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Aste giudiziarie

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1. Pubblicità e determinazione del prezzo dei beni pignorati

I beni del debitore sono pignorati e la vendita giudiziaria è effettuata da un ufficiale giudiziario.

Dopo aver pignorato i beni del debitore, l'ufficiale giudiziario ne determina il valore al prezzo di mercato, tenendo conto del deprezzamento nonché del parere della parte attrice e del debitore presenti al momento del pignoramento. Se il debitore o la parte attrice si oppone alla valutazione effettuata dall'ufficiale giudiziario o se quest'ultimo nutre dubbi sul valore dei beni, l'ufficiale giudiziario ottiene a tale proposito il parere di un esperto.

I beni immobili del debitore e gli altri beni registrati secondo la procedura prevista dalla legge con un valore superiore a 2 000 EUR nonché gli altri beni mobili con un valore unitario superiore a 30 000 EUR, sono venduti attraverso una vendita giudiziaria. Anche altri tipi di beni possono essere venduti attraverso una vendita giudiziaria o da società commerciali. I valori mobiliari quotati in borsa sono venduti secondo la procedura prevista dal regolamento della borsa per la vendita di azioni.

Prima che la vendita giudiziaria sia pubblicizzata, il debitore può trovare di propria iniziativa un acquirente per i beni pignorati, nel qual caso la vendita giudiziaria non avrà luogo.

Se il debitore non propone un acquirente, l'ufficiale giudiziario annuncia la vendita giudiziaria dei beni del debitore. Le vendite giudiziarie sono pubblicate e si svolgono su un sito web specifico gestito dal sistema informativo degli ufficiali giudiziari (Antstolių informacinė sistema). L'avviso di vendita all'asta fornisce dati del proprietario dei beni e dell'ufficiale giudiziario che organizza la vendita, il luogo in cui si trovano i beni, una breve descrizione e fotografie (tranne nel caso di vendita di beni immateriali), il prezzo di partenza, la cauzione per la presentazione di offerte, le eventuali restrizioni sulla proprietà dei beni venduti e il momento in cui termina la vendita. Nel caso di vendite di beni immobili, un avviso è affisso anche sugli stessi beni immobili, ove possibile.

Il prezzo di partenza di un bene venduto all'asta è pari all'80 % del suo valore. Chi desidera partecipare a una vendita giudiziaria deve registrarsi sul sito web in cui si svolgerà e pagare la cauzione pari al 10 % del prezzo di partenza del bene venduto. Il bene è venduto all'offerente che presenta l'offerta più elevata prima della conclusione della vendita giudiziaria. Agli offerenti non aggiudicatari sono rimborsate le spese sostenute.

Una volta che l'aggiudicatario ha pagato l'intero prezzo del bene acquistato, l'ufficiale giudiziario redige un atto di vendita all'asta, che costituisce la prova della proprietà. Se la vendita giudiziaria riguarda la vendita di beni immobili, l'atto di vendita all'asta è trasmesso elettronicamente all'organismo incaricato della tenuta del registro catastale (Nekilnojamojo turto registras).

2. Terzi autorizzati alla vendita

La vendita giudiziaria dei beni del debitore è organizzata ed eseguita da un ufficiale giudiziario.

I beni immobili del debitore e gli altri beni registrati secondo la procedura prevista dalla legge con un valore superiore a 2 000 EUR nonché gli altri beni mobili con un valore unitario superiore a 30 000 EUR, sono venduti attraverso una vendita giudiziaria. Anche altri tipi di beni possono essere venduti attraverso una vendita giudiziaria o da società commerciali. La vendita giudiziaria avviene su un sito web specifico.

I valori mobiliari quotati in borsa sono liquidati secondo la procedura prevista dal regolamento della borsa per la vendita di azioni.

3. Tipi di vendita giudiziaria cui le norme potrebbero applicarsi solo parzialmente

Nel caso di vendite giudiziarie di terreni agricoli o forestali, di quote (o diritti) di una persona giuridica che possiede più di 10 ettari di terreni agricoli o più del 20 % delle quote (o diritti) di una persona giuridica che possiede più di 400 ettari di terreni forestali, di un appezzamento di terreno e/o di una struttura situata in un'area protetta, o altri beni che possono essere acquistati solo da persone che soddisfano le condizioni previste dalla legge o che sono titolari dell'autorizzazione necessaria per l'acquisto del bene, l'ufficiale giudiziario deve indicare nell'avviso di vendita all'asta che la partecipazione alla vendita giudiziaria è possibile solo per le persone che soddisfano le condizioni previste dalla legge o che sono titolari dell'autorizzazione necessaria per l'acquisto del bene. In tal caso, l'aggiudicatario deve fornire all'ufficiale giudiziario dati e documenti che confermino il suo diritto di acquistare il bene.

In caso di vendita giudiziaria di un appezzamento di terreno e/o di una struttura situata in un'area protetta, l'offerente finale deve presentare all'ufficiale giudiziario l'autorizzazione all'acquisto dell'appezzamento di terreno e/o della struttura, rilasciata secondo la procedura prevista dalla legge lituana sulla protezione dei dignitari (Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos statymas).

Se l'aggiudicatario non fornisce all'ufficiale giudiziario i documenti o se quest'ultimo ritiene che l'aggiudicatario non abbia il diritto di acquistare il bene, l'aggiudicatario perde il diritto di acquistare il bene e le spese da lui sostenute non saranno rimborsate.

4. Informazioni relative ai registri nazionali dei beni

Nell'esecuzione di un titolo esecutivo, l'ufficiale giudiziario ha il diritto di ottenere gratuitamente, dai registri e dai sistemi informativi dello Stato, delle banche e di altre istituzioni finanziarie nonché da altre persone fisiche e giuridiche, le informazioni necessarie su beni, fondi, redditi, spese e attività del debitore nonché altre informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti.

L'ufficiale giudiziario può ottenere online alcune informazioni sui beni del debitore attraverso:

  • il registro catastale (Nekilnojamojo turto registras), per quanto riguarda i beni immobili in Lituania;
  • il registro dei veicoli stradali (Kelių transporto priemonių registras), per quanto riguarda i veicoli leggeri, i veicoli commerciali e gli altri veicoli immatricolati in Lituania;
  • il registro agricolo (Ūkininkų ūkių registras), il registro del commercio agricolo e rurale (Žemės ūkio ir kaimo verslo registras), il registro dei trattori, delle macchine e dei rimorchi semoventi e agricoli (Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio Mašinų ir jų priekabų registras) e il registro degli allevamenti (Ūkinių gyvūnų registras), per quanto riguarda le aziende agricole, le macchine agricole e il bestiame registrati in Lituania;
  • il registro degli aeromobili civili (Civilinių orlaivių registras), per quanto riguarda gli aeromobili civili immatricolati in Lituania;
  • il registro del materiale rotabile ferroviario (Geležinkelių riedmenų registras), per quanto riguarda il materiale rotabile ferroviario immatricolato in Lituania;
  • il registro delle navi marittime (Jūrų laivų registras) e il registro delle navi della navigazione interna (Vidaus vandenų laivų registras), per quanto riguarda le navi marittime e le navi della navigazione interna immatricolate in Lituania;
  • il registro delle armi da fuoco (Ginklų registras), per le armi da fuoco registrate in Lituania;
  • il registro dei brevetti (Patentų registras), il registro dei marchi (Prekių ženklų registras) e il registro dei disegni e dei modelli (Dizaino registras), per i brevetti, i marchi e i disegni o modelli registrati in Lituania.

L'ufficiale giudiziario ha altresì il diritto di ottenere informazioni dal sistema informativo sui membri delle persone giuridiche (Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema) per quanto riguarda i membri di società per azioni, piccole società di persone, enti pubblici, imprese agricole, società cooperative, società in nome collettivo, società in accomandita e fondazioni non governative di beneficenza e sostegno.

5. Informazioni sulle banche dati che consentono ai creditori di individuare i beni e i crediti di un debitore

Le informazioni sui beni del debitore sono raccolte dall'ufficiale giudiziario, che ha il diritto di ottenere dai sistemi informativi, dai registri come pure dalle persone fisiche e giuridiche informazioni relative al patrimonio, al reddito del debitore, ecc.

Il creditore ha il diritto di consultare l'intero fascicolo relativo all'esecuzione (comprese le informazioni sul patrimonio del debitore).

6. Informazioni relative alle vendite giudiziarie online

Ai sensi del codice di procedura civile (Civilinio proceso kodeksas), le vendite giudiziarie per la vendita dei beni dei debitori sono condotte online attraverso un sito web dedicato. Le vendite giudiziarie sono organizzate da un ufficiale giudiziario, che prende tutte le decisioni relative alla loro esecuzione. Il tribunale è coinvolto nella procedura solo se è stata presentata una denuncia contro l'operato dell'ufficiale giudiziario e se quest'ultimo ha respinto la denuncia.

Le vendite giudiziarie iniziano non appena sono pubblicizzate e terminano dopo 30 giorni per la vendita di beni immobili e altri beni registrati secondo la procedura prevista dalla legge nonché di altri beni mobili con un valore unitario superiore a 30 000 EUR. Per la vendita di tutti gli altri beni, la vendita all'asta termina dopo 20 giorni.

I beni immobili del debitore e gli altri beni registrati secondo la procedura prevista dalla legge con un valore superiore a 2 000 EUR nonché gli altri beni mobili con un valore unitario superiore a 30 000 EUR, sono venduti attraverso una vendita giudiziaria. Anche altri tipi di beni possono essere venduti attraverso una vendita giudiziaria, ad eccezione dei valori mobiliari quotati in borsa.

Possono partecipare a una vendita giudiziaria i cittadini lituani e i cittadini stranieri ai quali sono stati rilasciati documenti d'identità in conformità della legislazione lituana (la partecipazione alla vendita giudiziaria richiede la conferma dell'identità tramite una firma elettronica o una firma elettronica mobile o tramite servizi bancari online).

Le vendite giudiziarie si svolgono su un sito web dedicato gestito dalla società pubblica Registrų Centras, che è l'amministratore del sistema informativo degli ufficiali giudiziari.

Chi desidera partecipare a una vendita giudiziaria non è tenuto a compilare o presentare alcuna domanda o documento. È sufficiente iscriversi a una vendita giudiziaria per via elettronica attraverso il sito web in cui si svolge, confermando la propria identità con uno dei mezzi sopra indicati, selezionando la vendita giudiziaria specifica cui si desidera partecipare e pagando la cauzione attraverso un sistema bancario online. Al momento dell'iscrizione per partecipare a una vendita giudiziaria, è necessario confermare elettronicamente di essere a conoscenza della procedura della vendita giudiziaria, della procedura per presentare una denuncia contro l'operato di un ufficiale giudiziario e delle potenziali conseguenze della vendita di un bene attraverso una vendita giudiziaria. I dati personali forniti da un offerente per una vendita giudiziaria non possono essere comunicati all'ufficiale giudiziario, ad altri partecipanti all'asta o a terzi, salvo nei casi previsti dalla legge.

Si può partecipare alla vendita giudiziaria direttamente o tramite un rappresentante. Se si partecipa a una vendita giudiziaria tramite un rappresentante, tutti gli atti relativi alla partecipazione alla vendita giudiziaria sono compiuti dal rappresentante, ma deve essere menzionata anche la persona rappresentata.

Le vendite giudiziarie si svolgono online. Le offerte possono essere aumentate manualmente, inserendo un'offerta, o automaticamente, inserendo un'offerta iniziale, un'offerta massima e un incremento del rilancio. Se al termine della vendita giudiziaria è pervenuta almeno un'offerta, l'orario di chiusura dell'asta viene prolungato di 5 minuti per consentire ai partecipanti di presentare un'offerta. Per ogni nuova offerta ricevuta durante il periodo di proroga, l'asta è prolungata di altri 5 minuti. L'asta termina se non sono ricevute nuove offerte entro il periodo supplementare di 5 minuti.

Le informazioni sul bene venduto in una vendita giudiziaria e sul prezzo offerto sono pubbliche, ma è possibile partecipare all'asta e presentare offerte solo dopo essersi registrati secondo la procedura prescritta.

Al termine della vendita giudiziaria, l'ufficiale giudiziario che l'ha organizzata riceve le coordinate dell'aggiudicatario e il prezzo offerto per il bene. Anche la cauzione versata dall'aggiudicatario è trasferita all'ufficiale giudiziario.

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