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Ordinanza europea di sequestro conservativo

Cipro
Cipro
Flag of Cyprus

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Cyprus
Ordinanza europea di sequestro conservativo
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Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Le autorità giudiziarie competenti per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo sono i tribunali circoscrizionali (eparchiaká dikastíria).

 

Tribunale circoscrizionale di Nicosia

• Indirizzo: Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cipro

• Telefono: (+357) 22865518

• Fax: (+357) 22304212 / 22805330

• Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 

Tribunale circoscrizionale di Limassol

• Indirizzo: 8, Lord Byron Avenue, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cipro

• Telefono: (+357) 25806100 / 25806128

• Fax: (+357) 25305311

• Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 

Tribunale circoscrizionale di Larnaca

• Indirizzo: Christophou Christophide Avenue, P.O. Box 40107, 6301 Larnaca, Cipro

• Telefono: (+357) 24802721

• Fax: (+357) 24802800

• Email: chief.reg@sc.judicial.gov

 

Tribunale circoscrizionale di Paphos

• Indirizzo: Corner of Neophytou & Nicou Nikolaide str., P.O. Box 60007, 8100 Paphos, Cipro

• Telefono: (+357) 26802600

• Fax: (+357) 26306395

• Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 

Tribunale circoscrizionale di Famagosta

• Indirizzo: Megalou Alexandrou Street 83, 5290, Paralimni, Cipro

• Telefono: (+357) 23741926 / 23741915

• Fax: (+357) 23741949

• Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

L’autorità competente per l’ottenimento di informazioni sui conti bancari è la Banca centrale.

Contatti:

Indirizzo:

Central Bank

80, John Kennedy Avenue,

1076 Nicosia

Cipro

o P.O. Box 25529, 1395 Nicosia

Telefono: (+357) 22714100

Fax: (+357) 22714959

E-mail: cbcinfo@centralbank.gov.cy

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Le informazioni sono fornite dalle banche o dagli istituti di credito all’autorità d’informazione definita dall’articolo 6, punto 2A, delle leggi relative alla Banca centrale di Cipro dal 2002 al 2017, vale a dire la banca centrale di Cipro (articolo 14, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 655/2014).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

La decisione della corte di appello (efeteio) può essere impugnata davanti tribunale circoscrizionale.

Corte di Appello

17 Thrakis Street, 2112 Aglantzia - Nicosia, Cipro

Telefono: +357, 22551920, +357, 22551923

Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

L’autorità competente per quanto sopra è il ministero della Giustizia e dell’ordine pubblico.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

L’autorità competente per l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 655/2014 è l’ufficiale giudiziario (dikastikós epidótis).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

Non esistono disposizioni di diritto nazionale che regolamentino il sequestro conservativo dei conti congiunti e dei conti del mandatario in materia civile o commerciale. La parte che intende ottenere il sequestro conservativo di un conto deve presentare istanza in tal senso all’organo giurisdizionale, il quale, nell’ambito delle proprie competenze generali, può ordinare o meno il sequestro conservativo totale o parziale dell’importo, tenendo conto delle circostanze di specie.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

Non esistono disposizioni specifiche applicabili agli importi esenti da sequestro in materia civile e commerciale, a eccezione degli importi sequestrati a seguito di procedimento penale, i quali sono esenti da sequestro conservativo e da sequestro ai fini di recupero dei tributi dovuti ai sensi dell’articolo 9 (B) delle leggi sul recupero dei tributi del 1962 e 2014 e del punto 13 dell’allegato X delle leggi relative all’imposta sul valore aggiunto dal 2000 al 2014.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

Il diritto nazionale non prevede disposizioni specifiche che vietino alle banche di addebitare tali compensi che fatturano al titolare del conto.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo

Non sono previsti compensi.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

Non esistono disposizioni al riguardo.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

I tribunali circoscrizionali conformemente all’articolo 50, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

La decisione del tribunale circoscrizionale può essere impugnata dinanzi alla Corte di appello (articolo 21) entro il termine di 42 giorni, come previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. L'appello contro una decisione provvisoria deve essere presentato entro 14 giorni dalla data di adozione.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio

Il dettaglio delle spese è reperibile nel Il link si apre in una nuova finestrafile seguente alle pagine da 19 a 30.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Oltre al greco, è accettata la traduzione dei documenti in inglese.

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