Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
Il giudice competente a dichiarare l'esecutività di una decisione relativa al regime patrimoniale tra coniugi e relativa agli effetti sul patrimonio delle unioni civili, su richiesta della parte interessata, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento in questione è il tribunale di primo grado, in formazione monocratica (Μονομελές Πρωτοδικείο) nell'ambito di un procedimento di giurisdizione volontaria (articolo 740 e segg. del Codice di procedura civile).
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Il giudice competente per le impugnazioni nei procedimenti d'opposizione contro le decisioni sulle richieste di una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento in questione, è la Corte d'appello (Εφετείο). In base alla giurisprudenza della Corte di cassazione, l'impugnazione dev'essere avviata con un ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva la Corte d'appello, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 12, secondo comma del Codice di procedura civile.
Una decisione della Corte d'appello ai sensi dell'articolo 50 del regolamento in questione, come descritto alla lettera b), può essere impugnata con ricorso in Cassazione.
Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
Non pertinente.