Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo
Nei procedimenti riguardanti un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, le autorità giudiziarie competenti sono il tribunale distrettuale (sąd rejonowy) o il tribunale regionale (sąd okręgowy) che sarebbero competenti a trattare il caso in primo grado. Qualora non sia possibile stabilire l'autorità giudiziaria competente, la competenza spetta all'organo giurisdizionale del distretto in cui deve essere eseguita l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari oppure, se non è possibile stabilire la competenza su tale base o se l'ordinanza deve essere eseguita presso distretti di organi giurisdizionali differenti, l'autorità giudiziaria competente è il tribunale distrettuale di Varsavia.
Nomi e recapiti degli organi giurisdizionali: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny
Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari
Autorità competente:
Ministerstwo Sprawiedliwości (ministero della Giustizia)
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (dipartimento della cooperazione internazionale e dei diritti umani)
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Varsavia, Polonia
Tel.: +48 22 23 90 870
indirizzo di posta elettronica: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl
Nota: una richiesta per ottenere informazioni sui conti bancari deve essere formulata per iscritto e inoltrata per posta all'indirizzo sopra indicato. A tale richiesta va allegata la prova del versamento dei compensi dovuti. Nella richiesta per ottenere informazioni sui conti bancari inoltrata al ministro della Giustizia a norma dell'articolo 14 del regolamento devono essere specificate le informazioni relative al debitore indicate di seguito.
a) Se il debitore è una persona fisica:
- nome(i) e cognome (dato obbligatorio).
Gli elementi da fornire in via facoltativa includono:
- il numero di identificazione personale nazionale (PESEL) o, in assenza di tale dato, il numero della carta d'identità o del passaporto;
e/o
- la data di nascita e l'indirizzo,
a seconda di quale di tali informazioni facoltative è disponibile.
b) Se il debitore è una persona giuridica o altra entità organizzativa (non una persona giuridica ma provvista di capacità giuridica): il nome completo (obbligatorio), il numero di iscrizione al registro giudiziario nazionale (KRS) o il numero di identificazione fiscale (NIP) o il numero di iscrizione al registro economico nazionale (REGON) o, in mancanza di questi dati, un numero relativo a un altro registro pertinente al quale il soggetto è iscritto.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari
Il ministro della Giustizia, quale autorità competente, ottiene le informazioni sui conti bancari da un registro centrale dei conti che, su richiesta del ministro, raccoglie tali informazioni da tutte le banche operanti in Polonia e le invia al ministro stesso in forma aggregata.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo
I tribunali regionali (sądy okręgowe) (tramite i tribunali distrettuali, sądy rejonowe), nei casi di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari emessa da tribunali distrettuali, e le corti di appello (tramite i tribunali regionali), nei casi di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari emessa da tribunali regionali.
Nomi e recapiti degli organi giurisdizionali: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny
Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti
Gli ufficiali giudiziari (Komornicy sądowi)1
Elenco e recapiti degli ufficiali giudiziari: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-komornika-sadowego
N.B.
Di norma un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è eseguita da un ufficiale giudiziario (komornik sądowy) con competenza generale sul debitore, ossia in genere dall'ufficiale giudiziario nella cui giurisdizione si trova la residenza o la sede legale del debitore.
I creditori hanno tuttavia il diritto di scegliere autonomamente un ufficiale giudiziario (i creditori che scelgono di farlo devono allegare alla loro domanda una dichiarazione scritta in cui indicano di volersi avvalere di questo diritto); in alcuni casi specificamente previsti dalla normativa, l'ufficiale giudiziario scelto da un creditore in questo modo può rifiutarsi di accettare la richiesta.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo
Gli ufficiali giudiziari (Komornicy sądowi)[1].
Elenco e recapiti degli ufficiali giudiziari: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-komornika-sadowego
[1] Di norma un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è eseguita da un ufficiale giudiziario con competenza generale sul debitore, ossia in genere dall'ufficiale giudiziario nella cui giurisdizione si trova la residenza o la sede legale del debitore.
I creditori hanno tuttavia il diritto di scegliere autonomamente un ufficiale giudiziario (i creditori che scelgono di farlo devono allegare alla loro domanda una dichiarazione scritta in cui indicano di volersi avvalere di questo diritto); in alcuni casi specificamente previsti dalla normativa, l'ufficiale giudiziario scelto da un creditore in questo modo può rifiutarsi di accettare la richiesta.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo
a) Conti bancari congiunti
In forza di un'ordinanza di sequestro conservativo emessa nei confronti del debitore è possibile effettuare il sequestro di un debito su un conto cointestato al debitore e a terzi. In linea di principio, l'ambito di applicazione di tale sequestro è determinato dall'accordo che disciplina il funzionamento del conto stipulato con la banca dai titolari del conto (compreso il debitore). Se l'accordo non specifica la quota detenuta da ciascun titolare di un conto congiunto o se il debitore non trasmette l'accordo stesso all'ufficiale giudiziario entro il termine di una settimana, le quote dei titolari si presumono suddivise in parti uguali. Una volta stabilita la quota detenuta dal debitore in un conto congiunto, la quota restante rimane esente dal sequestro.
b) Conti di intestatari
Le somme depositate su conti di intestatari (in cui possono essere detenute solo le somme affidate al titolare del conto da terzi - sulla base di un accordo distinto) non possono essere sottoposte a sequestro in base a un'ordinanza emessa nei confronti di debitori che siano titolari di conti di intestatari (quali fiduciari). Il sequestro di conti di intestatari non è invece precluso se il debitore è la persona che ha affidato tali somme all'intestatario (quale affidatario).
Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro
- Le somme che il debitore detiene in un conto bancario fino al 75 % del salario minimo per ogni mese civile in cui il sequestro è in vigore sono esenti da sequestro indipendentemente dalla loro provenienza [1]
- Sono esenti da sequestro tutte le somme depositate sul conto bancario del debitore provenienti da: crediti alimentari; indennità in denaro corrisposte in caso di inefficace esecuzione di provvedimenti relativi a un credito alimentare; prestazioni familiari; assegni familiari, assegni di assistenza, assegni di maternità, assegni per i figli che hanno perso entrambi i genitori; assegni per chi presta assistenza; prestazioni di assistenza sociale; prestazioni di riabilitazione; assegni scolastici; prestazioni, indennità, fondi per la manutenzione dei locali e altri importi concessi ai sensi della normativa sul sostegno alla famiglia e sul sistema di affidamento [2].
[1] Il salario minimo è determinato su base annua per l'anno successivo mediante decreto del Consiglio dei ministri polacco. Il salario mensile medio a giugno 2023 è stato di 7 333,73 PLN.
[2] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi
Una banca può eventualmente richiedere compensi per la preparazione, la redazione e la trasmissione a norma di legge di informazioni coperte dal segreto bancario a persone, enti e istituzioni, nonché per l'esecuzione di altre operazioni (non espressamente citate nella legge).
Tali compensi possono perciò costituire parte dei costi della procedura di sequestro conservativo eseguita a seguito dell'ordinanza nazionale di sequestro conservativo (i costi della procedura comprendono tutte le spese ad essa connesse, comprese quelle relative al responsabile del recupero crediti che esegue l'ordinanza di sequestro).
Di conseguenza l'ufficiale giudiziario può chiedere alla parte che ha richiesto l'esecuzione – in questo caso il creditore - un anticipo sulle spese di cui sopra, vincolando l'esecuzione dell'ordinanza al pagamento di tale anticipo.
L'ufficiale giudiziario emette un'ordinanza solamente in merito all'importo dei costi determinati dalla procedura di sequestro conservativo, per poi inoltrarli all'autorità giudiziaria.
Il giudice, nella decisione che chiude il procedimento principale, decide d'ufficio quale parte sia tenuta al pagamento dei costi della procedura di sequestro conservativo. I costi della procedura di sequestro conservativo che sorgono successivamente sono stabiliti invece, su richiesta della parte, dall'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza di sequestro. Se la decisione di rilascio dell'ordinanza di sequestro conservativo è stata emessa prima dell'inizio del procedimento principale e se il creditore non ha rispettato il termine fissato per il suo inizio, il debitore può formulare domanda in merito alle spese, entro due settimane dalla scadenza di tale termine. In quel periodo, il creditore può depositare tale domanda se non ha proseguito l'azione perché il debitore ha saldato il suo debito.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo
a) Un compenso di 50 PLN per la richiesta di informazioni su conti bancari inviata al ministro della Giustizia a norma dell'articolo 14 del regolamento.
Nota: tale importo può essere versato tramite bonifico bancario sul conto corrente del ministero della Giustizia:
conto n. (NRB): Narodowy Bank Polski O/O Warsaw 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000.
Dati del conto corrente necessari per i bonifici dall'estero:
IBAN: PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000.
BIC: NBPL PLPW.
A tale richiesta va allegata la prova del versamento dei compensi dovuti. Le azioni necessarie per ottenere le informazioni saranno adottate dal ministero della Giustizia solo dietro versamento di tale compenso.
b) ai sensi dell'articolo 31 della legge del 28 febbraio 2018 relativa alle spese degli ufficiali giudiziari:
1. L'importo forfettario per una domanda di esecuzione di una decisione conservativa intesa a garantire un credito pecuniario o un 'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è pari a 300 PLN.
2. In caso di esecuzione di una domanda di esecuzione di una decisione conservativa intesa a garantire un credito pecuniario o un 'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, l'ufficiale giudiziario fattura al richiedente un importo pari al 10 % del valore degli attivi garantiti. Tale importo è diminuito dell'importo della tassa percepita a norma del paragrafo 1. Se la valutazione del valore degli attivi garantiti esige il parere di un perito, l'ufficiale giudiziario chiede al creditore un anticipo sulle spese afferenti. Se l'anticipo non è versato, il termine per l'abbandono del procedimento di cui all'articolo 824, primo comma, punto 4, della legge del 17 novembre 1964 (in appresso il "codice di procedura civile") è di un mese.
2 bis Se il procedimento di esecuzione di una decisione conservativa intesa a garantire un credito pecuniario o un 'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è interrotto su richiesta del creditore o in virtù dell'articolo 824, primo comma, punto 4, del codice di procedura civile del 17 novembre 1964, il creditore percepisce un'entrata proporzionale corrispondente al 5 % del valore della prestazione oggetto del sequestro conservativo. Se tuttavia dimostra che il motivo dell'abbandono del procedimento è legato all'esecuzione dell'obbligo da parte del debitore, il creditore deve versare un importo pari al 2 % della prestazione oggetto del sequestro conservativo.
Nota:
Al momento dell'introduzione di una domanda di esecuzione di un sequestro conservativo presso un ufficiale giudiziario, il debitore è tenuto a versare una tassa di importo pari a 300 PLN. Solo a pagamento avvenuto di questa tassa forfettaria l'ufficiale giudiziario può agire al fine di dar seguito alla domanda del creditore. Se il creditore non versa la tassa dopo aver incaricato l'ufficiale giudiziario entro i termini impartiti, l'autorità esecutiva rinvia la domanda.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti
Il sequestro di un conto bancario per effetto di un'ordinanza nazionale di sequestro conservativo non preclude un altro sequestro relativo allo stesso conto sulla base di una successiva ordinanza nazionale. L'ordine di sequestro in forza di un'ordinanza nazionale di sequestro conservativo non incide in alcun modo su una futura esecuzione.
Il sequestro di un conto bancario per effetto di un'ordinanza nazionale di sequestro conservativo non preclude neanche un successivo sequestro relativo allo stesso conto sulla base di un titolo esecutivo o un'esecuzione da quel conto in virtù dello stesso titolo. Nel caso in cui tale esecuzione abbia inizio e la somma detenuta nel conto non soddisfi completamente i crediti coperti dal titolo esecutivo e dall'ordinanza nazionale di sequestro conservativo, il creditore titolare dell'ordinanza nazionale di sequestro conservativo può partecipare alla distribuzione della somma ottenuta a seguito dell'esecuzione. La somma che compete al creditore in seguito alla distribuzione è versata su un apposito conto di deposito, dal quale può essere prelevata su presentazione del rispettivo titolo esecutivo.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso
Gli organi giurisdizionali competenti sono il tribunale distrettuale (sąd rejonowy) o il tribunale regionale (sąd okręgowy). Qualora non sia possibile stabilire l'autorità giudiziaria competente, la competenza spetta all'organo giurisdizionale del distretto in cui deve essere eseguita l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari oppure, se non è possibile stabilire la competenza su tale base o se l'ordinanza deve essere eseguita presso distretti di organi giurisdizionali differenti, l'autorità giudiziaria competente è il tribunale distrettuale di Varsavia.
Nomi e recapiti degli organi giurisdizionali: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny
Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato
I tribunali regionali (sądy okręgowe) (tramite i tribunali distrettuali, sądy rejonowe) la cui decisione è stata impugnata ai sensi dell'articolo 34 e che sono competenti a emettere un'ordinanza di sequestro conservativo. Le Corti di appello (tramite i tribunali regionali la cui decisione è stata impugnata ai sensi dell'articolo 34 e che sono competenti a emettere un'ordinanza di sequestro conservativo).
Nomi e recapiti degli organi giurisdizionali: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny
Un ricorso (zażalenie) può essere depositato entro sette giorni dalla notifica di un'ordinanza emessa a seguito dell'esame di una domanda inoltrata conformemente agli articoli 33, 34 o 35 del regolamento [1].
[1] Nel caso in cui sia stata emessa un'ordinanza in sede di udienza e una parte abbia omesso di richiedere la notifica dell'ordinanza entro il termine prescritto (sette giorni dall'emissione dell'ordinanza), per quanto ciò accada molto raramente, il termine di sette giorni per la presentazione dell'appello è calcolato a decorrere dal giorno in cui l'ordinanza è emessa.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio
Le spese di giudizio dovute per la presentazione, la rettifica o il ritiro di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari ammontano a 100 PLN.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti
Non saranno accettate lingue diverse dal polacco.