Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
L’autorità giurisdizionale competente a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, è la Corte di Appello territorialmente competente, che si pronuncia in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, in applicazione degli artt. 737 e 738 c.p.c.
Contro il decreto pronunciato in camera di consiglio può essere promosso ricorso nelle forme del rito semplificato entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del decreto.
L’autorità giurisdizionale competente a trattare i ricorsi avverso le decisioni sulle domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività, ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, è la Suprema Corte di Cassazione per i motivi previsti dall'art. 360 c.p.c.
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata:
1) con ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis, 391-ter c.p.c.;
2) con opposizione di terzo ai sensi dell’art. 391-ter c.p.c.
Avverso la decisione può anche essere presentato ricorso per la correzione, se la sentenza è affetta da errore materiale o di calcolo.
Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
Ai fini dell’art. 3, par. 2, sono autorità giurisdizionali anche:
gli Avvocati, allorché esercitano le loro funzioni nel regime di negoziazione assistita, ex art. 6 del Decreto Legge n. 132 del 2014
e gli Ufficiali di Stato Civile, allorché esercitano le loro funzioni nel regime di semplificazione previsto dall’art. 12, Decreto Legge. n. 132 del 2014.