1 È possibile assumere prove tramite videoconferenza con la partecipazione di un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente, o direttamente da parte di un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente? In caso affermativo, quali sono le procedure o leggi nazionali applicabili?
La legge CXXX del 2016 sul codice di procedura civile (A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. Törvény, in ungherese) dà la possibilità all'organo giurisdizionale, su proposta di una parte o agendo di propria iniziativa, di ordinare che una parte, altri partecipanti al procedimento giudiziario, un testimone o un perito siano esaminati e, a condizione che il proprietario dell'oggetto da ispezionare non si opponga, di condurre un'ispezione tramite una rete di comunicazione elettronica. È possibile che venga ordinata un'ispezione tramite una rete di comunicazione elettronica qualora ciò sia conveniente, ad esempio, per accelerare il procedimento qualora sia difficile organizzare un'ispezione presso il luogo definito per l'audizione o qualora ciò sia sproporzionatamente costoso oppure qualora ciò sia richiesto ai fini della protezione di un testimone.
Le norme in materia di esami tramite una rete di comunicazione elettronica sono contenute nel capitolo XLVII del codice di procedura civile e nel decreto n. 19/2017 del 21 dicembre 2017 del ministro della Giustizia sull'uso di reti di comunicazione elettronica nelle audizioni e negli esami nel contesto di procedimenti civili (A polgári eljárásban a tárgyalás, a meghallgatás elektronikus hírközlő hálózat útján történő megtartásáról szóló 19/2017. (XII. 21.) IM rendelet, in ungherese) ("Decreto n. 19/2017 del ministro della Giustizia").
2 Vi sono restrizioni relative alla categoria di persone che possono essere sentite in videoconferenza? Ad esempio, possono essere interrogati solo testimoni o anche altre persone, quali esperti o parti in causa?
Non vi sono limitazioni in relazione alle persone che possono essere esaminate tramite videoconferenza. Questo metodo può essere utilizzato per escutere le parti e altri partecipanti ai procedimenti giudiziari, nonché testimoni, periti e proprietari di oggetti da ispezionare.
3 Quali sono le eventuali restrizioni sul tipo di prove che possono essere acquisite tramite videoconferenza?
Si può ricorrere a un'audizione, un esame o un'ispezione mediante una rete di comunicazione elettronica per esaminare le parti e altri partecipanti al procedimento giudiziario, i testimoni e i periti oppure per condurre un'ispezione.
4 Esistono restrizioni circa il luogo in cui la persona dev'essere sentita in videoconferenza? Deve trattarsi di un tribunale?
Gli esami tramite una rete di comunicazione elettronica possono aver luogo presso i locali dell'organo giurisdizionale o di un altro ente, in locali separati predisposti per tale scopo, a condizione che siano soddisfatte le condizioni necessarie per il funzionamento della rete di comunicazione elettronica.
5 È consentito registrare le audizioni mediante videoconferenza? In caso affermativo, è disponibile l'apposita apparecchiatura?
Ai sensi del codice di procedura civile, l'organo giurisdizionale può ordinare durante il processo, su richiesta di una delle parti o di propria iniziativa, che i verbali delle audizioni, degli esami o delle ispezioni condotti tramite una rete di comunicazione elettronica siano preparati utilizzando registrazioni video e audio continue e simultanee se sono soddisfatte le condizioni tecniche per farlo.
6 In quale lingua dovrebbe essere effettuata l'audizione: a) in caso di richieste presentate ai sensi degli articoli da 12 a 14 del regolamento sull'assunzione delle prove; e b) in caso di assunzione diretta di prove ai sensi degli articoli da 19 a 21 del regolamento sull'assunzione delle prove?
Nel caso di richieste presentate ai sensi degli articoli da 12 a 14 del regolamento 2020/1783, le disposizioni del codice di procedura civile devono essere applicate conformemente all'articolo 12, paragrafo 2. Ai sensi del codice di procedura civile, i procedimenti giudiziari sono condotti in lingua ungherese, tuttavia, nessuno può essere posto in una posizione di svantaggio a causa di una mancanza di conoscenza della lingua ungherese. Ognuno ha il diritto di usare la propria lingua madre, o lingua regionale o minoritaria nei procedimenti giudiziari, dove previsto dalle convenzioni internazionali. Ove necessario, l'organo giurisdizionale ha l'obbligo di ricorrere ai servizi di un interprete. Inoltre, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento 2020/1783, l'autorità giudiziaria richiedente può chiedere che la richiesta sia eseguita secondo una procedura speciale prevista dal suo diritto nazionale. L'autorità giudiziaria richiesta esegue la richiesta secondo la procedura speciale, a meno che ciò non sia compatibile con il suo diritto nazionale o non sia in grado di farlo a causa di gravi difficoltà pratiche. Se l'autorità giudiziaria richiesta non dà seguito alla domanda di eseguire la richiesta secondo un procedimento speciale per uno di questi motivi, ne informa l'autorità giudiziaria richiedente.
Nel caso di richieste presentate ai sensi degli articoli da 19 a 21, l'assunzione diretta delle prove deve essere effettuata in conformità alla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 8, del regolamento 2020/1783.
7 A chi spetta la responsabilità di procurare gli interpreti, in caso di necessità e in quale luogo devono operare gli interpreti a) in caso di richieste presentate ai sensi degli articoli da 12 a 14 del regolamento sull'assunzione delle prove; e b) in caso di assunzione diretta di prove ai sensi degli articoli da 19 a 21 del regolamento sull'assunzione delle prove?
In caso di richieste presentate ai sensi degli articoli da 12 a 14, se è necessario garantire l'uso della lingua madre o di una lingua regionale o minoritaria di una parte, l'autorità giudiziaria richiesta ha l'obbligo di ricorrere a un interprete.
Il codice di procedura civile non contiene disposizioni specifiche in merito a dove si deve trovare esattamente l'interprete nel caso di un esame tramite una rete di comunicazione elettronica. Specifica, tuttavia, che presso i locali allestiti per tali esami debbano essere presenti interpreti. Sulla base del decreto 19/2017 del ministro della Giustizia, l'interprete deve essere visibile nella registrazione trasmessa.
Nel caso di richieste presentate ai sensi degli articoli da 19 a 21, l'autorità giudiziaria richiedente è assistita, su richiesta, nel trovare un interprete, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2.
8 Quali procedure si applicano alle intese relative alle audizioni e all'obbligo di notificare alle persone da sentire la data e il luogo del procedimento a) in caso di richieste presentate ai sensi degli articoli da 12 a 14 del regolamento sull'assunzione delle prove; e b) in caso di assunzione diretta di prove ai sensi degli articoli da 19 a 21 del regolamento sull'assunzione delle prove? In entrambi i casi, al momento di fissare la data dell'audizione, quanto tempo occorre prevedere affinché la persona da sentire possa essere informata con sufficiente anticipo?
L'ordinanza relativa a un esame tramite una rete di comunicazione elettronica viene notificata alle persone convocate contestualmente alla citazione per l'audizione, l'esame o l'ispezione. L'ordinanza relativa a un esame tramite una rete di comunicazione elettronica viene inviata senza indugio dall'organo giurisdizionale all'organo giurisdizionale o ad un altro ente che fornisce le strutture dedicate per l'esame tramite una rete di comunicazione elettronica.
Il codice di procedura civile non contiene disposizioni speciali in materia di citazioni per esami tramite una rete di comunicazione elettronica. Una citazione a partecipare a un'audizione deve essere inviata in modo da consentire del tempo per la ricevuta attestante l'avvenuta notifica in conformità con la legge, che deve essere restituita all'organo giurisdizionale prima dell'audizione.
La prima audizione deve essere programmata in maniera tale da garantire che la citazione sia notificata alle parti, come norma generale, almeno quindici giorni prima della data dell'audizione. L'organo giurisdizionale può abbreviare tale termine in caso di urgenza.
In caso di richieste presentate ai sensi degli articoli da 19 a 21, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 4 e 8.
9 Quali sono i costi collegati all'uso della videoconferenza e quali le modalità di pagamento?
Le spese variano e devono essere coperte (con un deposito o un anticipo) dall'autorità giudiziaria richiedente se l'autorità giudiziaria richiesta lo richiede. L'obbligo delle parti di sostenere questi onorari o spese è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.
10 Quali sono gli eventuali requisiti applicabili per garantire che la persona sentita direttamente dall'autorità giudiziaria richiedente sia a conoscenza del fatto che l'assunzione delle prove viene eseguita su base volontaria?
Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783, l'autorità giudiziaria richiedente deve informare l'interessato che l'esame ha carattere volontario. Ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 6, lettera a), punto aa), della legge XXVIII del 2017 sul diritto internazionale privato (A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. Törvény, in ungherese), il tribunale ungherese coinvolto nell'organizzazione della videoconferenza deve anche informare il testimone da esaminare che la sua partecipazione è volontaria.
11 Quali procedure si applicano per verificare l'identità della persona da sentire?
L'identità della persona da interrogare tramite una rete di comunicazione elettronica viene verificata sulla base dei seguenti elementi:
- le informazioni fornite dalla persona in questione al fine di verificare la sua identità e il suo indirizzo; e
- la presentazione tramite mezzi tecnici specificati dalla legge del suo documento di identità o documento di residenza ufficiale.
Se l'organo giurisdizionale ha ordinato il trattamento riservato dei dati di un testimone, occorre garantire che, durante la presentazione del suo documento di identità o del suo documento di residenza ufficiale tramite mezzi tecnici specificati dalla legge, tali dati possano essere visti soltanto dal giudice che presiede o dal cancelliere, nel caso in cui l'esame o l'ispezione siano condotte da un cancelliere.
L'organo giurisdizionale utilizza inoltre mezzi elettronici o interrogazioni dirette in banche dati per confermare che:
- le informazioni fornite dalla persona da esaminare tramite una rete di comunicazione elettronica per verificare la sua identità e il suo indirizzo corrispondono ai registri, e
- il documento d'identità e il documento di residenza ufficiali presentati dalla persona da esaminare come prova di identità corrispondono ai registri e sono validi.
12 Quali requisiti si applicano alla prestazione di giuramenti e quali informazioni deve fornire l'autorità giudiziaria richiedente quando è richiesto un giuramento durante l'assunzione diretta di prove ai sensi degli articoli da 19 a 21 del regolamento sull'assunzione delle prove?
Il codice di procedura civile non prevede giuramenti nel contesto dei procedimenti giudiziari.
13 Quali sono le disposizioni in vigore per garantire che nel luogo in cui si svolge la videoconferenza vi sia una persona da contattare a cui l'autorità giudiziaria richiedente possa rivolgersi il giorno dell'audizione per mettere in funzione le apparecchiature di videoconferenza e per risolvere eventuali problemi tecnici?
Il codice di procedura civile prevede la presenza di una persona che abbia la competenza di garantire il funzionamento delle apparecchiature tecniche necessarie agli esami tramite una rete di comunicazione elettronica presso le strutture dedicate.
L'operatore deve assicurarsi che le apparecchiature tecniche per l'esame siano perfettamente funzionanti prima dell'inizio dell'esame. Qualora vi siano ostacoli al normale funzionamento delle apparecchiature, l'operatore segnala senza indugio il problema al giudice presente presso il luogo definito per l'audizione e si assicura che il problema sia risolto. Il problema e le misure adottate vengono quindi segnalati per iscritto al responsabile gerarchico dell'operatore. L'esame tramite una rete di comunicazione elettronica non può essere avviato o proseguito fino a quando non viene risolto il problema. Se necessario occorre ripetere la fase procedurale in corso nel momento in cui si è verificato il problema o il funzionamento difettoso delle apparecchiature tecniche utilizzate per l'esame tramite una rete di comunicazione elettronica.
14 Quali eventuali informazioni aggiuntive deve fornire l'autorità giudiziaria richiedente?
In generale, non è necessaria alcuna informazione aggiuntiva.