1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?
Le procedure disciplinate dalla legge n. 85/2014 sulla prevenzione e i procedimenti di insolvenza si applicano agli imprenditori, come definiti all'articolo 3, secondo comma, del codice civile, ad eccezione di coloro cui si applicano disposizioni specifiche relative ai procedimenti di insolvenza (articolo 3 della legge n. 85/2014 sulla prevenzione e i procedimenti di insolvenza).
Le persone fisiche possono essere assoggettate a un procedimento di insolvenza disciplinata dalla legge n. 85/2014 nel caso di debito professionale. Per quanto riguarda i debiti personali, è applicabile la procedura disciplinata dalla legge n. 151/2015 in materia di procedimenti di insolvenza nei confronti delle persone fisiche.
I procedimenti di insolvenza non si applicano agli istituti d'insegnamento di livello pre-universitario e universitario e agli organismi indicati nell'articolo 7 del decreto del governo n. 57/2002 relativo alla ricerca scientifica e allo sviluppo tecnologico, approvato con modifiche dalla legge n. 324/2003, come modificata e integrata (articolo 2, quarto comma, della legge n. 85/2014).
2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?
A. Se il procedimento è avviato su iniziativa di un debitore, deve sussistere uno stato di insolvenza (ossia l'incapacità patrimoniale di soddisfare un credito certo, liquido ed esigibile superiore a 50 000 RON); se il procedimento è avviato su iniziativa di un creditore, deve sussistere un credito certo, liquido ed esigibile superiore a 50 000 RON e uno stato di insolvenza (presunto tale allorché il debitore non abbia soddisfatto le proprie obbligazioni, decorsi 60 giorni dalla scadenza).
B. Le procedure preventive (accordo di ristrutturazione del debito o concordato preventivo) si applicano ai debitori in difficoltà (articolo 5, ventiseiesimo comma, punto 2), della legge n. 85/2014) ma non insolventi. Tale procedimento può essere avviato su iniziativa del debitore, il quale deve dimostrare di trovarsi in difficoltà mediante una relazione redatta dall'amministratore del concordato preventivo.
3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?
Il patrimonio del debitore è costituito da tutti i beni e i diritti di proprietà in suo possesso, inclusi quelli acquisiti nel corso del procedimento di insolvenza, che possono essere oggetto di un recupero forzato (executare silită) a norma del codice di procedura civile (articolo 5, quinto comma, della legge n. 85/2014).
4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?
A. Dopo l'avvio del procedimento di insolvenza sono nominati un amministratore straordinario (administrator special) e un amministratore delle procedure di insolvenza (practician în insolvenţă); a seconda del tipo di procedura, il ruolo di amministratore delle procedure di insolvenza può essere assunto da un amministratore giudiziario (administrator judiciar), qualora si tratti di risanamento sotto la supervisione dell'organo giurisdizionale, oppure da un liquidatore nominato dal giudice (lichidator judiciar) qualora la società debba essere liquidata (faliment).
L'amministratore straordinario
L'amministratore straordinario è una persona fisica o giuridica, nominata dall'assemblea generale degli azionisti, soci o membri, del debitore, alla quale è conferito il potere di rappresentarne gli interessi nel procedimento e, qualora il debitore sia autorizzato a gestire la propria attività, di svolgere a nome e per conto del debitore gli atti amministrativi necessari (articolo 5, quarto comma, della legge n. 85/2014).
L'amministratore straordinario è tenuto a:
a) partecipare, in qualità di rappresentante del debitore, ai processi riguardanti le azioni di cui agli articoli da 117 a 122 o dovute all'inosservanza dell'articolo 84;
b) formulare obiezioni secondo la procedura regolamentata dalla legge;
c) proporre un piano di riorganizzazione;
d) dopo l'approvazione del piano, gestire l'attività del debitore sotto la supervisione dell'amministratore giudiziario, purché al debitore non sia stato negato il diritto di gestire la propria attività;
e) dopo l'avvio del procedimento di liquidazione, partecipare all'inventario e firmare il verbale, ricevere la relazione finale e il rendiconto finanziario e partecipare alla riunione convocata per rispondere alle obiezioni e approvare la relazione;
f) ricevere notifica della chiusura del procedimento.
Se il debitore è privato del diritto di gestire la propria attività, è rappresentato dall'amministratore giudiziario o dal liquidatore, che ne amministra anche l'attività. Il compito dell'amministratore straordinario si limita quindi a rappresentare gli interessi degli azionisti e dei soci o membri (articolo 56 della legge n. 85/2014).
Amministratore giudiziario (administrator judiciar)
L'amministratore giudiziario può essere una persona fisica o giuridica (anche rappresentante della persona giuridica), che opera conformemente alla legge quale amministratore delle procedure di insolvenza. I suoi compiti principali sono:
a) esaminare la situazione economica del debitore e gli atti depositati, elaborare una relazione per proporre l'avvio di un procedimento semplificato o la continuazione del periodo di osservazione nell'ambito del procedimento ordinario e sottoporre la relazione ai fini dell'approvazione da parte del giudice delegato (judecător-sindic) entro un termine stabilito dal giudice, che non può superare i 20 giorni dalla sua nomina;
b) esaminare l'attività del debitore ed elaborare una relazione approfondita che illustri le cause e le circostanze che hanno portato allo stato di insolvenza, in cui siano presentati eventuali elementi di prova o indicazioni preliminari riguardanti le persone cui potrebbe essere imputabile lo stato di insolvenza e l'esistenza di motivi che ne confermino la responsabilità, nonché spiegando le ragioni dell'impossibilità di una riorganizzazione, e integrare la relazione nel fascicolo di causa entro un termine fissato dal giudice delegato, che non può superare i 40 giorni dalla sua nomina;
c) se il debitore non ha rispettato l'obbligo di presentazione delle scritture contabili entro i termini legali, preparare tali scritture e, qualora questi le abbia trasmesse, controllarle, correggerle e completarle;
d) preparare un piano di riorganizzazione dell'attività del debitore, in funzione del contenuto della relazione di cui alla lettera a);
e) monitorare le operazioni di gestione patrimoniale del debitore;
f) condurre l'attività del debitore in tutto o in parte, in quest'ultimo caso osservando le specifiche espresse dal giudice delegato in merito alle funzioni dell'amministratore e alle condizioni per l'esecuzione dei pagamenti dal conto patrimoniale del debitore;
g) convocare, presiedere e fornire servizi di segreteria alle assemblee dei creditori o degli azionisti, soci o membri di un debitore persona giuridica;
h) proporre azioni per l'annullamento di operazioni e atti fraudolenti compiuti dal debitore a danno dei diritti dei creditori e di determinati trasferimenti di beni, di operazioni commerciali concluse dal debitore e di garanzie contratte dal debitore che possano ledere i diritti dei creditori;
i) informare con urgenza il giudice delegato dell'eventualità che il debitore sia nullatenente o non possieda risorse sufficienti per pagare le spese legali;
j) risolvere determinati contratti conclusi dal debitore;
k) verificare i crediti e, se del caso, presentare obiezioni al riguardo, comunicare ai creditori l'inammissibilità o l'ammissibilità parziale dei crediti e preparare elenchi di crediti;
l) recuperare i crediti, seguire il recupero dei crediti in relazione ai beni del debitore o delle somme di denaro trasferite dal debitore prima dell'avvio del procedimento, nonché proporre e sostenere azioni per il recupero dei crediti detenuti dal debitore, eventualmente avvalendosi a tal fine dell'assistenza di un avvocato;
m) concludere transazioni, estinguere i debiti, pagare i garanti e rinunciare alle garanzie reali, previa conferma da parte del giudice delegato;
n) informare il giudice delegato di eventuali questioni che richiedano una sua decisione;
o) redigere un inventario dei beni del debitore;
p) disporre la valutazione dei beni del debitore, da completare entro il termine fissato per la presentazione dell'elenco definitivo dei crediti;
q) inviare un avviso riguardante l'iscrizione della relazione di valutazione nel fascicolo di causa, affinché sia pubblicato nel bollettino dei procedimenti di insolvenza (BPI), entro due giorni dall'iscrizione.
Il giudice delegato può, adottando una decisione (încheiere), conferire all'amministratore giudiziario altri compiti, oltre a quelli elencati nel primo comma, ad eccezione di quelli che per legge sono di competenza esclusiva del giudice.
L'amministratore giudiziario presenta una relazione mensile in cui descrive il modo in cui ha svolto le proprie funzioni, incluse quelle relative alla sorveglianza delle operazioni effettuate previa approvazione, giustificando le spese sostenute per l'amministrazione della procedura e qualsiasi altra spesa pagata con i beni del debitore e, se del caso, illustrando i progressi realizzati nell'inventario. La relazione include le informazioni concernenti l'adempimento degli obblighi fiscali, l'ottenimento o il rinnovo dell'approvazione per lo svolgimento dell'attività, i documenti stilati dalle autorità di controllo e la remunerazione dell'amministratore giudiziario, con indicazione della relativa modalità di calcolo (articolo 59, primo comma, della legge n. 85/2014).
Per espletare le proprie mansioni, l'amministratore giudiziario può avvalersi di professionisti quali avvocati, commercialisti, valutatori o specialisti di altri ambiti. Non è consentito designare una persona a norma del primo comma se questa è vincolata da un contratto che potrebbe causare un conflitto di interessi; in tal caso, la persona deve astenersi o può essere ricusata a norma degli articoli 43 e 44 della legge n. 134/2010 relativa al codice di procedura civile, ripubblicata, come modificata e integrata (articolo 61, secondo comma). L'amministratore giudiziario e qualsiasi creditore possono presentare obiezioni contro le relazioni di valutazione preparate nel caso.
Liquidatore giudiziale (lichidator judiciar)
Qualora emetta un'ordinanza di liquidazione, il giudice delegato nomina un liquidatore ai fini dell'esecuzione. I doveri di un amministratore giudiziario cessano alla data in cui il giudice delegato determina i compiti del liquidatore. I principali compiti del liquidatore giudiziale sono:
a) esaminare l'attività del debitore nei confronti del quale è stata avviata la procedura semplificata, facendo riferimento alla situazione fattuale, e preparare una relazione approfondita sulle cause e le circostanze che hanno portato al fallimento, specificando le persone cui può essere imputabile lo stato di insolvenza e l'esistenza di motivi che ne confermino le responsabilità;
b) gestire l'attività del debitore;
c) presentare azioni per l'annullamento di operazioni e atti fraudolenti compiuti dal debitore a danno dei diritti dei creditori, di trasferimenti di attività, di operazioni commerciali concluse dal debitore e di privilegi determinati dal debitore che possano ledere i diritti dei creditori;
d) applicare sigilli, redigere un inventario dei beni e prendere le misure appropriate per preservarli;
e) risolvere determinati contratti conclusi dal debitore;
f) verificare i crediti e, se del caso, presentare obiezioni al riguardo, comunicare ai creditori l'inammissibilità o ammissibilità parziale dei crediti e preparare elenchi di crediti;
g) procedere al recupero dei crediti in relazione ai beni del debitore derivanti dal trasferimento di beni o somme di denaro da parte del debitore prima dell'avvio del procedimento per il recupero dei crediti, come pure proporre e sostenere azioni intese a recuperare i crediti detenuti dal debitore, anche avvalendosi dell'assistenza di un avvocato;
h) ricevere pagamenti a nome del debitore e trasferirli sul conto patrimoniale del debitore;
i) vendere i beni del debitore in conformità della legge in materia di procedure d'insolvenza;
j) previa conferma da parte del giudice delegato, concludere transazioni, estinguere i debiti, liberare i garanti e rinunciare alle garanzie reali;
k) informare il giudice delegato di eventuali questioni che richiedano una sua decisione; l) svolgere ogni altro compito conferitogli con decisione del giudice delegato.
B. Nelle procedure di concordato preventivo (concordat preventiv), il debitore partecipa al procedimento mediante il proprio rappresentante legale o autorizzato.
I compiti del commissario giudiziale incaricato dei concordati con i creditori (administrator concordatar) consistono nel:
a) redigere la relazione sulla situazione del debitore in difficoltà finanziarie, compilare l'elenco dei crediti e l'elenco dei crediti contestati;
b) redigere o assistere il debitore nell'elaborazione del piano di ristrutturazione, a seconda dei casi;
c) assistere il debitore nella negoziazione del piano di ristrutturazione o, su richiesta del debitore, negoziare il piano di ristrutturazione e intraprendere azioni per comporre amichevolmente eventuali controversie tra il debitore e i creditori o tra i creditori;
d) chiedere al giudice delegato, se del caso, di verificare la legalità della determinazione delle categorie e sottocategorie di crediti;
e) convocare, se del caso, le assemblee dei creditori che vantano i crediti interessati e redigere il relativo verbale;
f) vigilare sull'adempimento degli obblighi assunti dal debitore nel piano di ristrutturazione;
g) redigere relazioni trimestrali sulla propria attività e su quella del debitore, inserirle nel fascicolo di causa e trasmetterle ai creditori interessati;
h) monitorare e, se del caso, assistere il debitore nell'attuazione del piano di ristrutturazione con i mezzi ivi previsti o necessari per l'attuazione del piano, ad esempio: misure operative, realizzo di attività, vendita dell'impresa o di parte di essa su base autonoma;
i) chiedere all'organo giurisdizionale la chiusura della procedura di concordato preventivo;
j) svolgere qualsiasi altra funzione di cui alla legge in materia di procedure d'insolvenza prevista nel piano di ristrutturazione o stabilita dal giudice delegato (articolo 19 della legge n. 85/2014).
5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?
L'avvio di un procedimento di insolvenza non pregiudica il diritto di un creditore di chiedere una compensazione di un credito vantato dal debitore nei confronti del creditore, purché all'avvio del procedimento i requisiti stabiliti dalla legge per le compensazioni legali siano soddisfatti. La compensazione può anche essere registrata dall'amministratore giudiziario o dal liquidatore giudiziale. La compensazione si applica anche ai crediti reciproci sorti dopo l'avvio di un procedimento di insolvenza.
6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?
I contratti in corso continuano a restare in forza all'avvio del procedimento di insolvenza. Qualsiasi clausola contrattuale di risoluzione, di decadimento del beneficio del termine naturale del contratto o di dichiarazione di ammissibilità anticipata dovuta all'avvio del procedimento è nulla e priva di efficacia. La norma riguardante la continuazione dei contratti in corso e la nullità delle clausole di risoluzione o anticipazione degli obblighi non si applica ai contratti finanziari qualificati o alle operazioni di compensazione bilaterali nell'ambito di un contratto finanziario qualificato o di un accordo di compensazione bilaterale.
Per massimizzare il valore dei beni del debitore entro un termine di prescrizione di tre mesi dall'avvio del procedimento, l'amministratore giudiziario o il liquidatore giudiziale possono risolvere qualsiasi contratto, contratto di locazione non scaduto e altro contratto a lungo termine purché non eseguito interamente o in misura sostanziale da tutte le parti coinvolte. Quando un contratto viene risolto in tal modo, l'altra parte può presentare una richiesta di risarcimento nei confronti del debitore.
Se entro i primi tre mesi dall'avvio del procedimento, un contraente presenta una richiesta di risoluzione di un contratto all'amministratore giudiziario o liquidatore giudiziale, questi ultimi devono rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. In caso contrario si considera il contratto risolto e l'amministratore o il liquidatore non potrà più chiederne l'esecuzione.
La legge regolamenta anche lo stato di alcuni contratti specifici, ad esempio quelli in materia di fornitura di servizi pubblici, locazioni o accordi di compensazione generale.
7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?
A. Tutte le azioni giudiziarie e stragiudiziali e le eventuali misure per il recupero forzato dei crediti attuate nei confronti dei beni del debitore sono automaticamente sospese all'avvio del procedimento di insolvenza. I diritti dei creditori possono essere esercitati solo nell'ambito del procedimento di insolvenza, presentando una domanda di ammissione dei crediti. L'avvio del procedimento sospende eventuali termini di prescrizione per proporre ricorsi.
I ricorsi presentati dal debitore nei confronti di azioni avviate da un creditore prima dell'avvio del procedimento e le azioni legali contro i codebitori o i terzi garanti non sono soggetti a sospensione.
B. A decorrere dalla data di pronuncia della decisione di approvazione del piano di ristrutturazione, le singole azioni esecutive nei confronti del debitore per il recupero dei relativi crediti e il termine di prescrizione del diritto di chiedere l'esecuzione forzata dei crediti sono automaticamente sospesi.
I tassi di interesse, le sanzioni e le altre spese sono trattati conformemente al piano di ristrutturazione approvato.
8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?
Tutte le azioni giudiziarie e stragiudiziali e le eventuali misure per il recupero forzato dei crediti attuate nei confronti dei beni del debitore sono automaticamente sospese all'avvio del procedimento di insolvenza.
Non sono soggetti a sospensione:
a) i ricorsi presentati dal debitore nei confronti di azioni avviate da uno o più creditori prima dell'avvio del procedimento e le cause civili nell'ambito di un procedimento penale (acţiunile civile din procesele penale) nei confronti del debitore;
b) le azioni giudiziarie intentate contro co-debitori e/o garanti di terzi;
c) i procedimenti stragiudiziali pendenti dinanzi alle commissioni sportive all'interno delle federazioni sportive che operano a norma della legge n. 69/2000 in materia di educazione fisica e sport (Legea educaţiei fizice şi sportului n. 69/2000), successivamente modificata e integrata, riguardante il recesso unilaterale dei giocatori da contratti di lavoro individuali o da altri contratti e le sanzioni sportive applicabili in queste situazioni, così come ogni altra controversia relativa al diritto dei giocatori di partecipare alle competizioni;
d) le azioni giudiziarie intese a determinare l'esistenza e/o il numero di crediti nei confronti del debitore sorti dopo la data di avvio del procedimento. Per tali crediti, durante il periodo di osservazione e riorganizzazione, può essere redatta e inviata una richiesta di pagamento con avviso di ricevimento. Tale richiesta sarà esaminata dall'amministratore giudiziario entro 15 giorni dal ricevimento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 106, primo comma, che si applicano di conseguenza, senza che tali crediti siano inclusi nell'elenco dei crediti.
Le misure disposte dall'amministratore giudiziario sono impugnabili.
Si sottolinea che la sospensione riguarda solo le azioni legali relative a crediti nei confronti dei beni del debitore e non quelle relative a diritti e obblighi non patrimoniali, che proseguono presso l'organo giurisdizionale competente.
9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?
Tutti i creditori del debitore insolvente si riuniscono in un'assemblea.
L'assemblea dei creditori (adunarea creditorilor) è convocata e presieduta dall'amministratore giudiziario o dal liquidatore giudiziale. I creditori noti sono convocati dall'amministratore giudiziario o dal liquidatore giudiziale nei casi espressamente previsti dalla legge ogniqualvolta sia necessario.
I creditori sono convocati mediante pubblicazione nel bollettino dei procedimenti di insolvenza, almeno cinque giorni prima dell'assemblea, di un avviso contenente l'ordine del giorno dell'incontro. I creditori possono essere rappresentati all'assemblea da agenti in possesso di una delega specifica e autentica oppure, nel caso dei creditori del bilancio pubblico e altre persone giuridiche, una delega firmata dal capounità. Se non espressamente vietato dalla legge, i creditori possono votare anche per corrispondenza.
Tranne nei casi in cui la legge richiede una maggioranza speciale, l'assemblea dei creditori si svolge in presenza dei creditori i cui crediti sommati rappresentano almeno il 30 % del valore totale dei crediti e che abbiano diritto di voto in relazione ai beni del debitore, mentre le decisioni dell'assemblea sono adottate con voto favorevole chiaramente espresso dalla maggioranza, per valore del credito, dei creditori presenti con diritto di voto. Un voto condizionato è ritenuto un voto negativo. Si considerano presenti anche i creditori che hanno espresso un voto valido per corrispondenza.
Dopo la convocazione della prima assemblea, il giudice delegato e, in seguito, i creditori possono nominare un comitato, composto, a seconda del numero dei creditori, di tre o cinque creditori scelti tra quelli con diritto di voto, con privilegi, con crediti di bilancio e crediti chirografari, in ordine di valore. Il comitato dei creditori (comitetul creditorilor) ha il seguente mandato:
a) esaminare la situazione del debitore e formulare raccomandazioni all'assemblea dei creditori in merito alla prosecuzione delle attività del debitore e ai piani di riorganizzazione proposti;
b) negoziare le condizioni di nomina con l'amministratore giudiziario o il liquidatore giudiziale scelto per la nomina dai creditori;
c) leggere le relazioni predisposte dall'amministratore giudiziario o dal liquidatore giudiziale, esaminarle e, se del caso, presentare obiezioni in merito;
d) preparare relazioni da presentare all'assemblea dei creditori riguardo alle misure adottate dall'amministratore giudiziario o dal liquidatore giudiziale e ai relativi effetti ed eventualmente proporre altre misure debitamente giustificate;
e) chiedere la revoca del diritto del debitore di amministrare la propria attività;
f) avviare azioni per l'annullamento di determinate operazioni o atti fraudolenti commessi dal debitore a danno dei creditori, qualora tali azioni non siano state promosse dall'amministratore giudiziario o liquidatore giudiziale.
10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?
In funzione della situazione specifica del debitore e del fatto che sia stato privato o meno del diritto di amministrare le proprie attività, l'amministratore delle procedure di insolvenza è tenuto a svolgere i seguenti compiti.
Un amministratore giudiziario verifica le operazioni di gestione patrimoniale del debitore. Conduce l'attività del debitore integralmente o parzialmente, in quest'ultimo caso osservando le istruzioni espresse dal giudice delegato in merito alle funzioni dell'amministratore e alle condizioni per l'esecuzione dei pagamenti dal conto patrimoniale del debitore.
Recupera crediti, conclude transazioni, redige l'inventario e vende beni appartenenti al debitore.
Il debitore può disporre dei propri beni solo se ha mantenuto il diritto di amministrare la propria attività e nei limiti degli affari correnti. È sottoposto alla supervisione e al controllo dell'amministratore giudiziario.
Dopo l'inizio del procedimento di liquidazione, il liquidatore giudiziale amministra l'attività del debitore, risolve i contratti, recupera i crediti, vende i beni, conclude le transazioni, riceve i pagamenti sul conto del debitore eccetera. Nelle liquidazioni solo il liquidatore giudiziale può disporre dei beni del debitore.
11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?
Ad eccezione dei dipendenti, i cui crediti sono registrati dall'amministratore giudiziario in base alle scritture contabili, tutti gli altri creditori i cui crediti sono anteriori all'avvio del procedimento sono tenuti a presentare una domanda di ammissione dei crediti entro il termine fissato nella decisione di avvio del procedimento e ad allegare i documenti giustificativi necessari. Tutti i crediti presentati per l'ammissione e la registrazione presso la cancelleria sono considerati validi e corretti se non vengono contestati dal debitore, dall'amministratore giudiziario o dai creditori. I crediti inclusi nell'elenco dei crediti vengono pagati nell'ambito della procedura di insolvenza, nell'ordine di distribuzione stabilito dalla legge.
I crediti sorti dopo l'avvio del procedimento, durante il periodo di osservazione o nel corso dei procedimenti giudiziari di riorganizzazione, vengono pagati in base ai documenti giustificativi, senza dovere essere inclusi nella massa fallimentare. Questa norma si applica anche ai crediti sorti dopo l'avvio di un procedimento di liquidazione.
12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?
Ad eccezione dei dipendenti, i cui crediti sono registrati dall'amministratore giudiziario in base alle scritture contabili, tutti i creditori i cui crediti sono anteriori all'avvio del procedimento devono presentare una domanda di ammissione dei crediti entro il termine fissato nella decisione di avvio del procedimento. La domanda deve includere: il nome del creditore, il domicilio o la sede legale, l'importo esigibile, i motivi della richiesta e informazioni riguardo alle possibili cause di prelazione. Alla domanda vanno allegati, entro e non oltre il termine fissato per la presentazione della domanda, i documenti giustificativi dei crediti e gli atti che motivano le cause di privilegi nella classificazione.
Le domande di ammissione di crediti devono essere presentate anche qualora il credito non sia comprovato da un titolo esecutivo. I crediti non ancora esigibili o sottoposti a condizioni alla data di avvio del procedimento saranno inclusi nella massa fallimentare.
I crediti reclamati da una parte lesa in una causa civile annessa a un procedimento penale vengono iscritti con la presentazione di una domanda di ammissione del credito, sottoposta a condizione sospensiva sino alla risoluzione definitiva dell'azione a favore della parte lesa.
I crediti ammissibili a privilegio sono inclusi nell'elenco definitivo, sino alla determinazione del valore di mercato della garanzia, stabilito attraverso una valutazione disposta dall'amministratore giudiziario o dal liquidatore giudiziale ed eseguita da un valutatore (evaluator).
Tutti i crediti vengono sottoposti alla procedura di verifica, ad eccezione di quelli accertati mediante sentenze esecutive e premi arbitrali esecutivi. Non sono soggetti a tale procedura neppure i crediti di bilancio pubblico derivanti da un titolo esecutivo non contestato nei termini stabiliti dalle leggi pertinenti.
L'amministratore giudiziario o il liquidatore giudiziale elabora un elenco preliminare dei crediti, impugnabile da ogni parte interessata, dai debitori o dai creditori dinanzi al giudice delegato. Tranne nei casi in cui la notifica dell'avvio del procedimento sia avvenuta in violazione delle norme in materia di citazione e di notificazione di atti procedurali, il titolare di un credito sorto prima dell'avvio del procedimento che non presenti una domanda di ammissione del credito entro il termine stabilito (il termine è indicato nella notificazione ed è di massimo 45 giorni dall'avvio del procedimento) perderà il diritto di essere iscritto nell'elenco dei creditori e non acquisirà la posizione di creditore abilitato a partecipare al procedimento rispetto a tale credito. Il creditore non ha il diritto di far valere il credito nei confronti del debitore, o nei confronti di membri o soci di un debitore persona giuridica con responsabilità illimitata, dopo la chiusura del procedimento, a meno che il debitore non sia stato condannato per bancarotta semplice (bancrută simplă) o fraudolenta (bancrută frauduloasă) o sia ritenuto responsabile di operazioni o pagamenti fraudolenti. La perdita del diritto sarà accertata dall'amministratore giudiziario o dal liquidatore giudiziale, che non iscriverà il creditore nell'elenco dei creditori.
13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?
I fondi ottenuti dalla vendita di beni e diritti patrimoniali del debitore garantiti al creditore in base alla prelazione sono redistribuiti nel seguente ordine:
- tasse, imposte di bollo e qualsiasi altra spesa derivante dalla vendita dei beni interessati, incluse le spese necessarie per la loro conservazione e gestione, le spese sostenute dal creditore nell'ambito della procedura di recupero forzato, i crediti di fornitori di servizi pubblici sorti dopo l'avvio del procedimento e le retribuzioni dovute a persone impiegate nell'interesse comune di tutti i creditori alla data della distribuzione, che saranno sostenute in proporzione al valore dell'insieme dei beni del debitore;
- i crediti dei creditori muniti di prelazione sorti durante il procedimento di insolvenza; tali crediti comprendono capitale, interessi e altri accessori, se del caso;
- crediti di creditori muniti di prelazione, inclusi l'intero capitale, gli interessi, le maggiorazioni e le sanzioni di qualsiasi tipo.
Se le somme realizzate dalla vendita di questi beni sono insufficienti per il pagamento integrale dei crediti in questione, i creditori beneficeranno, a seconda del caso, di un credito chirografario o di bilancio pubblico per la differenza, che verrà inserita assieme agli altri crediti nella categoria appropriata. Le eventuali eccedenze rimaste dopo il pagamento delle somme di cui sopra verranno depositate dal liquidatore giudiziale sul conto patrimoniale del debitore.
In caso di liquidazione i crediti vengono pagati nell'ordine seguente:
1) tasse, imposte di bollo e qualsiasi altra spesa determinata dal procedimento a norma dello stesso titolo di legge, incluse le spese necessarie per il mantenimento e l'amministrazione dei beni del debitore, per la prosecuzione dell'attività e per il pagamento della retribuzione dei soggetti impiegati per il procedimento;
2) crediti derivanti da finanziamenti concessi durante il procedimento;
3) crediti derivanti da finanziamenti concessi nell'ambito di procedure di prevenzione dell'insolvenza e spese del professionista;
4) crediti derivanti da rapporti di lavoro;
5) crediti derivanti dal proseguimento dell'attività del debitore dopo l'avvio del procedimento, crediti nei confronti di co-contraenti e di acquirenti terzi in buona fede o subacquirenti che riportano i loro beni o il rispettivo valore nel patrimonio del debitore;
6) crediti di bilancio;
7) crediti per importi dovuti dal debitore a terzi per obbligazioni alimentari, assegni familiari per figli minorenni o per il versamento di somme periodiche destinate a garantire mezzi di sussistenza;
8) crediti per importi stabiliti dal giudice delegato per sostenere il debitore e la sua famiglia, qualora il debitore sia una persona fisica;
9) crediti derivanti da prestiti bancari, con le relative spese e interessi, crediti derivanti da forniture di beni, prestazioni di servizi o altre opere, crediti relativi ad affitti e locazioni, incluse le obbligazioni;
10) altri crediti chirografari;
11) crediti subordinati, nel seguente ordine di prelazione:
a) crediti derivanti dai beni di terzi che hanno acquisito beni dal debitore in malafede, crediti di subacquirenti in malafede dopo l'ammissione dell'azione revocatoria, e prestiti concessi a un debitore persona giuridica da un socio o azionista che detiene almeno il 10 % del capitale azionario o dei diritti di voto all'assemblea generale o, se del caso, da un membro di un gruppo di interesse economico (grupu de interes economic);
b) utili non distribuiti ai soci;
c) crediti derivanti da atti a titolo gratuito.
14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?
Se la procedura di concordato preventivo si conclude positivamente alla data stabilita nel contratto o prima di tale data, a seconda dei casi, il giudice delegato chiude il procedimento. In tal caso, se il piano di ristrutturazione prevedeva la riduzione dei crediti, tale riduzione resta definitiva (articolo 34 della legge n. 85/2014).
I procedimenti di riorganizzazione con prosecuzione dell'attività o di liquidazione secondo un piano (lichidare pe bază de plan) sono conclusi con una sentenza pronunciata in base a una relazione dell'amministratore giudiziario che confermi il rispetto di tutti gli obblighi di pagamento assunti con il piano confermato e il pagamento di tutti i crediti esigibili. Un procedimento avviato per la riorganizzazione che successivamente è convertito in procedimento di liquidazione si conclude conformemente alle norme riguardanti i procedimenti di liquidazione. Dalla data di approvazione di un piano di riorganizzazione messo in atto sotto la supervisione del giudice, e per la durata della riorganizzazione, il debitore è liberato dalla differenza tra il valore delle passività avute prima della conferma del piano e il valore indicato nel piano.
I procedimenti di liquidazione si concludono quando il giudice delegato approva la relazione finale, tutti i fondi e i beni del patrimonio del debitore sono stati distribuiti e i fondi non riscossi sono stati depositati presso la banca. In seguito alla chiusura del procedimento, è ordinata la cancellazione del debitore dai registri in cui era elencato.
Con la chiusura del procedimento, il giudice delegato, l'amministratore giudiziario o il liquidatore giudiziale e tutti i soggetti che li hanno assistiti sono liberati da ogni responsabilità o dovere correlato al procedimento, al debitore e al suo patrimonio, ai creditori, ai titolari di cause di prelazione, agli azionisti o ai soci.
Con la chiusura del procedimento di liquidazione, i debitori persone fisiche (impegnati in attività economiche) sono liberati dalle passività precedenti la liquidazione, a meno che non siano stati condannati per bancarotta fraudolenta o per avere effettuato operazioni o pagamenti fraudolenti; in tali situazioni, il debitore sarà liberato dalle passività solo nella misura in cui siano state soddisfatte nell'ambito del procedimento.
15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?
Dopo la chiusura di un procedimento di insolvenza, indipendentemente dal genere, un creditore non può più perseguire un debitore per i crediti sorti prima dell'avvio del procedimento.
Ciononostante i creditori possono comunque proporre un'istanza di recupero dell'intero valore dei crediti nei confronti di eventuali co-debitori e garanti del debitore.
16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?
Tutte le spese relative alle procedure istruite a norma di legge, incluse quelle riguardanti le notifiche, le citazioni e le comunicazioni di atti procedurali effettuate dall'amministratore giudiziario o dal liquidatore giudiziale, sono sostenute con i beni del debitore (articolo 39 della legge n. 85/2014). Se le risorse finanziare del debitore non sono sufficienti, sarà utilizzato il fondo di liquidazione (fondul de lichidare).
17 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?
L'amministratore giudiziario o il liquidatore giudiziale possono proporre un'azione dinanzi al giudice delegato per l'annullamento di operazioni e atti fraudolenti compiuti dal debitore a danno dei diritti dei creditori nei due anni precedenti l'avvio del procedimento.
Per restituire le attività trasferite o il valore di altre prestazioni fornite possono essere annullati i fatti e le operazioni seguenti:
a) gli atti di trasferimento a titolo gratuito, portati a termine nei due anni precedenti l'avvio del procedimento; sono escluse le erogazioni per fini umanitari;
b) le operazioni in cui quanto dato al debitore è chiaramente superiore a quanto ricevuto, effettuate nei sei mesi precedenti l'avvio del procedimento;
c) gli atti eseguiti nei due anni precedenti l'avvio del procedimento con l'intento, di tutte le parti, di impedire che i beni siano reclamati dai creditori o di danneggiare i diritti di questi ultimi in altro modo;
d) gli atti di trasferimento di proprietà a un creditore per soddisfare un debito precedente, o a vantaggio di tale creditore, realizzati nei sei mesi precedenti l'avvio del procedimento, se l'importo ottenibile dal creditore in caso di liquidazione del debitore è inferiore al valore dell'atto di trasferimento della proprietà;
e) l'istituzione di un diritto di prelazione per un credito chirografario nei sei mesi precedenti l'avvio del procedimento;
f) il pagamento anticipato dei debiti nei sei mesi precedenti l'avvio del procedimento, nel caso in cui il termine di esigibilità sarebbe stato successivo all'avvio del procedimento;
g) gli atti di trasferimento o di assunzione di obbligazioni da parte del debitore nei due anni precedenti l'avvio del procedimento, con l'intento di occultare o ritardare lo stato di insolvenza o di commettere frode a danno di un creditore.
È inoltre possibile annullare, recuperando in seguito i benefici, gli atti e le operazioni seguenti, se conclusi con persone aventi rapporti giuridici con il debitore, nei due anni precedenti l'avvio del procedimento:
a) atti conclusi con un socio accomandante (asociat comanditat) o con un socio che detiene almeno il 20 % del capitale della società o dei diritti di voto nell'assemblea generale dei soci, quando il debitore è una società in accomandita (societate comandită) o una società agricola (societate agricolă), una società in nome collettivo (societate în nume colectiv) o una società a responsabilità limitata (societate cu răspundere limitată);
b) atti conclusi con un membro o direttore, quando il debitore è un gruppo di interesse economico;
c) atti conclusi con un azionista che detiene almeno il 20 % delle azioni del debitore o dei diritti di voto nell'assemblea generale degli azionisti, quando il debitore è una società per azioni (societate pe acțiuni);
d) atti conclusi con un amministratore, un dirigente o un membro degli organi di controllo del debitore, quando il debitore è una cooperativa, una società per azioni o una società agricola;
e) atti conclusi con qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti una posizione di controllo sul debitore o sulla sua attività;
f) atti conclusi con un comproprietario o con una parte che condivide la proprietà di un bene comune;
g) atti conclusi con i coniugi e i familiari per legami di consanguineità o di matrimonio fino al quarto grado di parentela incluso delle persone fisiche elencate ai punti da a) a f).
L'amministratore giudiziario o il liquidatore giudiziale possono proporre ricorso per l'annullamento di atti fraudolenti compiuti dal debitore a danno dei creditori entro un anno dal termine stabilito per la preparazione della loro prima relazione, ma non oltre 16 mesi dall'avvio del procedimento. Se l'azione è accolta, le parti si ritroveranno nella posizione precedente e gli obblighi esistenti alla data del trasferimento saranno registrati nuovamente.
Il comitato dei creditori o un creditore che detiene oltre il 50 % del valore dei crediti iscritti nella massa fallimentare possono provvedere a proporre l'azione dinanzi al giudice delegato laddove l'amministratore o il liquidatore non lo facciano.
Non è possibile proporre un'azione di annullamento contro un atto costitutivo (act de constituire) o contro un atto di trasferimento della proprietà a norma della legge sulla proprietà se è concluso da un debitore nell'ambito della gestione ordinaria. Le istanze di annullamento di un atto costitutivo o di un atto di trasferimento di proprietà vengono inserite automaticamente nei registri pubblici pertinenti.
Per gli atti e le operazioni di cui sopra è prevista una presunzione semplice di frode a danno dei creditori.
Dopo l'avvio del procedimento di insolvenza, tutti gli atti, le operazioni e i pagamenti posti in essere dal debitore sono considerati nulli d'ufficio, tranne le operazioni necessarie per lo svolgimento delle attività correnti, quelle autorizzate dal giudice delegato o approvate dall'amministratore giudiziario.