Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
Gli organi giurisdizionali aventi competenza per trattare le domande di dichiarazione di esecutività sono i tribunali della famiglia. I ricorsi avverso le decisioni relative a tali domande sono trattati dalla Corte d'appello.
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
I mezzi di impugnazione della decisione pronunciata in secondo grado sono previsti nella procedura di cui all'articolo 25 della legge sugli organi giurisdizionali, dalla legge n. 14/60 e dall'emissione di un'ordinanza a norma dell'articolo 155 della Costituzione.
Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
Non applicabile