Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
Competente per le domande di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento è il giudice dell'esecuzione o il Bezirkgericht presso cui il convenuto ha domicilio o sede.
Competente per l'impugnazione di una decisione relativa alla domanda di richiesta di esecutività è il Landesgericht superiore; l'impugnazione va tuttavia effettuata presso l'organo giurisdizionale di primo grado.
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Il ricorso per motivi di diritto alla Corte suprema va depositato presso il tribunale di primo grado.
Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
In Austria non esistono altre autorità né operatori della giustizia ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, per quanto attiene alle questione relative ai regimi patrimoniali tra coniugi.