1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?
Per "notificazione o comunicazione degli atti" si intende, in termini pratici, che gli atti devono essere notificati o comunicati alle parti in casi civili e commerciali.
La notificazione o comunicazione di atti, come definita dalla legge, è l'attività effettuata dalle autorità e persone competenti con cui ai destinatari viene fornito l'accesso al contenuto degli atti a loro destinati. Si tratta di qualcosa di importante perché se, in caso di mancata notificazione o comunicazione di un atto a una parte, a quest'ultima viene impedito di essere ascoltata, questo fatto potrebbe risultare in un mezzo di ricorso straordinario.
Al concetto di notificazione o comunicazione degli atti si applicano norme speciali, dal momento che è un requisito necessario in un contenzioso, che deriva dal principio del diritto delle parti a essere sentite. Tale principio implica che le parti devono avere accesso alle informazioni sul luogo e sull'ora del procedimento e ai fatti essenziali di un caso.
2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?
Gli atti da notificare o comunicare formalmente sono i documenti di azioni legali, istanze di annullamento delle sentenze contumaciali (e motivi aggiuntivi), ricorsi in appello (e motivi aggiuntivi), ricorsi in cassazione (e motivi aggiuntivi), domande di revisione di una sentenza (e motivi aggiuntivi), opposizioni di terzi (e motivi aggiuntivi), opposizioni contro atti giudiziari ed extragiudiziali (e motivi aggiuntivi), interventi principali o adesivi, informazioni processuali e mandati di comparizione rivolti a terzi, domande di adozione, revoca o modifica di misure cautelari, domande di adozione o revoca di provvedimenti ingiuntivi provvisori e documentazioni di rinvio in caso di mancata comparizione del convenuto, domande di tutela giudiziaria nei procedimenti non contenziosi e la revoca o modifica della sentenza, citazioni a comparire in udienza o a ricevere una dichiarazione giurata e tutte le sentenze del tribunale (definitive o no).
3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?
La notificazione o comunicazione avviene su domanda della parte di una causa, previo ordine scritto indicato in fondo all'atto da notificare – ma può effettuarla anche la stessa parte o il suo rappresentante – oppure per domanda del giudice competente o, se l'azione è intentata dinanzi a un tribunale di composizione collegiale, per domanda del presidente di tale tribunale (articolo 123 del codice di procedura civile (CPC)). Provvede alla notificazione o alla comunicazione degli atti l'ufficiale giudiziario incaricato dal tribunale nella cui circoscrizione è domiciliato o residente il destinatario nel momento in cui questa viene effettuata (articolo 122, comma 1 CPC). Alle notificazioni o comunicazioni richieste dal tribunale può procedere anche un ufficiale giudiziario di un tribunale penale della circoscrizione oppure un ufficiale di polizia, una guardia forestale oppure il segretario comunale (articolo 122, commi 2 e 3 CPC). Inoltre, nei procedimenti per le misure cautelari, si comunicano il luogo, la data e l'ora del dibattimento mediante notificazione e comunicazione dell'atto emanato dalla cancelleria del tribunale, nel quale sono appunto indicati tali dati, oppure mediante convocazione effettuata per via telegrafica o telefonica dalla stessa cancelleria del tribunale. Il giudice può disporre che, contemporaneamente alla notificazione del mandato di comparizione, sia notificata anche una copia della domanda (articolo 686, comma 4 CPC).
4 Indirizzo
4.1 L'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora l'indirizzo indicato non sia corretto? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti
Per quanto possibile, sì.
4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?
No, non dispongono di accesso diretto.
Tutti i residenti sul territorio greco sono registrati nella banca dati del rispettivo comune dagli uffici del registro competenti. La banca dati unica nazionale include invece soltanto i cittadini adulti, registrati in base alla carta d'identità o al passaporto, aggiornata come opportuno dai comuni greci.
È accessibile ai cittadini (gratuitamente) solo nella forma degli elenchi telefonici pubblici.
Un registro dei cittadini nazionale è in fase di allestimento e una volta completato renderà possibile rintracciare le persone.
4.3 Quale tipo di assistenza forniscono le autorità di tale Stato membro nel reperimento di recapiti proveniente da altri Stati membri, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti
L'agenzia ricevente competente cerca i destinatari mediante lettere ad altre agenzie nazionali.
5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?
La consueta procedura di notificazione o comunicazione consiste nel consegnare l'atto nelle mani del destinatario (articolo 127, comma 1 CPC), in qualunque luogo questo si trovi (articolo 124 CPC). Tuttavia, se il luogo dove deve effettuarsi la notificazione o la comunicazione dell'atto corrisponde a un luogo di residenza, un esercizio commerciale, un ufficio o un'officina o laboratorio dove il destinatario abita da solo o con un'altra persona o lavora come impiegato, operaio o collaboratore domestico, non si può procedere alla notificazione o comunicazione in un altro luogo senza il consenso del destinatario (articolo 124, comma 2 CPC). Per quanto concerne i metodi alternativi, è possibile notificare o comunicare gli atti, per decreto emanato su proposta del ministero della Giustizia, anche via posta, telegrafo o telefono, e precisare come procedere alla notificazione o alla comunicazione, nonché alla certificazione (articolo 122, comma 4 CPC).
6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.) ? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?
Gli atti giudiziari possono essere notificati o comunicati anche elettronicamente, purché provvisti di una firma elettronica.
Un atto giudiziario notificato o comunicato elettronicamente è considerato notificato o comunicato se il mittente riceve un avviso elettronico di ricezione da parte del destinatario, che riporti una firma elettronica avanzata e che costituirà una prova dell'avvenuta notificazione o comunicazione (articolo 122, comma 5 CPC).
Articolo 122, lettera a), CPC
1. Un atto può anche essere notificato o comunicato per via elettronica da un ufficiale giudiziario certificato incaricato per il tribunale nella circoscrizione dove la persona fisica o giuridica alla quale l'atto è destinato ha un luogo di residenza o di soggiorno o una sede al momento della notificazione o comunicazione.
2. Gli atti processuali possono essere notificati o comunicati, ai sensi del paragrafo 1, anche per via elettronica, purché provvisti di firma elettronica qualificata come previsto dall'articolo 2, comma 20 della Legge 4727/2020 (Gazzetta ufficiale del governo ellenico, serie I, n. 184). La notificazione o comunicazione per via elettronica si considera avvenuta solo se l'ufficiale giudiziario ha ricevuto una prova elettronica della ricezione dell'atto provvista di firma elettronica qualificata del destinatario, come previsto dall'articolo 2, comma 20 della Legge 4727/2020. La prova di ricezione elettronica deve essere inclusa nel verbale della notificazione o della comunicazione elaborato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 139 del CPC. Se ciò non avviene, la notificazione o comunicazione è nulla e perde ogni validità. La notificazione o comunicazione non si considera avvenuta se la prova di ricezione elettronica non è ricevuta dall'ufficiale giudiziario entro 24 ore dall'invio. Se la notificazione o comunicazione elettronica non avviene, la notificazione o comunicazione viene effettuata per mezzi fisici come previsto dall'articolo 122 e seguenti.
3. Fatto salvo il comma 4, una persona fisica o, nel caso di una persona giuridica, il suo rappresentante legale, che desideri inviare o ricevere atti per via elettronica, deve dichiarare un unico indirizzo e-mail nel Centro di notificazione nazionale (National Notification Centre, NNC) di cui all'articolo 17 della Legge 4704/2020 (Gazzetta ufficiale del governo ellenico, serie I, n. 133). Se il destinatario risiede o, nel caso di una persona giuridica, se ha sede all'estero, la dichiarazione deve essere effettuata al NNC.
4. La notificazione o comunicazione per via elettronica, indirizzata allo Stato, a un istituto di credito, a un istituto di pagamento, a un istituto di moneta elettronica o a una compagnia di assicurazione, come definito nei paragrafi da 1 a 3, viene effettuata presso l'organismo decentrato o la filiale centrale della circoscrizione in cui ha sede l'ufficiale giudiziario al momento della notificazione o comunicazione. Se non esiste un organismo decentrato competente o una filiale centrale della giurisdizione, la notificazione o comunicazione è effettuata presso la sede centrale delle entità menzionate nella prima frase. A tal fine, i rappresentanti legali delle persone giuridiche devono fornire il loro indirizzo e-mail al NNC, insieme al nome del rappresentante, agente o dipendente autorizzato a ricevere l'atto notificato o comunicato per via elettronica.
6. Un indirizzo e-mail registrato è sostituito o eliminato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 4704/2020.
7. La notificazione o comunicazione a un avvocato autorizzato, ai sensi dell'articolo 143, comma 1 e 3, può anche essere effettuata all'indirizzo e-mail contenuto negli atti processuali, a norma dell'articolo 119, comma 1 CPC.
8. Nel caso di notificazione o comunicazione elettronica, i termini processuali sono estesi di un giorno.
9. Le condizioni per la creazione e il funzionamento di una domanda elettronica per la notificazione o comunicazione di atti tramite mezzi elettronici sono stabilite da una decisione congiunta del ministro della Giustizia e del ministro della Governance digitale.
6.1 Quale tipo di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti sono disponibili nello Stato membro in cui la notifica va eseguita direttamente alla persona che dispone di un indirizzo conosciuto ai fini della notifica in un altro Stato membro?
La Grecia si riserva il diritto di rispondere alla domanda entro i termini stabiliti nel Regolamento (UE) 2020/1784.
6.2 A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, questo Stato membro ha precisato ulteriori condizioni alle quali accetta la notifica elettronica effettuata per posta elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti
La suddetta opzione per la notificazione e la comunicazione degli atti giudiziari per via elettronica è subordinata all'emissione di un decreto presidenziale su richiesta del ministero della Giustizia, in cui saranno precisate le condizioni più specifiche da rispettare.
7 Notificazione sostitutiva
7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?
Se il destinatario non si trova presso il suo luogo di residenza, l'atto viene consegnato a una delle altre persone che abitano con il destinatario, a condizione che abbiano coscienza delle proprie azioni e non si siano costituiti a giudizio come parte avversa del destinatario (articolo 128, comma 1 CPC).
Se nessuna delle persone di cui al paragrafo 1 si trova presso il luogo di residenza:
- l'atto deve essere affisso sulla porta del luogo di residenza in presenza di un testimone;
- al più tardi il giorno lavorativo successivo all'affissione, una copia dell'atto, senza marca da bollo, deve essere consegnata nelle mani del capo della stazione di polizia nella circoscrizione nella quale si trova il luogo di residenza oppure, se il capo è assente, nelle mani dell'ufficiale o sottufficiale di servizio o della guardia della stazione di polizia. In tutti questi casi, la consegna viene certificata mediante un'attestazione apposta, senza marca da bollo, in fondo al verbale della notificazione o della comunicazione;
- al più tardi il giorno lavorativo successivo, l'ufficiale giudiziario deve inviare per via postale al destinatario un avviso scritto, indicandovi la natura dell'atto notificato o comunicato, l'indirizzo del luogo di residenza sulla cui porta l'atto è stato affisso, la data dell'affissione, l'autorità alla quale è stata consegnata la copia e la data della consegna. La spedizione postale viene certificata mediante un'attestazione spedita per via postale, senza marca da bollo, in fondo al verbale della notificazione o della comunicazione e firmata dall'ufficiale giudiziario. Nella certificazione si devono indicare l'ufficio postale dal quale è stato spedito l'avviso così come l'impiegato che l'ha ricevuto, il quale deve controfirmare la certificazione (articolo 128, comma 4 CPC).
Se la persona a cui è destinata la notificazione o comunicazione non si trova nell'esercizio commerciale, ufficio, officina o laboratorio, l'atto viene consegnato nelle mani del direttore dell'esercizio commerciale, ufficio, officina o laboratorio oppure nelle mani di un socio, collega, impiegato o collaboratore domestico, purché abbiano coscienza delle proprie azioni e non siano coinvolti nel caso come parte avversa della persona a cui è destinata la notificazione o comunicazione (articolo 129, comma 1 CPC).
Se nell'esercizio commerciale, ufficio, officina o laboratorio non si trova nessuna delle persone di cui al paragrafo 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 4 del CPC (articolo 129, comma 2 CPC).
Se il destinatario o le persone menzionate agli articoli 128 e 129 rifiutano di ricevere l'atto o di firmare il verbale della notificazione o comunicazione, oppure se non possono firmarlo, l'ufficiale incaricato della notificazione affigge l'atto, alla presenza di un testimone, sulla porta del luogo di residenza, dell'ufficio, dell'esercizio commerciale o del laboratorio (articolo 130, comma 1 CPC).
Se il destinatario non ha un luogo di residenza o non lavora in un ufficio, esercizio commerciale o laboratorio e rifiuta di ricevere l'atto, oppure non può o rifiuta di firmare il verbale della notificazione o della comunicazione, e se il rifiuto del destinatario o la sua incapacità è certificata da un testimone convocato a tale scopo dall'ufficiale incaricato della notificazione o della comunicazione, il verbale viene consegnato nelle mani delle persone menzionate all'articolo 128, comma 4, lettera b) (articolo 130, comma 2 CPC).
Se il soggetto a cui l'atto deve essere notificato o comunicato si trova in cura in ospedale o detenuto in carcere e non è possibile comunicare con tale soggetto, ciò deve essere confermato dall'amministratore dell'ospedale o dal direttore del carcere e annotato nel verbale della notificazione o della comunicazione e l'atto può essere notificato o comunicato all'amministratore dell'ospedale o al direttore del carcere, i quali sono tenuti a consegnarlo nelle mani della persona soggetta alla notificazione o comunicazione (articolo 131 CPC).
Se il destinatario lavora su una nave mercantile che si trova in un porto greco ed è assente o rifiuta di ricevere l'atto oppure rifiuta o non può firmare il verbale, l'atto viene notificato o comunicato al comandante della nave o al comandante in seconda. Se questi sono assenti o se rifiutano anch'essi di ricevere la notificazione o comunicazione, l'atto viene notificato al comandante del porto, il quale è tenuto ad avvisare il destinatario (articolo 132, comma 1 CPC).
Se il soggetto a cui l'atto deve essere notificato o comunicato lavora su una nave mercantile che non si trova in un porto greco, la notificazione o la comunicazione viene effettuata al suo luogo di residenza, a norma dell'articolo 128, e, in mancanza di un luogo di residenza, a norma delle disposizioni riguardanti la notificazione o comunicazione a persone il cui indirizzo è ignoto. In entrambi i casi, l'atto viene notificato o comunicato presso gli uffici, in Grecia, del proprietario della nave o, altrimenti, dell'agente della nave in un porto greco, se ve ne è uno (articolo 132, comma 2 CPC).
Per le persone in servizio attivo appartenenti a una delle seguenti categorie, se non è possibile notificare o comunicare l'atto direttamente a loro, ai familiari o ai collaboratori domestici che abitino con loro, si procede alla notificazione o alla comunicazione a norma dell'articolo 128, commi 3 e 4, e l'atto viene notificato o comunicato:
- nel caso di chi presta servizio, in generale, nelle forze armate di terra, al comandante dell'unità o della postazione o del servizio a cui appartiene il destinatario. Se è ignota l'unità, la postazione o il servizio, l'atto viene notificato o comunicato al comandante supremo dell'arma corrispondente;
- nel caso degli ufficiali, sottufficiali e marinai della marina militare, al capo di Stato maggiore della marina;
- nel caso degli ufficiali, sottufficiali e del personale dell'aeronautica militare, al capo di Stato maggiore dell'aeronautica;
- nel caso degli ufficiali, sottufficiali e agenti della polizia amministrativa, della gendarmeria e della capitaneria di porto, al capo del loro servizio;
- nel caso del personale addetto ai fari, lampeggianti e stazioni di segnalazione, l'atto viene notificato o comunicato al comandante del porto della capitaneria nella quale tale personale esercita le proprie funzioni (articolo 133, comma 1 CPC).
Se il soggetto a cui l'atto deve essere notificato o comunicato è residente o ha sede all'estero, l'atto viene notificato o comunicato al procuratore del tribunale dinanzi al quale è in corso il procedimento o che verrà adito o al tribunale che ha pronunciato la decisione da notificare o da comunicare e, per le controversie di modesta entità, al procuratore del tribunale di primo grado della circoscrizione. Gli atti relativi all'esecuzione vengono notificati o comunicati al procuratore del tribunale di primo grado nella cui circoscrizione si procede all'esecuzione. Gli atti extragiudiziali vengono notificati o comunicati al procuratore dell'ultimo luogo di residenza o indirizzo conosciuto del destinatario all'estero oppure, in assenza di luogo di residenza o di indirizzo all'estero conosciuto, l'atto viene notificato o comunicato al procuratore del tribunale di primo grado della capitale (articolo 132, comma 1 CPC). Dopo aver ricevuto l'atto, il procuratore deve inviarlo senza indugio al ministero degli Affari esteri, che è tenuto a trasmetterlo al destinatario (articolo 134, comma 3 CPC).
Se la posizione o l'indirizzo preciso del soggetto a cui l'atto deve essere notificato o comunicato sono sconosciuti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134, comma 1. Contemporaneamente, un sunto dell'atto processuale notificato o comunicato deve essere pubblicato su due quotidiani, di cui uno deve essere edito ad Atene e l'altro nella località in cui ha sede il tribunale oppure anch'esso ad Atene, secondo l'indicazione del procuratore al quale l'atto stesso è stato notificato o comunicato. Il sunto viene redatto e firmato dall'ufficiale giudiziario e deve indicare il nome e cognome delle parti, la natura dell'atto processuale notificato o comunicato, la domanda in esso formulata e, se si tratta di una decisione, il dispositivo della decisione, il tribunale dinanzi al quale è in corso il procedimento o che verrà adito o l'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione della decisione. Se il destinatario è citato a comparire oppure gli viene ingiunto di compiere una determinata azione, nel sunto dell'atto notificato si devono inoltre indicare il luogo, la data e l'ora della comparizione nonché la natura dell'azione ingiuntagli (articolo 135, comma 1 CPC). Tutte queste disposizioni si applicano anche nei casi nei quali il ministero degli Affari esteri certifica che è impossibile trasmettere l'atto alla persona residente o avente sede all'estero (articolo 135, comma 3 CPC).
Se gli uffici o esercizi commerciali di cui all'articolo 128, comma 4, lettera b), e agli articoli 131, 132 e 133 CPC sono chiusi oppure se i capi o le persone indicate negli articoli di cui sopra rifiutano di ricevere l'atto da notificare o comunicare oppure di firmare il verbale della notificazione o della comunicazione, l'ufficiale giudiziario redige un verbale e consegna l'atto al procuratore del tribunale di primo grado nella cui competenza territoriale si trova la località in cui si doveva procedere alla notificazione o alla comunicazione. Il procuratore trasmette l'atto alla persona che ha rifiutato di riceverlo o di firmare il verbale.
7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?
Se la modalità di notificazione o di comunicazione di cui al punto 7.1 è stata utilizzata per una persona in cura in ospedale o detenuta in carcere, che sta prestando servizio nell'esercito o nella marina militare, o residente all'estero, l'atto sarà considerato notificato o comunicato non appena consegnato alle autorità o alle persone di cui al suddetto punto, indipendentemente da quando è stato inviato e ricevuto (articolo 136, comma 1 CPC).
Se la modalità di notificazione o di comunicazione di cui al punto 7.1 è stata utilizzata per una persona non trovata presso il proprio luogo di residenza e in assenza di altri familiari adulti residenti con questa persona, l'atto sarà considerato notificato o comunicato non appena affisso sulla porta del luogo di residenza del destinatario, purché siano rispettate tutte le condizioni di cui al punto 7.1 relative alla modalità di notificazione o comunicazione (ossia, consegna dell'atto direttamente al capo della stazione di polizia e invio di un pertinente avviso scritto).
7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?
La Grecia non ha mai introdotto il deposito di atti presso un ufficio postale come metodo di notificazione o comunicazione alternativo (indiretto). Come descritto al punto 7.1, se si è utilizzata la modalità di notificazione e di comunicazione prevista per una persona non rintracciata presso il proprio luogo di residenza e in assenza di altri familiari adulti residenti con questa persona, dopo aver affisso l'atto sulla porta del luogo di residenza del destinatario e aver consegnato una copia al capo della stazione di polizia, al destinatario viene spedito un avviso scritto che indichi il tipo di atto notificato o comunicato, l'indirizzo di residenza a cui è stato affisso sulla porta, la data dell'affissione, l'autorità cui il documento è stato consegnato e la data della consegna.
7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?
Come descritto al punto 7.1, se il destinatario rifiuta di ricevere la notificazione o comunicazione dell'atto oppure di firmare il relativo verbale, il messo incaricato del servizio affigge l'atto, alla presenza di un testimone, sulla porta del luogo di residenza, dell'ufficio, dell'esercizio commerciale, dell'officina o del laboratorio. Nel momento in cui l'atto viene affisso sulla porta, questo si considera notificato o comunicato.
8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)
8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?
In questo caso il servizio postale consegnerà l'atto soltanto al destinatario in persona.
8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale - v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?
In questo caso il servizio postale notificherà per iscritto al destinatario assente che l'atto sarà conservato presso l'ufficio postale per un periodo di tempo determinato durante il quale potrà ritirarlo.
8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?
Vedere punto 8.2.
9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?
L'ufficiale giudiziario redige un verbale che deve comprendere: a) l'ordine di notificazione o comunicazione; b) l'indicazione chiara dell'atto notificato e l'identificazione delle persone alle quali esso si riferisce; c) la menzione del giorno e dell'ora della notificazione; d) la menzione della persona alla quale l'atto è stato notificato o comunicato e le modalità della notificazione o comunicazione in caso di assenza o rifiuto del destinatario o delle persone indicate agli articoli da 128 a 135 e 138 CPC (articolo 139, comma 1 CPC).
Il verbale deve essere firmato dall'ufficiale giudiziario e dalla persona che riceve l'atto oppure, se tale persona si rifiuta o non è in grado di firmare, dal testimone convocato a tale scopo (articolo 139, comma 2 CPC)
L'ufficiale giudiziario deve annotare l'ora e la data della notificazione o comunicazione sull'atto e firmarlo. Questa annotazione vale come prova per gli scopi della persona a cui l'atto è stato notificato o comunicato. In caso di divergenza tra il verbale della notificazione o comunicazione e l'annotazione, prevale il verbale (articolo 139, comma 3 CPC).
Il verbale di cui all'articolo 139 è redatto in duplice copia. Una copia è consegnata alla persona che ha ordinato la notificazione o comunicazione e l'altra, alla quale non si applica un'imposta di bollo, è conservata dall'ufficiale giudiziario. Su un libro speciale da lui tenuto, l'ufficiale giudiziario iscrive una breve annotazione relativa alla notificazione o comunicazione (articolo 140, comma 1 CPC).
L'ufficiale giudiziario è tenuto a rilasciare, a richiesta, copie degli originali che ha in archivio a chi aveva impartito l'ordine di notificazione o di comunicazione, al destinatario della stessa notificazione o comunicazione e a chiunque abbia un interesse legittimo, se il presidente del tribunale di primo grado della circoscrizione in cui si è proceduto alla notificazione o alla comunicazione concede la sua approvazione apponendo un'annotazione sulla richiesta (articolo 140, comma 2 CPC).
10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?
Se una delle parti non ha potuto rispettare un termine di scadenza per un motivo di forza maggiore o per frode della parte avversa (anche in caso di notificazione o comunicazione invalida da parte dell'ufficiale giudiziario oppure di omissione deliberata, da parte della persona che ha ricevuto l'atto, di avvisarne il destinatario), tale parte ha il diritto di chiedere che la situazione torni qual era in precedenza (articolo 152, comma 1 CPC). La domanda in tal senso va presentata entro il termine di 30 giorni a decorrere dal giorno della rimozione dell'impedimento che ha costituito la forza maggiore o del giorno in cui si è avuta conoscenza della frode (articolo 153 CPC).
Chi è stato giudicato in contumacia senza essere stato citato a comparire in nessun modo oppure non a norma di legge o nel rispetto dei termini prescritti ha il diritto di presentare opposizione contro la sentenza contumaciale, entro 15 giorni dalla notificazione della decisione se residente in Grecia oppure, se il suo domicilio è sconosciuto o risiede all'estero, entro il termine di 60 giorni dall'ultima pubblicazione del sunto del verbale della notificazione o della comunicazione della decisione previsto all'articolo 135, comma 1 (articoli 501 e 503, commi 1 e 2 CPC).
Nel caso in cui una parte abbia sostenuto, citando in giudizio l'altra parte, che ne era ignoto l'indirizzo pur essendone a conoscenza, e nel caso in cui la parte convenuta sia risultata soccombente in misura totale o parziale, la parte convenuta ha il diritto al riesame della decisione pronunciata. La domanda di riesame deve essere presentata entro il termine di 60 giorni se risiede in Grecia oppure, se il suo domicilio è sconosciuto o se risiede all'estero, entro il termine di 120 giorni con decorrenza dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione che intende impugnare oppure, se la decisione non è stata notificata o comunicata, entro tre anni dalla pubblicazione della decisione da impugnare se è passata in giudicato o non ammette ricorso, ovvero con decorrenza dal giorno in cui è passata in giudicato (articoli 538, 544, comma 9, e 545, commi 1, 2, 3 e 5 CPC).
11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?
Vedere punto 10, paragrafo 2, in caso di sentenza contumaciale. Se il destinatario compare (a sostegno del motivo di rifiuto), non è possibile presentare un'istanza di annullamento della sentenza contumaciale. Tuttavia, è possibile presentare appello.
12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro
Le spese di notificazione e comunicazione vengono pagate in anticipo da chi ne ha impartito l'ordine (articolo 173, commi 1 e 3 CPC).
La parte che perde la causa viene condannata a pagare anche tali spese (articoli 176 e 189, comma 1 CPC). L'importo dipende dalla modalità e dal tipo di notificazione o di comunicazione utilizzati. L'importo minimo è pari a 35,00 EUR per le notificazioni o comunicazioni di atti effettuate a persone che abbiano il loro luogo di residenza o soggiornino nell'area in cui si trova la sede dell'ufficiale giudiziario.