Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
Gli organi giurisdizionali aventi competenza per trattare le domande di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, sono: il tribunale civile (sezione della famiglia) per Malta e la Corte dei magistrati (Gozo) (giurisdizione superiore) (sezione della famiglia) per Gozo.
L'organo giurisdizionale competente a trattare i ricorsi in appello avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, è la Corte d' Appello (sia per Malta che per Gozo).
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Non è ammesso alcun ulteriore ricorso contro una sentenza della Corte d'appello su un ricorso avverso una decisione relativa alla dichiarazione di esecutività, fatta eccezione per un riesame ai sensi delle disposizioni del titolo IV del terzo libro del codice di organizzazione e di procedura civile (capo 12 delle leggi di Malta) ("nuovo procedimento").
Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
Non applicabile