite deposito, oppure quando la notificazione o comunicazione non è documentata in modo tale da poter essere considerata avvenuta.

11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?

L'ordinamento estone non prevede tale possibilità di impugnazione.

12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro

Il costo dei servizi postali corrisposto a livello nazionale in Estonia non costituisce un costo relativo all'esame del caso, ossia la notificazione o comunicazione di atti giudiziari nel contesto di procedimenti giudiziari nazionali viene in genere fornita a titolo gratuito, fatto salvo il caso in cui si richiede la notificazione o comunicazione tramite un ufficiale giudiziario.

Se sono stati notificati o comunicati atti da parte di un ufficiale giudiziario, l'onorario versato a quest'ultimo in virtù dell'articolo 48, paragrafo 2, della legge relativa agli ufficiali giudiziari è pari a 40 EUR se è stato possibile notificare o comunicare gli atti al destinatario o al suo legale rappresentante:

  1. utilizzando il recapito postale, telefonico o elettronico indicato nel registro della popolazione oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica isikukood@eesti.ee; oppure
  2. utilizzando un indirizzo iscritto nel registro delle imprese individuali e delle persone giuridiche conservato in Estonia oppure il recapito telefonico ed elettronico registrato nel sistema informatico del suddetto registro.

In base al paragrafo 3, se non è stato possibile notificare o comunicare l'atto nonostante l'ufficiale giudiziario abbia fatto tutto il necessario e quanto ragionevolmente possibile per la notificazione o comunicazione dell'atto a norma di legge, l'ufficiale giudiziario ha diritto a chiedere il pagamento di 40 EUR presentando il proprio onorario e l'avviso di notificazione o comunicazione relativi alle azioni effettuate al fine di notificare o comunicare l'atto. Nei casi diversi da quelli specificati nei paragrafi 2 e 3, le commissioni da versare all'ufficiale giudiziario per la notificazione o comunicazione degli atti sono pari a 70 EUR.

Se la persona alla quale devono essere notificati o comunicati gli atti è giuridicamente obbligata a registrare il proprio indirizzo o i propri recapiti di contatto nel registro della popolazione o nel registro estone dei lavoratori autonomi o delle persone giuridiche e non ha adempiuto a tale obbligo, anche nel caso in cui i dati riportati nel registro fossero obsoleti o errati per qualsiasi altro motivo, e quindi non sia stato possibile procedere alla notificazione o comunicazione di atti processuali utilizzando tali dati, per le commissioni di 70 EUR sopraccitate, conformemente alla decisione che stabilisce gli onorari dell'ufficiale giudiziario, il soggetto che ha chiesto il servizio paga 35 EUR e il soggetto al quale dovevano essere notificati o comunicati gli atti paga 35 EUR.

L'ufficiale giudiziario non ha il diritto di chiedere pagamenti e l'anticipo versato è rimborsato se non ha, entro il termine fissato dall'organo giurisdizionale, svolto tutto ciò che era necessario e ragionevolmente possibile per la notificazione o comunicazione dell'atto a norma di legge e se non è riuscito a notificarlo o comunicarlo.

L'importo dei costi postali dovuti dall'organo giurisdizionale dipende dai prezzi del fornitore del servizio postale, poiché non esiste alcuna regolamentazione legislativa delle tariffe. Il costo dipende dal peso della lettera, dalla destinazione, ecc.

Un partecipante a un procedimento deve pagare per la notificazione o comunicazione di un atto giudiziario all'estero secondo le tariffe del fornitore del servizio postale. Le spese di notificazione o comunicazione e di trasmissione degli atti processuali all'estero e ai cittadini caratterizzati da extraterritorialità rispetto alla Repubblica di Estonia sono spese giudiziarie a norma dell'articolo 143 del codice di procedura civile. Le spese giudiziarie sono pagate in anticipo, nella misura stabilita dall'organo giurisdizionale, dalla parte in causa che ha presentato la richiesta che ha dato origine alle spese, a meno che l'organo giurisdizionale non decida diversamente. Il pagamento delle spese processuali dalla parte tenuta a sostenerle in base alla decisione giudiziaria è definitivo. Le spese per un contenzioso sono a carico della parte soccombente. Per l'esame della richiesta di notificazione o comunicazione di un atto giudiziario nel quadro di una procedura di volontaria giurisdizione, è necessario pagare una tassa di 50 EUR. Le tasse possono essere pagate tramite bonifico sui conti bancari del ministero delle Finanze: SEB Pank – EE571010220229377229 (SWIFT: EEUHEE2X); Swedbank – EE062200221059223099 (SWIFT: HABAEE2X); Luminor Bank – EE221700017003510302 (SWIFT: RIKOEE22); LHV Pank – EE567700771003819792 (SWIFT: LHVBEE22)

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: Codice di procedura civile (Tsiviilkohtumenetluse seadustik)

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