Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
Uffici NEP presso le Corti d'appello e i Tribunali presenti sul territorio nazionale, davanti ai quali è radicata la controversia per la quale si richiede la notifica.
Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
Tutti gli Uffici NEP presso le Corti di appello e i Tribunali presenti sul territorio nazionale.
Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
Servizio postale o posta elettronica
Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
Italiano, inglese e francese
Articolo 4 - Autorità centrale
UNEP presso la Corte di Appello di Roma
V.le Giulio Cesare 52, 00192 Roma
Tel.: +39.06/328367058/7059
Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
Ai fini dell'art. 7.1, l'Italia fornisce assistenza indicando l'UNEP presso la Corte di appello di Roma quale Autorità designata alla quale gli organi mittenti possono rivolgere richieste sulla determinazione del recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto.
V.le Giulio Cesare 52, 00192 Roma
Tel:+39.06.328367058/7059
Email: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it
Pec: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it
L'UNEP non presenta di propria iniziativa richieste di informazioni ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati circa i recapiti nei casi in cui il recapito indicato nella richiesta di notificazione o comunicazione non sia corretto.
Le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) sono consultabili al corrispondente punto 4.2 sul portale ejustice: Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici
Articolo 8 - Trasmissione degli atti
Italiano, inglese e francese
Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
Nessuna comunicazione
Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
Non viene invocata alcuna deroga.
Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
Italiano, inglese e francese
Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
Non sono previste per il momento spese per la notifica di atti provenienti dall'estero, di verse e d ulteriori da quelle previste per gli atti notificati, su richiesta di parte, in ambito nazionale.
Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
L'Italia è contraria alle notifiche e /o alle comunicazioni dirette di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari alle persone che siano residenti in altro Stato membro (tranne che l'atto vada notificato o comunicato ad un cittadino italiano residente in altro Stato membro).
L'Italia é contraria alle notifiche e/o comunicazioni di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro alle persone che siano residenti in Italia, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino di detto Stato membro.
Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
Nessuna comunicazione.
Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
Pubblici ufficiali
Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
L'Italia non effettua le comunicazioni di cui all'art. 22.
Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
Non ci sono accordi da comunicare ai sensi dell'art.29.
Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
L'Italia non effettua la comunicazione di cui all'art.33.