1 È possibile assumere prove tramite videoconferenza con la partecipazione di un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente, o direttamente da parte di un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente? In caso affermativo, quali sono le procedure o leggi nazionali applicabili?
Il codice di procedura civile (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia) nn. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 e 155/23; nel prosieguo: "ZPP") stabilisce il metodo riguardante l'assunzione delle prove a distanza nelle cause civili. Ai sensi dell'articolo 115, terzo comma, ZPP il giudice può disporre l'assunzione di specifiche prove a distanza utilizzando idonei dispositivi audiovisivi e una piattaforma tecnologica per la comunicazione a distanza. L'articolo 115, quinto comma, ZPP specifica che il giudice decide in merito all'assunzione di una specifica prova a distanza dopo aver raccolto le osservazioni delle parti e degli altri partecipanti all'udienza che si tiene a distanza.
La norme sulle udienze a distanza (Pravilnik o održavanju ročišta na daljinu) (NN n. 154/22; nel prosieguo: le norme) stabiliscono le modalità per le udienze a distanza e l'assunzione di specifiche prove utilizzando idonei dispositivi audiovisivi e piattaforme tecnologiche per la comunicazione a distanza. Tuttavia l'assunzione delle prove può essere effettuata tramite videoconferenza con la partecipazione del giudice, solo dopo che il ministro responsabile per gli Affari giudiziari abbia stabilito mediante decisione, ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, dell'atto di modifica del codice di procedura civile (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku) (NN n. 80/22), che i requisiti tecnici per la registrazione vocale dell'udienza da parte di ciascun organo giurisdizionale interessato sono soddisfatti.
2 Vi sono restrizioni relative alla categoria di persone che possono essere sentite in videoconferenza? Ad esempio, possono essere interrogati solo testimoni o anche altre persone, quali esperti o parti in causa?
Ai sensi dell'articolo 5, primo comma, delle norme per "udienza a distanza" (ročište na daljinu) si intende un'udienza che si svolge con i partecipanti al procedimento utilizzando un dispositivo audiovisivo e una piattaforma tecnologica per la comunicazione a distanza. Ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, per "partecipanti al procedimento" (sudionici postupka) si intendono l'organo giurisdizionale, le parti, gli intervenienti, gli avvocati, i rappresentanti legali, i testimoni, i periti e le altre persone coinvolte nel procedimento.
3 Quali sono le eventuali restrizioni sul tipo di prove che possono essere acquisite tramite videoconferenza?
Ai sensi dell'articolo 12 delle norme, le autorità giudiziarie, oltre a interrogare i testimoni e i periti, possono assumere altre prove in un'udienza a distanza se la natura di tali prove lo consente, nel qual caso le parti hanno la possibilità di presentare le loro osservazioni prima dell'udienza o durante la stessa.
4 Esistono restrizioni circa il luogo in cui la persona dev'essere sentita in videoconferenza? Deve trattarsi di un tribunale?
L'articolo 7, primo comma, delle norme prevede che i partecipanti al procedimento comunichino con l'organo giurisdizionale da una sala dotata di una piattaforma tecnologica per la comunicazione a distanza dalla quale possano comunicare agevolmente con gli altri partecipanti al procedimento. L'articolo 7, secondo comma, prevede che se impossibilitato a partecipare all'udienza a distanza, un partecipante al procedimento, dopo essere stato citato a comparire in udienza, possa prendere parte alla stessa nell'edificio dell'organo giurisdizionale, nel qual caso è tenuto a informare tale organo prima che si svolga l'udienza.
5 È consentito registrare le audizioni mediante videoconferenza? In caso affermativo, è disponibile l'apposita apparecchiatura?
Ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, dell'atto di modifica del codice di procedura civile (NN n. 80/22), il ministro responsabile per gli Affari giudiziari stabilisce mediante decisione se i requisiti tecnici per la registrazione vocale dell'udienza da parte di ciascun organo giurisdizionale interessato sono soddisfatti.
6 In quale lingua dovrebbe essere effettuata l'audizione: a) in caso di richieste presentate ai sensi degli articoli da 12 a 14 del regolamento sull'assunzione delle prove; e b) in caso di assunzione diretta di prove ai sensi degli articoli da 19 a 21 del regolamento sull'assunzione delle prove?
Le parti e gli altri partecipanti al procedimento hanno il diritto di esprimersi nella propria lingua quando partecipano alle udienze e intraprendono oralmente altre azioni processuali dinanzi al giudice. Nel caso in cui il procedimento non sia condotto nella lingua della parte o degli altri partecipanti, sarà fornito un servizio di interpretazione verso la loro lingua volto a tradurre quanto presentato in udienza e i documenti utilizzati durante l'udienza per produrre le prove.
7 A chi spetta la responsabilità di procurare gli interpreti, in caso di necessità e in quale luogo devono operare gli interpreti a) in caso di richieste presentate ai sensi degli articoli da 12 a 14 del regolamento sull'assunzione delle prove; e b) in caso di assunzione diretta di prove ai sensi degli articoli da 19 a 21 del regolamento sull'assunzione delle prove?
Le parti e gli altri partecipanti al procedimento sono informati circa il loro diritto di seguire il procedimento orale dinanzi al giudice nella loro lingua con l'assistenza di un interprete. Essi possono rinunciare al diritto all'interpretazione dichiarando di conoscere la lingua in cui è condotto il procedimento. Una nota dell'avvenuta comunicazione dei diritti e delle dichiarazioni fornite dalle parti e dagli altri partecipanti è inserita agli atti. L'interpretazione è effettuata da interpreti. I costi relativi al servizio di interpretazione sono a carico della parte o degli altri partecipanti interessati.
8 Quali procedure si applicano alle intese relative alle audizioni e all'obbligo di notificare alle persone da sentire la data e il luogo del procedimento a) in caso di richieste presentate ai sensi degli articoli da 12 a 14 del regolamento sull'assunzione delle prove; e b) in caso di assunzione diretta di prove ai sensi degli articoli da 19 a 21 del regolamento sull'assunzione delle prove? In entrambi i casi, al momento di fissare la data dell'audizione, quanto tempo occorre prevedere affinché la persona da sentire possa essere informata con sufficiente anticipo?
Ai sensi dell'articolo 114, secondo comma, ZPP, il giudice convoca in tempo utile all'udienza sia le parti sia qualsiasi altra persona la cui presenza sia ritenuta necessaria. La citazione è notificata alla parte, congiuntamente alla memoria che ha dato luogo all'udienza, e indica il luogo, la sala e l'ora dell'udienza. Se non è notificata alcuna memoria insieme alla citazione, quest'ultima specifica le parti, l'oggetto della controversia e le azioni da intraprendere nel corso dell'udienza (articolo 114, secondo comma, ZPP).
In caso di udienza a distanza, l'organo giurisdizionale, conformemente all'articolo 6, secondo comma, delle norme, precisa nella citazione a comparire in udienza a distanza:
- quale piattaforma tecnologica per la comunicazione a distanza sarà utilizzata;
- il link per accedere alla piattaforma tecnologica per la comunicazione a distanza o le informazioni sui tempi e sulle modalità di invio del link;
- se necessario, eventuali avvertimenti relativi alla piattaforma tecnologica per la comunicazione a distanza in merito a quali partecipanti al procedimento dovrebbero essere specificamente informati;
- un avviso alle parti che le memorie o i documenti possono essere presentati all'udienza in formato pdf;
- il numero di telefono o l'indirizzo di posta elettronica che i partecipanti al procedimento possono utilizzare per segnalare all'organo giurisdizionale l'esistenza di difficoltà tecniche che impediscono loro di partecipare all'udienza a distanza.
9 Quali sono i costi collegati all'uso della videoconferenza e quali le modalità di pagamento?
Con la pronuncia sulle spese processuali, il giudice decide di porre a carico delle parti solo il rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del processo. Le spese necessarie e i relativi importi sono decisi dal giudice, dopo aver esaminato attentamente tutte le circostanze, tenendo conto, in particolare, delle norme che disciplinano la fase preparatoria dell'udienza principale che comprende memorie scritte, un'udienza preparatoria e un'udienza principale.
Quando una parte richiede l'assunzione delle prove è obbligata con provvedimento del giudice ad anticipare le spese relative. Nel caso in cui l'assunzione delle prove sia stata proposta da entrambe le parti o ordinata d'ufficio dal giudice, questi può richiedere a entrambe le parti di anticipare metà dell'importo necessario per coprire le spese. Se ha ordinato l'assunzione delle prove d'ufficio, il giudice può ordinare che una sola parte anticipi le spese.
La parte soccombente deve rimborsare le spese sostenute dalla controparte e dai suoi intervenienti nel procedimento. L'interveniente di parte soccombente deve sostenere le spese relative alle proprie azioni.
Qualora le parti siano entrambe parzialmente vittoriose, il giudice determina in primo luogo la percentuale di vittoria di ciascuna parte e successivamente sottrae la percentuale inferiore da quella superiore, dopodiché, stabilisce l'ammontare specifico e totale delle spese sostenute dalla parte con percentuale di vittoria maggiore, necessarie al corretto svolgimento del processo e quindi ordina il rimborso delle spese complessive corrispondenti alla percentuale rimanente, tenendo conto della percentuale di vittoria delle parti nella causa. La percentuale di vittoria nella causa è valutata sulla base delle istanze accolte, tenuto contro inoltre del buon esito delle prove a sostegno delle istanze.
10 Quali sono gli eventuali requisiti applicabili per garantire che la persona sentita direttamente dall'autorità giudiziaria richiedente sia a conoscenza del fatto che l'assunzione delle prove viene eseguita su base volontaria?
I testimoni ricevono una citazione in cui viene specificato il nome della persona citata, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà il processo, gli estremi della causa e un'indicazione a comparire quale testimone. Nelle citazioni, i testimoni sono informati delle conseguenze derivanti da un'assenza ingiustificata e del diritto a essere rimborsati per le spese sostenute. Il giudice informa i testimoni circa la possibilità di rifiutarsi di deporre su fatti che la parte o altra persona ha confidato loro in quanto rappresentanti della parte o ministri di una confessione religiosa nonché su fatti di cui il testimone è venuto a conoscenza in qualità di avvocato, medico o nell'esercizio di qualsiasi altra professione, qualora esista l'obbligo di segreto professionale relativamente a quanto appreso in ragione della professione. Inoltre un testimone può rifiutarsi di rispondere a domande personali per validi motivi, in particolare nel caso in cui, rispondendo a tali domande, espone se stesso o i propri discendenti o ascendenti entro qualsiasi grado, o collaterali entro il terzo grado, compreso il coniuge e i parenti acquisiti entro il secondo grado (anche in caso di scioglimento del matrimonio) il tutore o l'affidatario, il genitore o figlio adottivo, a grave disonore, a danni materiali considerevoli o a perseguimento penale. Il giudice monocratico o il presidente del collegio giudicante informano il testimone della possibilità di astenersi dal rispondere alle domande poste.
11 Quali procedure si applicano per verificare l'identità della persona da sentire?
Il giudice chiede al testimone, la cui audizione è stata proposta nel corso del procedimento d'assunzione delle prove, di fornirgli, prima dell'udienza a distanza, una copia o una scansione della sua carta d'identità o di un altro documento che attesti l'identità della persona da interrogare, oppure accerta l'identità del testimone con altri mezzi, ove possibile (articolo 8, primo comma, delle norme). Nel corso dell'udienza a distanza, il giudice chiede agli altri partecipanti al procedimento di fornire le informazioni necessarie per la loro identificazione e, se necessario, ne accerta l'identità conformemente al comma pertinente di questo articolo (articolo 8, secondo comma, delle norme). Il giudice stabilisce con quali mezzi di comunicazione le informazioni di cui a questo articolo devono essere fornite al giudice (articolo 8, terzo comma, delle norme).
12 Quali requisiti si applicano alla prestazione di giuramenti e quali informazioni deve fornire l'autorità giudiziaria richiedente quando è richiesto un giuramento durante l'assunzione diretta di prove ai sensi degli articoli da 19 a 21 del regolamento sull'assunzione delle prove?
Il giudice può decidere che il testimone presti giuramento riguardo alle dichiarazioni rese o che presti giuramento prima di essere ascoltato. Il giuramento è prestato oralmente recitando la seguente formula: "Giuro sul mio onore di aver risposto a tutte le domande poste dal giudice con sincerità e di non aver nascosto alcuna informazione che fosse a mia conoscenza".
I testimoni muti che sono in grado di leggere e scrivere prestano giuramento firmando il testo del giuramento, mentre i testimoni sordi prestano giuramento mediante la lettura del testo. Qualora un testimone sordo o muto sia impossibilitato a leggere o scrivere presta giuramento con l'assistenza di un interprete. Qualora un testimone venga citato una seconda volta, non è tenuto a prestare giuramento ma gli verrà ricordato il giuramento già prestato. Un testimone che al momento dell'udienza non ha compiuto la maggiore età o è impossibilitato a comprenderne il contenuto non è tenuto a prestare giuramento.
13 Quali sono le disposizioni in vigore per garantire che nel luogo in cui si svolge la videoconferenza vi sia una persona da contattare a cui l'autorità giudiziaria richiedente possa rivolgersi il giorno dell'audizione per mettere in funzione le apparecchiature di videoconferenza e per risolvere eventuali problemi tecnici?
Prima di fissare un'udienza a distanza, il giudice verifica se sono soddisfatti i requisiti tecnici e di altra natura in materia (articolo 11, primo comma, delle norme). Se, dopo aver fissato l'udienza a distanza ma prima del suo svolgimento, si accerta che questa non può svolgersi all'orario previsto, il giudice la rinvia e ne fissa una nuova a distanza o nell'edificio dell'organo giurisdizionale, a seconda dei motivi per cui quella precedente non ha avuto luogo (articolo 11, secondo comma, delle norme). In tal caso l'udienza può svolgersi all'orario previsto nell'edificio dell'organo giurisdizionale, anziché a distanza, se le circostanze del caso lo consentono (articolo 11, terzo comma, delle norme). Se durante l'udienza a distanza si verificano difficoltà tecniche, il giudice cerca di risolverle e prosegue l'udienza. Se non è possibile proseguire l'udienza con tutti i partecipanti al procedimento, ma solo con alcuni di essi, e se ciò non ostacola la discussione per una delle parti, il giudice prosegue l'udienza.
In caso contrario, il giudice agisce conformemente al secondo comma di questo articolo (articolo 11, quarto comma, delle norme).
14 Quali eventuali informazioni aggiuntive deve fornire l'autorità giudiziaria richiedente?
All'autorità giudiziaria richiedente non sono richieste ulteriori informazioni.