Salta al contenuto principale

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici

Flag of Poland
Polonia
Contenuto fornito da
European Judicial Network
(in civil and commercial matters)

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

La notificazione o comunicazione degli atti consiste nel dare a un dato individuo, conformemente al diritto processuale civile, la possibilità di conoscere il contenuto della corrispondenza a lui destinata.

L'esercizio dei diritti procedurali delle parti (il diritto a un'udienza pubblica, il diritto alla difesa, il diritto di presentare prove a sostegno delle memorie e il diritto all'informazione), la validità del procedimento per altri aspetti, il corretto calcolo dei termini e, di conseguenza, la validità della sentenza emessa dipendono dalla notificazione o comunicazione degli atti nel rispetto della legge.

La notificazione o comunicazione degli atti è disciplinata principalmente dal capo 2 (articoli 131-147) del codice di procedura civile del 17 novembre 1964 ("codice di procedura civile") e dagli atti di esecuzione:

  • regolamento del ministero della Giustizia del 18 giugno 2019 – regolamento di procedura degli organi giurisdizionali ordinari ("il regolamento di procedura");
  • regolamento del ministero della Giustizia, del 6 maggio 2020, sulle procedure e le modalità specifiche di notificazione e comunicazione degli atti giudiziari nel contesto di procedimenti civili ("il regolamento").

La notificazione o comunicazione effettuata tramite posta ordinaria (punto 8) è inoltre disciplinata dalla legge postale del 23 novembre 2012 e dalla normativa sulla fornitura di servizi postali emessi da singoli operatori postali. L'operatore designato (attualmente Poczta Polska S.A.) è l'operatore postale tenuto a fornire servizi postali universali (e non può rifiutarsi di stipulare un accordo per la consegna di lettere raccomandate).

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Tutti gli atti giudiziari e gli atti processuali la cui notificazione o comunicazione produce effetti giuridici devono essere notificati o comunicati formalmente.

Tra gli atti giudiziari (atti inviati dall'organo giurisdizionale alle parti e ad altre persone interessate dal procedimento) figurano: notifiche, ordini di comparizione, avvisi relativi a diritti e obblighi, copie di decisioni (sentenze, decisioni, ingiunzioni di pagamento) od ordini emessi da organi giurisdizionali, copie di sentenze e relative motivazioni.

Tra gli atti processuali figurano atti che avviano un procedimento (ad esempio istanze) e atti depositati nel corso del procedimento dalle parti e da qualsiasi altro soggetto autorizzato a partecipare a procedimenti civili (ad esempio un pubblico ministero, il mediatore per i diritti dei cittadini, il mediatore per i diritti dei minori), che indicano le loro mozioni od osservazioni.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

In Polonia vige il principio della ufficialità delle notificazioni o comunicazioni, in forza del quale pressoché tutti gli atti sono notificati o comunicati d'ufficio dall'organo giurisdizionale. Pertanto, all'atto della presentazione di un atto processuale, la parte è tenuta a presentarlo all'organo giurisdizionale, unitamente al numero appropriato di copie ai fini della notificazione o comunicazione alle persone coinvolte nella causa (articolo 128, primo comma, del codice di procedura civile). Tra le eccezioni figurano principalmente la notificazione o comunicazione del primo atto della causa depositato al convenuto e lo scambio di atti tra rappresentanti professionisti (cfr. di seguito).

Se, pur avendo ricevuto due avvisi di tentativo di consegna, un convenuto non ritira un'istanza o un altro atto processuale che implica la necessità per il convenuto di difendere i suoi diritti, e se non si applicano disposizioni specifiche in materia di notificazione o comunicazione effettiva, e se nessun atto nel caso di specie è stato notificato o comunicato al convenuto in precedenza, l'organo giurisdizionale invierà una copia dell'atto all'attore obbligando quest'ultimo a far notificare o comunicare l'atto al convenuto tramite un ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario, su richiesta dell'attore, notificherà o comunicherà personalmente l'atto con avviso di ricevimento e con indicazione della data, oppure concluderà che il destinatario non risiede all'indirizzo indicato. A fronte della corresponsione di un diritto aggiuntivo (40 PLN), l'ufficiale giudiziario procederà altresì a stabilire l'indirizzo del convenuto. Se entro due mesi l'attore non fornisce all'organo giurisdizionale la prova della notificazione o comunicazione di un atto al convenuto da parte di un ufficiale giudiziario, o non indica l'indirizzo corrente del convenuto o non fornisce la prova che il convenuto risiede all'indirizzo indicato nell'istanza, l'organo giurisdizionale può sospendere il procedimento e archiviarlo dopo tre mesi dalla sospensione (articolo 1391, articolo 177, primo comma, punto 6, articolo 182, primo comma, punto 1, del codice di procedura civile, articoli da 3a a 3b della legge del 22 marzo 2018 sugli ufficiali incaricati dell'esecuzione di decisioni giudiziarie).

Mentre la causa è pendente, avvocati, consulenti legali, consulenti in materia di brevetti e il procuratore generale della Repubblica di Polonia sono tenuti a notificarsi o comunicarsi direttamente copia degli atti processuali, allegati inclusi. Quanto sopra non si applica alla presentazione di domande riconvenzionali, ricorsi, ricorsi per cassazione, reclami, domande di annullamento di una sentenza in contumacia, obiezioni a un'ingiunzione di pagamento, reclami nei confronti di un'ingiunzione di pagamento, mozioni volte a tutelare crediti, domande di revisione di una sentenza, ricorsi volti a ottenere una dichiarazione di illegittimità di una sentenza definitiva e ricorsi contro decisioni di cancellieri di organi giurisdizionali, che devono essere presentati all'organo giurisdizionale in questione fornendo copie per la parte avversa. Quanto sopra non si applica nemmeno agli atti presentati attraverso un sistema informatico (articolo 132, dal primo comma al comma 12 del codice di procedura civile).

A determinate condizioni, la notificazione o comunicazione elettronica è accettabile, come descritto al punto 6.

4 Indirizzo

4.1 L'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora l'indirizzo indicato non sia corretto? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Nell'accogliere una richiesta di esecuzione, l'organo giurisdizionale non effettua proprie constatazioni in merito al luogo di residenza o alla sede legale del destinatario, fatta eccezione per la rettifica di errori evidenti nell'indirizzo. Tuttavia, se il richiedente ha richiesto la notificazione o comunicazione conformemente alla legislazione dello Stato membro richiesto e il diritto polacco consente di ritenere efficace la notificazione o comunicazione a un indirizzo divulgato in elenchi o registri specifici (cfr. punto 5), l'organo giurisdizionale può essere tenuto a verificare i dati in base a tali elenchi o registri. Se l'organo giurisdizionale constata, come sopra descritto, l'esistenza di un indirizzo diverso da quello notificato dal richiedente, dovrebbe ritentare la notificazione o comunicazione. L'organo giurisdizionale può verificare altresì se l'indirizzo è noto ex officio (ad esempio in relazione a un'altra causa pendente dinanzi all'organo giurisdizionale stesso) e tentare di notificare o comunicare l'atto a tale indirizzo.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Il sistema polacco del registro anagrafico elettronico ("PESEL") contiene, tra l'altro, informazioni in merito agli indirizzi registrati delle persone fisiche. Le autorità giudiziarie straniere non possono accedere direttamente a tale registro. Un organo giurisdizionale straniero può chiedere all'organo giurisdizionale polacco di assumere prove al fine di stabilire l'indirizzo di una persona fisica ai sensi di un accordo bilaterale o della convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale firmata all'Aia il 18 marzo 1970. L'organo giurisdizionale polacco consulterà quindi il registro PESEL o al registro anagrafico del comune interessato, o intraprenderà eventualmente altre azioni necessarie.

Una parte coinvolta in un procedimento giudiziario all'estero può presentare una richiesta di accesso ai dati presenti nel registro PESEL o in un registro anagrafico a qualsiasi amministrazione comunale in Polonia. Tale richiesta deve essere presentata per iscritto su un modulo (disponibile sui siti web dell'amministrazione comunale). Una parte deve dimostrare l'esistenza di un interesse giuridico e dimostrare che il diritto di accesso riguarda una persona specifica. Occorre versare 31 PLN a titolo di diritti sul conto bancario del comune al quale è stata presentata la richiesta. Tuttavia occorre rilevare che il diritto polacco non presume che l'indirizzo di una persona fisica indicata nel registro PESEL o in un registro anagrafico sia l'indirizzo effettivo di residenza della persona in questione.

Gli indirizzi aziendali di persone fisiche che gestiscono imprese sono conservati nel registro centrale delle imprese (CEIDG) e possono essere recuperati online gratuitamente. Il motore di ricerca è disponibile in polacco e inglese al seguente indirizzo: https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx.

Gli indirizzi di altri imprenditori (imprese commerciali, cooperative, imprese di proprietà statale, organismi di ricerca e sviluppo, imprese straniere e loro succursali, nonché mutue) e associazioni, altre organizzazioni sociali e professionali, fondazioni, istituti sanitari sono disponibili nel registro giudiziario nazionale e sono accessibili gratuitamente online. Il motore di ricerca in polacco è disponibile al seguente indirizzo: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/.

4.3 Quale tipo di assistenza forniscono le autorità di tale Stato membro nel reperimento di recapiti proveniente da altri Stati membri, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento relativo alla notificazione o alla comunicazione degli atti, la Polonia fornisce, tramite il portale europeo della giustizia elettronica (e-Justice), informazioni dettagliate sulle modalità di reperimento degli indirizzi delle persone a cui deve essere notificato o comunicato un atto.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?

L'organo giurisdizionale notifica o comunica gli atti tramite l'operatore postale, dipendenti degli organi giurisdizionali o il servizio di consegna dell'organo giurisdizionale. L'organo giurisdizionale può altresì notificare o comunicare gli atti mediante un ufficiale giudiziario ai sensi della legge del 22 marzo 2018 sugli ufficiali incaricati dell'esecuzione di decisioni giudiziarie (articolo 131 del codice di procedura civile e sezione 96 del regolamento di procedura). In tali casi, l'ufficiale giudiziario notifica o comunica l'atto al destinatario di persona con avviso di ricevimento e annotazione della data oppure conclude che il destinatario non risiede all'indirizzo indicato. Nella pratica, la notificazione o comunicazione viene solitamente effettuata dall'operatore postale (Poczta Polska S.A.) mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora la corrispondenza sia indirizzata a persone fisiche, gli atti vengono notificati o comunicati loro di persona, vale a dire consegnati brevi manu, oppure, laddove il destinatario sia in una condizione di incapacità legale, al relativo rappresentante legale (articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile).

Gli organi giurisdizionali notificano o comunicano atti a militari attraverso la polizia militare, agli agenti di polizia e agli ufficiali del servizio penitenziario attraverso le loro autorità di supervisione immediata, e alle persone in custodia attraverso il consiglio di amministrazione della struttura (articolo 137 del codice di procedura civile).

Gli atti destinati a persone giuridiche e organizzazioni senza personalità giuridica sono notificati o comunicati all'organismo autorizzato a rappresentarle in tribunale oppure consegnati ai dipendenti autorizzati a ricevere gli atti. Se è stato nominato un rappresentante legale ai fini del contenzioso oppure è stata nominata una persona autorizzata a ricevere atti giudiziari, questi ultimi sono notificati o comunicati a tali persone (articolo 133, secondo comma, del codice di procedura civile).

Gli atti processuali o le decisioni di organi giurisdizionali destinati/e a imprenditori iscritti nel registro centrale delle imprese (CEIDG) sono notificati/e o comunicati/e all'indirizzo per la notificazione o comunicazione riportato in tale registro, fatto salvo il caso in cui l'imprenditore in questione abbia indicato un indirizzo diverso per la notificazione o comunicazione (articolo 133, comma 21, del codice di procedura civile).

Gli atti processuali o le decisioni di organi giurisdizionali destinati/e a imprenditori iscritti in un ruolo dell'organo giurisdizionale sono notificati/e o comunicati/e all'indirizzo divulgato in tale registro, fatto salvo il caso in cui l'imprenditore in questione abbia indicato un indirizzo diverso per la notificazione o comunicazione. Se l'indirizzo divulgato più recente è stato cancellato in quanto incompatibile con la situazione fattuale e non è stata presentata alcuna richiesta di inserimento di un nuovo indirizzo divulgabile, l'indirizzo cancellato è considerato un indirizzo messo a disposizione nel registro (articolo 133, comma 22 del codice di procedura civile).

Gli atti processuali o le decisioni indirizzati/e a persone che rappresentano un soggetto iscritto nel registro giudiziario nazionale, liquidatori, titolari di procure, membri di organi o persone autorizzate a nominare il consiglio di amministrazione sono notificati o comunicati all'indirizzo indicato nel registro giudiziario nazionale (articolo 133, comma 23, del codice di procedura civile).

Se è stato nominato un rappresentante legale ai fini del contenzioso oppure è stata nominata una persona autorizzata a ricevere atti giudiziari, questi ultimi sono notificati o comunicati a tali persone. Tuttavia gli atti che convocano una parte a comparire di persona sono notificati o comunicati esclusivamente e direttamente a tale parte, fatta eccezione per le parti che non hanno la propria residenza o la propria residenza abituale oppure la propria sede legale in Polonia o in un altro Stato membro dell'UE (articolo 133, terzo comma e articolo 11355, primo comma, del codice di procedura civile).

La notificazione o comunicazione è effettuata presso il luogo di residenza, il luogo di lavoro od ovunque si trovi il destinatario.

Su richiesta di una parte, gli atti possono essere notificati o comunicati presso un indirizzo di casella postale notificato o comunicato da tale parte. In tali casi, gli atti inviati tramite l'operatore postale sono depositati presso l'ufficio postale dell'operatore, con una notificazione o comunicazione in tal senso lasciata nella cassetta delle lettere del destinatario (articolo 135 del codice di procedura civile).

Un cancelliere dell'organo giurisdizionale può consegnare un atto al destinatario direttamente presso la cancelleria di detto organo, se il destinatario vi è presente e comprova la propria identità (articolo 132, secondo comma, del codice di procedura civile). Inoltre, se un atto da notificare o comunicare è stato depositato presso l'organo giurisdizionale in un momento che ne rende impossibile la notificazione o comunicazione prima della data di una seduta o di un'udienza, detta giurisdizione provvederà a notificare o comunicare l'atto al destinatario nel corso della seduta o dell'udienza (sezione 99 del regolamento di procedura).

Le lettere possono essere notificate o comunicate elettronicamente soltanto nei casi e secondo le modalità di cui al punto 6.1.

In via eccezionale, soltanto in caso di ordini di comparizione, l'organo giurisdizionale, anziché notificare o comunicare tali ordini per iscritto, può notificarli o comunicarli alle parti, ai testimoni, ai periti o ad altre persone con altri mezzi, che ritenga più opportuni, se lo ritiene necessario per accelerare l'esame del caso. Tali ordini di comparizione (ad esempio tramite posta elettronica o telefono) producono effetti giuridici se non vi è dubbio che abbiano raggiunto i destinatari almeno una settimana e, in casi urgenti, almeno tre giorni prima della seduta (articolo 1491 e articolo 149, secondo comma, del codice di procedura civile).

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.) ? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

6.1 Quale tipo di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti sono disponibili nello Stato membro in cui la notifica va eseguita direttamente alla persona che dispone di un indirizzo conosciuto ai fini della notifica in un altro Stato membro?

L'organo giurisdizionale notifica o comunica gli atti per via elettronica, ossia attraverso un sistema informatico, soltanto se il destinatario ha presentato un atto attraverso il sistema o ha scelto di presentarlo in questo modo (il destinatario può revocare la scelta). Tale forma di notificazione o comunicazione può essere scelta anche da un destinatario residente in un altro Stato membro. Se un atto è notificato o comunicato per via elettronica, la notificazione o comunicazione è considerata avvenuta nel momento indicato nell'avviso di ricevimento elettronico. In mancanza del suddetto avviso, la notificazione o comunicazione è considerata effettiva 14 giorni dopo il caricamento dell'atto nel sistema informatico. Gli atti da notificare o comunicare non sono inviati all'indirizzo di posta elettronica del destinatario, che riceve invece nella propria casella elettronica un avviso che gli segnala l'arrivo di un messaggio nel sistema informatico (articolo 1311 del codice di procedura civile).

Norme specifiche si applicano alla notificazione o comunicazione di atti giudiziari ad avvocati, consulenti legali, consulenti in materia di brevetti o al procuratore generale della Repubblica di Polonia durante lo stato di emergenza epidemica o lo stato di epidemia dichiarato a causa della COVID-19 ed entro un anno dalla revoca dell'ultimo di essi. Durante tale periodo, se il sistema informatico che sostiene i procedimenti giudiziari non è disponibile, l'organo giurisdizionale notifica o comunica gli atti giudiziari a tali parti caricandone il contenuto nel sistema informatico utilizzato per la messa a disposizione di tali atti (portale d'informazione). Ciò non si applica agli atti che devono essere notificati o comunicati unitamente a copie degli atti processuali delle parti o ad altri atti non provenienti dall'organo giurisdizionale. La data di notificazione o comunicazione è la data in cui il destinatario ha preso conoscenza dell'atto caricato sul portale informativo. Qualora il destinatario non proceda in tal senso, l'atto si considera notificato o comunicato trascorsi 14 giorni dalla data di tale caricamento.
La notificazione o comunicazione di un atto attraverso il portale d'informazione produce gli effetti procedurali di cui al codice di procedura civile in relazione alla notificazione o alla comunicazione degli atti giudiziari. L'organo giurisdizionale può scegliere di non notificare o comunicare un atto attraverso il portale d'informazione se ciò è impossibile in considerazione della natura del documento (articolo 15zzs9 della legge del 2 marzo 2020 sulle disposizioni speciali per la prevenzione, la lotta e il controllo della COVID-19, di altre malattie trasmissibili e delle relative situazioni di emergenza). Uno stato di emergenza epidemica sarà in vigore in Polonia fino al 30 giugno 2023.

Gli avvocati, i consulenti legali, i consulenti in materia di brevetti e il procuratore generale della Repubblica di Polonia si notificano o comunicano direttamente gli atti (cfr. punto 3) soltanto per via elettronica, se presentano dichiarazioni unanimi in tal senso presso l'organo giurisdizionale e comunicano a quest'ultimo i dati di contatto da utilizzare a tal fine, in particolare un indirizzo di posta elettronica o un numero di fax. Tali dichiarazioni sono irrevocabili e qualsiasi stipulazione di una condizione o di un termine è ritenuta inesistente. Su richiesta unanime delle parti o qualora altrimenti giustificato, l'organo giurisdizionale ordinerà la rinuncia a tali mezzi di notificazione o comunicazione. L'obbligo di notificazione o comunicazione elettronica reciproca non si applica agli atti che devono essere presentati all'organo giurisdizionale con copie per la parte avversa, come indicato al precedente punto 3.

6.2 A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, questo Stato membro ha precisato ulteriori condizioni alle quali accetta la notifica elettronica effettuata per posta elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Non si applicano condizioni aggiuntive.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Se il destinatario non è in casa, l'incaricato della notificazione o comunicazione può consegnare l'atto a un coabitante adulto o, in mancanza, all'amministrazione dell'edificio, al portiere o il direttore della parrocchia civile, purché il destinatario non sia in causa contro questi soggetti ed essi si siano impegnati a trasmettere l'atto al destinatario. Tuttavia l'organo giurisdizionale può impedire o limitare la possibilità che gli atti siano notificati o comunicati ad altre persone. Una nota in tal senso è riportata sull'invio postale. Se un destinatario che ha notificato il proprio luogo di lavoro come indirizzo per la notificazione o comunicazione non viene trovato dall'incaricato di tale notificazione o comunicazione presso il luogo di lavoro, l'atto può essere notificato o comunicato a una persona autorizzata a ricevere gli atti (articolo 138 del codice di procedura civile, sezione 3 del regolamento).

Se non può essere notificato o comunicato, un atto inviato tramite un operatore postale sarà depositato presso l'ufficio postale di tale operatore e, se notificato o comunicato con altri mezzi, presso l'amministrazione comunale competente, con un avviso in tal senso lasciato sulla porta o nella cassetta delle lettere del destinatario indicante dove e quando l'atto è stato lasciato e che dovrebbe essere ritirato entro sette giorni dalla data della notificazione o comunicazione. Se il termine scade senza effetto, la procedura di notifica sarà ripetuta (articolo 139, primo comma, del codice di procedura civile). Nel caso di persone fisiche, un atto depositato presso un ufficio postale può essere ritirato dal destinatario in persona, dal suo rappresentante legale o da un delegato postale e, nel caso di altri soggetti, anche da una persona autorizzata a rappresentare l'entità o da un dipendente autorizzato (sezione 8 del regolamento). L'atto si considera notificato o comunicato alla scadenza del termine per il suo ritiro.

La notificazione o comunicazione può essere considerata efficace anche se è stata impossibile a causa del mancato rispetto di una parte degli obblighi che le spettano:

  • se un atto non può essere notificato o comunicato a una parte in ragione dell'iscrizione in un ruolo dell'organo giurisdizionale poiché una modifica dell'indirizzo della parte non è stata pubblicata nel ruolo, l'atto è allegato al fascicolo con effetto di notificazione o comunicazione, fatto salvo il caso in cui l'organo giurisdizionale conosca il nuovo indirizzo (articolo 139, terzo comma, del codice di procedura civile);
  • i documenti indirizzati a persone che rappresentano un soggetto iscritto nel registro giudiziario nazionale, liquidatori, titolari di procure, membri di organi o persone autorizzate a nominare il consiglio di amministrazione, se non possono essere consegnati in modo ordinario a causa della mancata segnalazione di una modifica dell'indirizzo per la notificazione o comunicazione, saranno allegati al fascicolo con effetto di notificazione o comunicazione, fatto salvo il caso in cui l'organo giurisdizionale conosca un altro indirizzo per la notificazione o comunicazione o il luogo di residenza e l'indirizzo (articolo 139, comma 31, del codice di procedura civile);
  • se il destinatario (una parte o il rappresentante della parte) si è trasferito rispetto all'indirizzo attuale e non ha notificato all'organo giurisdizionale il nuovo luogo di residenza (nonostante l'obbligo a procedere in tal senso), l'atto giudiziario sarà allegato al fascicolo con effetto di notificazione o comunicazione, fatto salvo il caso in cui l'organo giurisdizionale sia a conoscenza del nuovo indirizzo (articolo 136 del codice di procedura civile).

In altri casi in cui non è noto il luogo in cui si trova la parte:

  • se l'atto da notificare o comunicare implica la necessità per una parte di difendere i diritti della parte, fino a quando tale parte, il suo rappresentante o il suo plenipotenziario si manifestano, la notificazione o comunicazione può essere effettuata soltanto al tutorem ad litem nominato dall'organo giurisdizionale su richiesta dell'interessato (ad esempio, il ricorrente) che ha fornito prove prima facie del fatto che il luogo in cui si trova il destinatario non è noto. La nomina di un tutorem ad litem è annunciata pubblicamente presso l'edificio dell'organo giurisdizionale e nei locali dell'amministrazione comunale e, nei casi di maggiore importanza, anche nella stampa, se necessario. La notificazione o comunicazione diventa effettiva una volta che l'atto è consegnato al tutorem ad litem, fatto salvo il caso in cui l'organo giurisdizionale possa subordinare l'efficacia della notificazione o comunicazione alla scadenza di un determinato termine a decorrere dal momento in cui l'avviso è affisso presso l'edificio dell'organo giurisdizionale (articolo 143 del codice di procedura civile);
  • se l'atto da notificare o comunicare non comporta la necessità per una parte di difendere i diritti della parte, l'atto sarà notificato o comunicato alla parte tramite affissione presso l'edificio dell'organo giurisdizionale (articolo 145 del codice di procedura civile).

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

In caso di notificazione o comunicazione a un coabitante adulto, all'amministrazione dell'edificio, al portiere, al direttore della parrocchia civile o a una persona presente presso il luogo di lavoro, l'atto si considera notificato o comunicato quando viene consegnato a tale persona.

Se l'atto è depositato presso un ufficio postale e non viene ritirato da una persona autorizzata, si considera notificato o comunicato entro l'ultimo giorno del termine per il ritiro (ossia allo scadere di una settimana dal secondo avviso di tentativo di consegna), fatto salvo il caso in cui l'atto sia indirizzato a un convenuto al quale non sia stato previamente notificato o comunicato alcun altro atto nel caso di specie, come indicato al punto 3.

Se la notificazione o comunicazione viene fatta al tutorem ad litem nominato per una parte il cui recapito sia sconosciuto, l'atto si considera notificato o comunicato al momento della consegna a detto tutorem ad litem o alla scadenza del termine che decorre dall'affissione dell'avviso, come stabilito dall'organo giurisdizionale, a seconda di quale evento si verifichi per ultimo.

Se la notificazione o comunicazione è effettuata attraverso l'affissione di un avviso presso l'edificio dell'organo giurisdizionale, l'atto è considerato notificato o comunicato un mese dopo la data dell'affissione.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Ciò avviene mediante un avviso lasciato sulla porta del destinatario o nella cassetta delle lettere. L'avviso indica, tra l'altro, che se l'invio postale non viene ritirato nonostante la duplicazione della notificazione o comunicazione, esso sarà restituito all'organo giurisdizionale mittente e l'invio postale sarà considerato notificato l'ultimo giorno in cui può essere ritirato, così come che il servizio può far scattare il decorrere di termini processuali (sezione 6 del regolamento).

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Se il destinatario si rifiuta di accettare la notificazione o comunicazione di un atto, l'atto si considera notificato o comunicato al momento di tale respingimento (articolo 139, secondo comma, del codice di procedura civile).

Un'eccezione si ha quando un organo giurisdizionale o un'altra autorità di uno Stato straniero chiede all'organo giurisdizionale di notificare o comunicare un atto giudiziario a una persona residente in Polonia senza allegare una traduzione in polacco dell'atto in questione. Tale atto è notificato o comunicato al destinatario se quest'ultimo sceglie di accettarlo. Un destinatario che rifiuta di accettare un atto è avvertito dei possibili effetti giuridici negativi all'estero (articolo 11351, secondo comma, del codice di procedura civile).

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Gli atti notificati o comunicati su tale base dall'operatore postale sono notificati o comunicati come lettere ordinarie, piuttosto che come corrispondenza giudiziaria (cfr. punto 1, ultimo comma). Oltre al destinatario, tale lettera può essere notificata o comunicata in maniera efficace:

  • al rappresentante legale o al plenipotenziario del destinatario, autorizzato da una procura conferita in termini generali oppure da un'autorizzazione postale;
  • a un adulto residente insieme al destinatario, a condizione che quest'ultimo non abbia incaricato l'ufficio postale in senso contrario;
  • a una persona autorizzata a ricevere invii postali presso un'autorità pubblica, laddove l'invio postale sia indirizzato all'autorità pubblica in questione;
  • a una persona autorizzata a ricevere gli invii postali presso strutture che siano persone giuridiche o unità organizzative senza personalità giuridica, qualora l'invio postale sia indirizzato ai seguenti soggetti:

a) la persona giuridica in questione o l'unità organizzativa senza personalità giuridica;

b) una persona fisica che non appartenga al consiglio di amministrazione o un dipendente della persona giuridica o dell'unità organizzativa senza personalità giuridica interessata e che sia presente presso tale sito;

  • alla direzione di un'unità organizzativa o a una persona fisica autorizzata dalla direzione, qualora l'invio postale sia indirizzato a una persona fisica presente in un'unità in cui recapitare un invio postale al destinatario è molto difficile o impossibile a causa della natura dell'unità o per prassi generalmente accettata (articolo 37 della legge sui servizi postali).

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale - v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Nel caso di servizi postali universali, l'operatore postale:

  • lascia nella cassetta delle lettere del destinatario (o, in sua mancanza, con altri mezzi legittimi) un avviso di tentativo di consegna emesso sul modulo appropriato, unitamente alle informazioni sul termine per il ritiro e sull'indirizzo dell'ufficio postale presso cui è depositato l'invio postale;
  • informa il destinatario per via elettronica (SMS o posta elettronica) della possibilità di ritirarlo, indicando il numero dell'invio postale, il termine per la raccolta e l'indirizzo dell'ufficio postale presso cui è depositato, se il destinatario ha chiesto all'ufficio postale di informarlo per via elettronica.

L'invio postale può essere ritirato presso l'ufficio postale dal destinatario o da altra persona autorizzata di cui al punto 8.1 (compreso un adulto residente insieme al destinatario, se questi ha presentato una dichiarazione scritta di convivenza all'ufficio postale). Se l'invio postale non viene ritirato entro 7 giorni, la procedura di notifica viene ripetuta. Se il destinatario o un'altra persona autorizzata non ritira l'invio postale entro 14 giorni dal giorno successivo a quello in cui è stato lasciato il primo avviso, l'invio postale viene restituito al mittente (articolo 37 della legge sui servizi postali, sezioni 24 e 26 del regolamento sulla prestazione di servizi universali, allegato alla delibera n. 227/2022 del consiglio di amministrazione di Poczta Polska S.A.).

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Cfr. punto 8.2.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

La notificazione o comunicazione di un atto è riconosciuta dal destinatario per iscritto o nel sistema informatico dell'operatore postale o mediante un atto recuperato dal sistema informatico. Il destinatario di un atto conferma il ricevimento e la data apponendo la sua firma. Se il ricevente non può o non vuole firmare, l'incaricato della notificazione o comunicazione appone la data e indica perché manchi la firma del ricevente. L'incaricato della notificazione o comunicazione precisa sull'avviso di ricevimento la modalità di notificazione o comunicazione, mentre sull'atto notificato o comunicato annota la data della notificazione o comunicazione e appone la propria firma (articolo 142 del codice di procedura civile).

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di notificazione o comunicazione rende la notificazione o comunicazione inefficace e ne impone la ripetizione. Tuttavia una notificazione o comunicazione difettosa è considerata efficace al momento dell'effettivo ricevimento dell'invio postale da parte del destinatario.

Se la notificazione o comunicazione difettosa ha impedito a una parte di difendere i propri diritti, la parte può chiedere l'annullamento della decisione nell'ambito di un procedimento di ricorso e, in tal modo, può invocare la nullità del procedimento (articolo 379, quinto comma, del codice di procedura civile).

Nonostante la chiusura definitiva del procedimento, se a una parte è stato impedito di agire a causa di una notificazione o comunicazione difettosa, la parte, entro tre mesi dalla notifica della sentenza definitiva, può presentare una domanda di revisione di una sentenza (articoli 401 e 407 del codice di procedura civile).

11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?

Una tale decisione non può essere impugnata separatamente. Essa può essere impugnata soltanto congiuntamente alla decisione che chiude il procedimento.

12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro

Nei procedimenti dinanzi a un organo giurisdizionale polacco, la notificazione o comunicazione di un atto da parte dell'organo giurisdizionale senza coinvolgere un ufficiale giudiziario è gratuita. Il diritto applicato per la notificazione o comunicazione di un atto da parte di un ufficiale giudiziario è di 60 PLN per ciascun indirizzo di consegna, indipendentemente dal numero di destinatari dell'atto che vi risiede e dal numero di tentativi di notificazione o comunicazione.

Se un atto proveniente da un altro Stato membro è notificato o comunicato in Polonia ai sensi del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, il richiedente non sostiene alcun costo, nemmeno quelli di notificazione o comunicazione da parte di un ufficiale giudiziario, qualora l'organo giurisdizionale che è il soggetto ricevente scelga che la notificazione o comunicazione avvenga in tal modo (cfr. primo comma del punto 5).

Segnala un problema tecnico o di contenuto o lascia un commento su questa pagina