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Insolvenza/fallimento

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Lussemburgo
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(in civil and commercial matters)

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Nel Granducato di Lussemburgo esistono diverse procedure concorsuali per insolvenza.

Due di queste procedure riguardano i commercianti (persone fisiche e giuridiche):

  1. La procedura fallimentare prevista dal Code de Commerce (codice di commercio) è una procedura finalizzata alla liquidazione del patrimonio del commerciante che è diventato insolvente e il cui credito risulta compromesso.
  2. La procedura di riorganizzazione giudiziaria è un meccanismo destinato a consentire a un'impresa in difficoltà finanziarie di riorganizzarsi per evitare il fallimento. Il suo scopo è preservare, sotto il controllo del giudice, la continuità della totalità o di una parte dei beni o delle attività dell'impresa.

L'avvio della procedura di riorganizzazione giudiziaria può avere lo scopo di:

  • ottenere una sospensione, per consentire la conclusione di una transazione amichevole;
  • ottenere il consenso dei creditori al piano di ristrutturazione;
  • consentire il trasferimento, disposto da una decisione giudiziaria, a uno o più terzi, della totalità o di una parte dei beni o delle attività.

Hanno accesso alla procedura di riorganizzazione giudiziaria:

  • le persone giuridiche commerciali;
  • le società civili;
  • le persone fisiche che esercitano un'attività commerciale; e
  • gli artigiani.

Esistono infine procedure concorsuali per insolvenza specifiche applicabili a notai, istituti di credito, compagnie assicurative e organismi di investimento collettivo (non saranno tuttavia presentate in questa scheda, trattandosi di procedure destinate esclusivamente a una categoria professionale o a un settore d'attività).

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

1. Faillite

La procedura fallimentare può essere avviata mediante dichiarazione di fallimento del debitore, mediante citazione di uno o più creditori o con procedura d'ufficio.

La dichiarazione di fallimento deve essere effettuata dal commerciante presso la cancelleria del tribunale circoscrizionale, sezione commerciale, del suo domicilio o della sua sede sociale. Tale dichiarazione deve essere effettuata entro un mese dal momento in cui sono soddisfatte le condizioni del fallimento.

Se un creditore o più creditori del debitore commerciante decidono di procedere mediante citazione per fallimento, devono ricorrere a un ufficiale giudiziario che, mediante atto di notificazione, ordina al commerciante di comparire entro 8 giorni (citazione a data fissa) dinanzi al tribunale circoscrizionale, sezione commerciale, ai fini della decisione sul merito della citazione per fallimento.

La procedura fallimentare può essere aperta anche d'ufficio in base alle informazioni a disposizione del tribunale. In tal caso, il tribunale deve convocare il fallito in camera di consiglio, attraverso la cancelleria, per ascoltarlo sulla sua situazione.

Prima di dichiarare il fallimento del commerciante, il tribunale circoscrizionale, sezione commerciale, deve verificare se la persona o la società in questione soddisfa le tre condizioni di seguito indicate:

  • status di commerciante: persona fisica che esercita come professione abituale (a titolo principale o accessorio) atti che la legge considera di natura commerciale (ad esempio gli atti di cui all'articolo 2 del codice di commercio) o persona giuridica costituita in una delle forme societarie previste dalla legge modificata del 10 agosto 1915 sulle società commerciali (come società anonima, società a responsabilità limitata, società cooperativa ecc.);
  • cessazione dei pagamenti: la cessazione dei pagamenti presuppone che siano rimasti insoluti debiti certi, liquidi ed esigibili (come stipendi, previdenza sociale ecc.) e che non siano sufficienti i debiti a termine o condizionali e le obbligazioni naturali; e
  • compromissione del credito: il commerciante non riesce più a ottenere credito dalle banche o dai suoi fornitori o creditori.

Se il rifiuto o l'impossibilità di saldare un solo debito certo, liquido ed esigibile (indipendentemente dall'importo) costituisce di norma una condizione sufficiente per decretare lo stato di cessazione dei pagamenti, un problema temporaneo di liquidità non implica invece lo stato di fallimento, sempreché il commerciante riesca a procurarsi il credito necessario per proseguire la propria attività e onorare i propri impegni.

2. Riorganizzazione giudiziaria

La procedura di riorganizzazione giudiziaria è avviata quando il debitore stesso presenta una domanda al tribunale circoscrizionale, sezione commerciale. Si tratta pertanto di una procedura volontaria. Tuttavia, la riorganizzazione giudiziaria mediante trasferimento disposto con decisione giudiziaria può essere imposta al debitore a seguito di una richiesta del procuratore dello Stato, della citazione di un creditore o di qualsiasi persona avente interesse ad acquisire tutto o parte dell'impresa.

Le condizioni per l'avvio di una procedura di riorganizzazione giudiziaria sono le seguenti:

  • Status di commerciante o artigiano: la procedura di riorganizzazione giudiziaria è aperta a commercianti, artigiani e società commerciali.
  • Minaccia alla continuità dell'impresa o difficoltà finanziaria: l'impresa deve trovarsi in una situazione di difficoltà finanziaria che potrebbe condurre alla cessazione dei pagamenti. La difficoltà finanziaria deve essere sufficientemente grave da giustificare un intervento giudiziario, ma l'impresa deve ancora avere una possibilità di risanamento.
  • Stato di fallimento: l'esistenza di uno stato di fallimento non impedisce l'avvio o il proseguimento di una riorganizzazione giudiziaria. Un'impresa in stato di fallimento può prendere in considerazione una ristrutturazione ed evitare in tal modo la liquidazione totale.
  • Precedente procedura di riorganizzazione: se il debitore ha già beneficiato di una riorganizzazione giudiziaria negli ultimi tre anni, una nuova procedura è possibile solo se persegue l'obiettivo di trasferire in tutto o in parte, con decisione giudiziaria, i beni o le attività dell'impresa.

3. Sovraindebitamento

La situazione di sovraindebitamento delle persone fisiche è caratterizzata dalla manifesta impossibilità del debitore domiciliato nel Granducato di Lussemburgo di far fronte a tutti i suoi debiti non professionali esigibili e maturandi, nonché all'impegno di garantire o pagare in solido il debito di un imprenditore individuale o di una società se non è stato di fatto o di diritto dirigente di quest'ultima.

La procedura di regolamento collettivo dei debiti è costituita da 3 fasi:

  • il regolamento convenzionale, che ha luogo dinanzi alla Commission de médiation en matière de surendettement (commissione di mediazione in materia di sovraindebitamento);
  • il risanamento giudiziario, che ha luogo dinanzi al giudice di pace del domicilio del debitore sovraindebitato;
  • il "ristabilimento personale", detto "fallimento civile", che ha luogo davanti al giudice di pace del debitore sovraindebitato.

Si noti che la fase del ristabilimento personale, che è subordinata alle altre due fasi della procedura di regolamento collettivo dei debiti, può essere avviata solo quando il debitore sovraindebitato si trova in una situazione irrimediabilmente compromessa, caratterizzata dall'impossibilità di eseguire:

  • le misure del piano di regolamento convenzionale, oppure
  • le misure proposte dalla commissione di mediazione nell'ambito del regolamento convenzionale, e
  • le misure previste nell'ambito della procedura di risanamento giudiziario.

Va inoltre osservato che le domande di ammissione alla procedura di regolamento convenzionale dei debiti devono essere rivolte al presidente della commissione di mediazione.

Il modulo relativo alla domanda di ammissione alla procedura di regolamento convenzionale dei debiti può essere scaricato dal sito Internet http://www.justice.public.lu/fr/index.html al seguente indirizzo:

https://justice.public.lu/fr/creances/surendettement.html

I creditori del debitore sovraindebitato sono inoltre tenuti a dichiarare i loro crediti al Service d'information et de conseil en matière de surendettement (Servizio di informazione e consulenza in materia di sovraindebitamento). Il modulo relativo alla dichiarazione dei crediti può essere scaricato dal sito Internet www.justice.public.lual seguente indirizzo:

https://justice.public.lu/fr/creances/surendettement.html

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

1. Fallimento

A decorrere dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il fallito viene privato a tutti gli effetti della facoltà di amministrare tutti i suoi beni, così come dei beni che dovessero spettargli dopo la pronuncia della suddetta sentenza.

Detta privazione si applica a tutti i beni, sia mobili che immobili. Questo meccanismo mira a tutelare gli interessi dei creditori esistenti che insieme compongono la massa fallimentare.

In generale, il curatore si reca nei locali del fallito per fare un inventario dei beni ivi presenti. A tale proposito il curatore deve garantire che venga fatta una distinzione tra i beni appartenenti in fine al fallito e quelli sui quali i terzi possono far valere diversi diritti reali.

Il curatore provvede poi, nell'ambito del realizzo dei beni mobili e immobili, a vendere gli eventuali beni del fallito nel migliore interesse della massa fallimentare. Per la cessione di questi beni, il curatore necessita dell'autorizzazione giudiziaria del tribunale. I beni mobili e immobili devono essere venduti in base alle forme previste dal codice di commercio e i proventi devono essere accreditati sul conto bancario aperto a nome della procedura concorsuale per insolvenza.

2. Sovraindebitamento

Il giudice provvede a far stilare un bilancio della situazione economica e sociale del debitore, a far verificare i crediti e a far valutare gli elementi dell'attivo e del passivo.

Dopo aver dichiarato l'apertura della procedura di ristabilimento personale e l'esistenza di beni da liquidare, il giudice provvede alla liquidazione giudiziaria del patrimonio del debitore.

Il giudice di pace si pronuncia sulle eventuali contestazioni di crediti e ordina la liquidazione del patrimonio personale del debitore. Ne sono esclusi solo la mobilia indispensabile alla vita quotidiana e i beni non professionali, essenziali all'esercizio della sua attività professionale. Nell'ambito della procedura di ristabilimento personale, la liquidazione giudiziaria del patrimonio del debitore sovraindebitato viene effettuata conformemente all'obiettivo di legge, ossia il risanamento della situazione finanziaria del debitore, consentendo a quest'ultimo e alla sua comunità domestica di condurre una vita dignitosa.

Durante l'intero periodo di liquidazione, i diritti e le azioni del debitore sul patrimonio dello stesso sono esercitati da un liquidatore nominato dal giudice.

Il liquidatore dispone di un periodo di 6 mesi per vendere i beni del debitore in via bonaria o per organizzare una vendita forzata.

Sono di seguito illustrati gli effetti della procedura di ristabilimento personale:

  • se l'attivo realizzato a seguito della liquidazione giudiziaria dei beni è sufficiente a soddisfare i creditori: il giudice chiude il procedimento;
  • se l'attivo realizzato a seguito della liquidazione giudiziaria dei beni non è sufficiente a soddisfare i creditori: il giudice chiude il procedimento per insufficienza dell'attivo;
  • se il debitore non possiede altro se non la mobilia indispensabile alla vita quotidiana e i beni non professionali essenziali all'esercizio della sua attività professionale: il giudice chiude il procedimento per insufficienza dell'attivo;
  • se l'attivo è costituito esclusivamente da beni privi di valore commerciale o i cui costi di vendita sarebbero palesemente sproporzionati rispetto al loro valore venale: il giudice chiude il procedimento per insufficienza dell'attivo.

La chiusura per insufficienza dell'attivo ha l'effetto di cancellare tutti i debiti non professionali del debitore.

Sono tuttavia esclusi dalla cancellazione dei debiti non professionali del debitore:

  • i debiti che il garante o il coobbligato ha pagato al posto del debitore;
  • i debiti di cui all'articolo 46 della legge, vale a dire la rata corrente dei debiti alimentari e le compensazioni pecuniarie concesse alle vittime di atti intenzionali di violenza per le lesioni personali subite.

I debiti di cui all'articolo 46 della legge possono tuttavia essere cancellati se il creditore interessato ha espresso il consenso alla remissione, alla rinegoziazione del rimborso o alla cancellazione dei debiti in questione.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

1. Fallimento

A decorrere dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il fallito viene privato a tutti gli effetti della facoltà di amministrare tutti i suoi beni, come pure dei beni che dovessero eventualmente spettargli.

Una volta pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento, l'amministrazione dei beni viene affidata a un curatore.

Se il fallito è una persona giuridica, la massa fallimentare è costituita dall'insieme dell'attivo e del passivo senza tenere conto dei diritti vantati dai soci in quanto tali.

I curatori saranno scelti tra le persone che offrono le maggiori garanzie in termini di intelligenza e fedeltà della loro gestione.

In pratica, i giudici del tribunale circoscrizionale, sezione commerciale, scelgono i curatori a partire dall'elenco degli avvocati. Il tribunale può anche nominare notai o esperti contabili/revisori dei conti, ove ciò si riveli necessario nell'interesse del fallimento.

Come in tutti i procedimenti che riguardano commercianti, la competenza in materia di fallimento spetta al tribunale circoscrizionale, sezione commerciale.

Il tribunale di commercio pronuncia la sentenza dichiarativa di fallimento, determina la data di cessazione dei pagamenti, nomina i soggetti chiamati a intervenire - juge-commissaire (giudice delegato), curatore -, fissa la data di dichiarazione dei crediti e la data di chiusura del verbale di verifica dei crediti e pronuncia la chiusura della procedura di fallimento.

L'amministrazione dei beni è affidata a un curatore designato dal tribunale e incaricato di realizzare i beni del debitore e di ripartirne i proventi tra i vari creditori, nel rispetto delle norme relative ai privilegi e alle garanzie reali.

Il giudice delegato è responsabile della supervisione delle operazioni, della gestione e della liquidazione del fallimento. Durante l'udienza il giudice delegato presenta una relazione in merito alle contestazioni che potrebbero scaturirne e ordina le misure urgenti necessarie ai fini della sicurezza e della conservazione dei beni della massa fallimentare. Il giudice delegato presiede inoltre le riunioni dei creditori del fallito.

Dal momento in cui viene pronunciato il fallimento, il commerciante fallito viene privato della facoltà di amministrare i suoi beni e non può più effettuare pagamenti, operazioni e altri atti su tali beni.

2. Riorganizzazione giudiziaria

Nell'ambito di una riorganizzazione giudiziaria, è nominato un mandatario giudiziario (mandataire de justice), su richiesta del debitore, laddove ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi della riorganizzazione. Una volta in carica, le sue attribuzioni possono variare a seconda delle esigenze specifiche del debitore e della decisione del tribunale. Il suo ruolo può limitarsi alla semplice assistenza nella gestione oppure estendersi alla preparazione e alla facilitazione di un accordo. Nel quadro di una riorganizzazione giudiziaria mediante trasferimento disposto con decisione giudiziaria, il mandatario giudiziario è responsabile dell'organizzazione e dell'esecuzione del trasferimento in nome e per conto del debitore. Poiché ogni situazione è unica, le responsabilità del mandatario giudiziario sono adattate alle circostanze e alle esigenze del debitore.

Può essere nominato un amministratore provvisorio qualora sia constatata la colpa grave e manifesta del debitore o di uno dei suoi organi, su richiesta di qualsiasi terzo interessato o del procuratore dello Stato. Il suo ruolo consiste in tal caso nel sostituire la direzione dell'impresa e nel garantirne la gestione per l'intera durata della sospensione.

Il debitore, dal canto suo, svolge un ruolo proattivo avviando la procedura, elaborando e attuando il piano di riorganizzazione e collaborando, nel contempo, con i creditori e le autorità giudiziarie per ripristinare la salute finanziaria dell'impresa.

3. Sovraindebitamento

Per quanto riguarda gli obblighi del debitore e l'effetto che l'avvio della procedura di regolamento collettivo dei debiti ha sul suo patrimonio, occorre notare che il debitore è vincolato a un obbligo di buona condotta.

Durante il periodo di buona condotta, il debitore è tenuto a:

  • collaborare con le autorità e gli organi coinvolti nel procedimento accettando di comunicare spontaneamente qualsiasi informazione riguardante il suo patrimonio, i suoi redditi e debiti e gli eventuali cambiamenti nella propria situazione;
  • esercitare, per quanto possibile, un'attività remunerata corrispondente alle sue facoltà;
  • non aggravare il suo stato di insolvenza e agire lealmente per ridurre i debiti;
  • non favorire un creditore, ad eccezione dei creditori di alimenti per le rate correnti, dei locatori per le rate correnti del canone di affitto relativo a un alloggio corrispondente alle necessità di base del debitore, dei fornitori di servizi e prodotti essenziali a una vita dignitosa e dei creditori per la rata corrente relativa a un procedimento esecutivo promosso contro il debitore per il pagamento del risarcimento danni concesso a seguito di atti intenzionali di violenza per lesioni fisiche subite;
  • rispettare gli impegni assunti nell'ambito del procedimento.

Esistono due tipi di procedure a seconda che ci si trovi nella fase convenzionale o nella fase giudiziaria.

La fase del regolamento convenzionale dei debiti ha luogo dinanzi alla commissione di mediazione. Costituita da membri nominati dal ministro, la commissione di mediazione ha un presidente e un segretario e si riunisce almeno una volta a trimestre. Per essere ammessi alla commissione di mediazione, i candidati devono presentare, tra le altre cose, un estratto del casellario giudiziale e, una volta nominati, hanno l'obbligo legale di informare il ministro di qualsiasi procedimento penale o condanna nei loro confronti, in modo che sia possibile provvedere alla loro sostituzione. I membri della commissione di mediazione ricevono un'indennità di 10 euro a seduta, mentre l'indennità del presidente è di 20 euro.

La commissione di mediazione si pronuncia in particolare sull'ammissione delle domande alla procedura e sull'ammissibilità delle dichiarazioni di credito e approva o modifica i progetti dei piani di regolamento convenzionale che le vengono sottoposti, previa istruzione da parte del Servizio di informazione e consulenza in materia di sovraindebitamento (in seguito il "servizio").

Se entro massimo sei mesi dalla decisione di ammissione della commissione il piano proposto non è stato accettato dalle parti interessate, la commissione stila un verbale di insolvenza in cui si constata il fallimento della procedura di regolamento convenzionale. Entro due mesi dalla pubblicazione del verbale di insolvenza nel registro, il debitore può avviare una procedura di risanamento giudiziario dinanzi al giudice di pace del proprio domicilio. Se il debitore non presenta ricorso entro il termine stabilito, non può avviare una nuova procedura di regolamento collettivo dei debiti prima che siano trascorsi due anni dalla pubblicazione del verbale di insolvenza nel registro.

Se viene avviata la fase di risanamento giudiziario, le parti sono convocate dinanzi al giudice di pace, il quale può esigere dalle stesse la trasmissione di tutti i documenti o elementi che consentano di stabilire l'entità del patrimonio del debitore (attivo e passivo).

In base agli elementi presentatigli, il giudice stabilisce un piano di risanamento con misure volte a mettere il debitore nella condizione di far fronte ai propri impegni.

Il piano di risanamento stabilito dal giudice ha una durata massima di sette anni e può essere dichiarato estinto in un numero limitato di casi (in particolare se il debitore non ha rispettato gli obblighi impostigli dal piano di risanamento).

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

1. Riorganizzazione giudiziaria

Nell'ambito della riorganizzazione, è possibile prevedere che i crediti sospesi (crediti soggetti a sospensione) non possano essere compensati con debiti che il creditore potrebbe vantare nei confronti dell'impresa dopo l'omologazione del piano di riorganizzazione.

Tuttavia, questa regola prevede alcune eccezioni. Non si applica ai crediti connessi (crediti collegati fra loro, ad esempio nell'ambito dello stesso contratto o della medesima transazione) o ai crediti che, in virtù di un accordo precedente all'avvio della procedura di riorganizzazione, potevano già essere compensati.

2. Fallimento

In materia fallimentare, è giurisprudenza consolidata che dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento non possano più essere effettuate compensazioni legali, giudiziarie o convenzionali, nemmeno tra crediti preesistenti, se fino a quel momento hanno disatteso uno dei tre requisiti di liquidità, esigibilità e fungibilità. Se, da un lato, la sentenza dichiarativa di fallimento può ostacolare l'attivazione della compensazione legale, dall'altro, non si può dedurre che ciò avverrebbe in modo assoluto o retroattivo. La sentenza di fallimento non compromette la compensazione legale se sussistevano le condizioni prima dell'apertura del fallimento. La Corte d'appello ha ritenuto che "il periodo sospetto non impedisce l'attivazione di questo tipo di compensazione. La compensazione legale è operata nonostante la cessazione dei pagamenti. Non è un atto del debitore, ma è operata a sua insaputa; l'articolo 445 del codice di commercio non la contempla".

Per quanto riguarda la compensazione giudiziaria, non può essere dichiarata dopo l'apertura di una procedura concorsuale. Può tuttavia avere luogo durante il periodo sospetto, a condizione che la sentenza che la pronuncia sia passata in giudicato (mezzi di ricorso scaduti). In tal caso, la compensazione può avere effetto solo dal giorno della sentenza.

Quanto alla compensazione convenzionale, ovviamente non può avere luogo dopo l'apertura di una procedura concorsuale né durante il periodo sospetto, in quanto l'articolo 445 del codice di commercio la considera un metodo di pagamento anomalo, sanzionato con una nullità di diritto [1].

Occorre tuttavia osservare che la legge del 5 agosto 2005 sulle garanzie finanziarie prevede specifiche eccezioni alle norme sopra descritte, ad esempio per gli accordi di compensazione eventualmente sottoscritti tra le parti nel giorno dell'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza (o anche dopo l'apertura, cfr. articoli 18 e seguenti della legge del 5 agosto 2005 sulle garanzie finanziarie).

[1] "La compensation comme garantie d'une créance sur un débiteur en faillite", Pierre HURT, J.T. 2010, pag. 30

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

1. Fallimento

Una delle prime difficoltà che il curatore fallimentare deve affrontare dopo l'apertura di un fallimento sono i contratti in essere, stipulati prima della dichiarazione di fallimento. A parte i contratti di lavoro che terminano a tutti gli effetti nel giorno della pronuncia del fallimento (articolo L-125, primo comma, del codice del lavoro), è tradizionalmente ammesso che i contratti in essere sussistono finché non vengono cessati dal curatore fallimentare.

Per decidere se dare o meno temporaneamente seguito a questi contratti, il curatore deve valutare gli interessi in gioco. In caso di presenza di clausole contrattuali che prevedono la risoluzione del contratto in caso di fallimento di una delle parti, occorre stabilire se il curatore intenda o meno contestare l'applicabilità di tali clausole (tenendo presente che la validità di queste clausole può essere oggetto di discussione; queste clausole sono, ad esempio, considerate nulle in Belgio in materia di locazione commerciale).

In ogni caso spetta di norma al solo curatore scegliere tra esecuzione e risoluzione dei contratti. In caso di contestazione dell'altro contraente che invoca la risoluzione automatica del contratto per fallimento, il curatore si espone ad azioni giudiziarie dall'esito incerto e a nuovi costi a carico della massa fallimentare [1].

2. Riorganizzazione giudiziaria

Quando si avvia una procedura di riorganizzazione giudiziaria, gli effetti sui contratti in essere sono disciplinati in modo da consentire il proseguimento dell'attività dell'impresa, affinché quest'ultima possa riorganizzarsi efficacemente durante l'intera durata della procedura.

Principio di continuità: in linea di massima, l'apertura di una procedura di riorganizzazione giudiziaria non comporta la risoluzione automatica dei contratti in essere. I contratti in essere continuano a esistere e il debitore può decidere unilateralmente se darvi esecuzione o meno laddove ciò sia essenziale ai fini della prosecuzione dell'attività dell'impresa durante la riorganizzazione.

Clausole penali: le clausole penali volte a coprire in maniera forfettaria i potenziali danni subiti a causa dell'inadempimento dell'impegno principale sono sospese durante il periodo di sospensione e fino alla completa attuazione del piano di riorganizzazione. Il creditore può tuttavia includere nei suoi crediti sospesi il danno effettivo subito a seguito dell'inadempimento dell'impegno principale.

Tutela dei lavoratori dipendenti: i contratti di lavoro non vengono risolti automaticamente con l'avvio della procedura di riorganizzazione. Tuttavia, nell'ambito del piano di riorganizzazione, può essere necessario procedere a licenziamenti per motivi economici o a modifiche delle condizioni di lavoro. Tali misure devono essere approvate dal tribunale e rispettare i diritti dei lavoratori dipendenti.

[1] Fonti: "Les procédures collectives au Luxembourg", Yvette HAMILIUS e Brice HELLINCKX (autori del 3° capitolo), Editions Larcier 2014, pag. 86.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

1. Fallimento

Durante la procedura di fallimento gli atti di esecuzione forzata nei confronti del commerciante e dei suoi beni vengono sospesi. Per contro, nessuno dei testi giuridici in vigore nel Granducato di Lussemburgo impedisce ai creditori di compiere atti volti a preservare l'integrità del patrimonio del loro debitore.

In tutti queste procedure il debitore non potrà più disporre liberamente dei propri beni. "Nel periodo tra la sentenza dichiarativa di fallimento e la chiusura dello stesso, nessuna azione legale può essere validamente promossa nei confronti del solo fallito sui beni oggetto di spossessamento" (Lux, 12 gennaio 1935, Pas. 14, pag. 27). "I creditori non garantiti e quelli che godono di un privilegio generale non sono ammessi, durante il fallimento, a citare il fallito e nemmeno il curatore per chiederne la condanna; possono agire solo attraverso la dichiarazione di credito o l'azione di ammissione per il riconoscimento del loro credito" (Cass. 13 novembre 1997, Pas. 30, pag. 265)

Tuttavia, in alcuni casi, gli atti di disposizione possono ancora essere effettuati con il consenso della persona delegata dal tribunale circoscrizionale, sezione commerciale (in materia di sospensione dei pagamenti o di gestione controllata).

Infine la sentenza dichiarativa di fallimento rende esigibili i debiti non maturati e viene sospeso il decorso degli interessi.

2. Riorganizzazione giudiziaria

Divieto temporaneo di realizzo dei beni mobili o immobili: per la durata della sospensione, le azioni individuali volte a far valere crediti sospesi non possono essere esercitate o intentate contro i beni mobili o immobili del debitore.

3. Sovraindebitamento

In materia di regolamento collettivo dei debiti, la decisione di ammissione della domanda del debitore da parte della commissione comporta a tutti gli effetti la sospensione dei provvedimenti esecutivi sui beni di quest'ultimo, ad eccezione dei provvedimenti relativi alle obbligazioni alimentari, alla sospensione del decorso degli interessi e l'esigibilità dei debiti non maturati.

In caso di fallimento della fase convenzionale, il giudice di pace dinanzi al quale viene esperita la fase giudiziaria può sospendere i provvedimenti esecutivi alle stesse condizioni di cui sopra.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

1. Fallimento

I processi già in corso al momento dell'apertura della procedura concorsuale per insolvenza sono validamente proseguiti dal curatore fallimentare in quanto tale. L'attore o gli attori di questi procedimenti devono tuttavia regolarizzare la procedura facendo intervenire il curatore, che è l'unico a poter validamente rappresentare il debitore fallito.

In caso di condanna del debitore, il creditore o i creditori che hanno avviato azioni giudiziarie prima della messa in stato di fallimento ottengono un titolo di cui possono avvalersi nell'ambito della liquidazione del fallimento. L'esecuzione forzata di questo titolo non è tuttavia possibile se la sentenza dichiarativa di fallimento ha avuto l'effetto di privare il debitore della facoltà di amministrare tutti i suoi beni.

2. Riorganizzazione giudiziaria

Non appena viene depositata una richiesta di riorganizzazione giudiziaria, la legge prevede misure di protezione per concedere al debitore il tempo necessario per attuare una riorganizzazione efficace, senza subire immediatamente la pressione delle procedure fallimentari o dei pignoramenti, al fine di preservare la continuità dell'impresa. A tale scopo sono previste le seguenti misure:

Divieto di dichiarazione di fallimento: finché il tribunale non si è pronunciato sulla richiesta di riorganizzazione giudiziaria, il debitore non può essere dichiarato fallito, anche se è stata presentata l'istanza di fallimento o è stata avviata l'esecuzione. Per le società, ciò significa anche che non possono essere oggetto di scioglimento giudiziale né di scioglimento amministrativo senza messa in liquidazione.

Sospensione dei provvedimenti esecutivi: non può aver luogo alcuna realizzazione di beni mobili o immobili appartenenti al debitore a seguito dell'esercizio di un mezzo di esecuzione. Ciò significa che i creditori non possono pignorare e vendere i beni del debitore nel periodo in cui la richiesta di riorganizzazione giudiziaria è in fase di esame da parte del tribunale.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

1. Fallimento

I creditori vengono informati della messa in stato di fallimento del loro debitore attraverso la pubblicazione del fallimento in una o più testate giornalistiche distribuite in Lussemburgo. Dal canto loro, i creditori sono tenuti a depositare presso la cancelleria del tribunale circoscrizionale, sezione commerciale, la dichiarazione dei loro crediti con i rispettivi titoli, entro il termine fissato dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Il cancelliere ne dà atto e rilascia una ricevuta.

Le dichiarazioni di credito devono essere firmate e devono indicare, tra l'altro, il cognome, il nome, la professione e il domicilio dei creditori, l'importo e le cause del credito, nonché le garanzie o gli eventuali titoli ad esso associati. Dopo di che, in presenza del curatore, del debitore fallito e del giudice delegato, viene effettuata una verifica dei vari crediti dichiarati.

Nell'ambito di tale procedura i creditori possono, in caso di contestazioni, essere convocati per spiegare i dettagli del loro credito (come fondatezza e importo esatto) durante valutazioni in contraddittorio.

Se il curatore ha riscontrato la presenza di attivi che possono essere distribuiti tra i creditori, il curatore li convoca a una seduta di rendicontazione durante la quale possono prendere posizione sul progetto di distribuzione.

In caso di insufficienza dell'attivo, la procedura di fallimento viene dichiarata chiusa.

Quando il curatore non adempie i propri doveri in modo soddisfacente per i creditori, questi ultimi possono rivolgere le loro doglianze al giudice delegato che, ove necessario, provvede a sostituire il curatore.

2. Riorganizzazione giudiziaria

La partecipazione dei creditori a una procedura di riorganizzazione giudiziaria mediante accordo collettivo è un elemento chiave per la riuscita della riorganizzazione. Gli elementi fondamentali di tale partecipazione sono i seguenti:

  • Partecipazione alle trattative: i creditori partecipano alle trattative riguardanti i termini del piano di riorganizzazione o di ristrutturazione. Tale piano può includere proposte quali riduzioni del debito (cancellazione parziale), rimodulazione dei pagamenti o conversioni dei debiti in capitale proprio.
  • Voto del piano di riorganizzazione: i creditori hanno diritto di votare il piano di riorganizzazione proposto dal debitore. Per essere approvato, il piano deve ottenere, in genere, il consenso della maggioranza dei creditori, spesso in base alle categorie di crediti (creditori privilegiati, creditori chirografari ecc.). Le precise modalità riguardanti il voto e le maggioranze richieste possono variare in base al tipo di procedura.
  • Controllo dell'esecuzione del piano: quando il piano è stato approvato e omologato dal tribunale, i creditori hanno un diritto di controllo sulla sua esecuzione. Il commissario per la sospensione (commissaire au sursis) può essere incaricato di vigilare sulla corretta esecuzione del piano e di riferire ai creditori e al tribunale. In caso di inadempimento del piano da parte del debitore, i creditori possono chiedere l'intervento del tribunale.
  • Intervento in caso di difficoltà: in presenza di difficoltà durante l'esecuzione del piano, i creditori possono intervenire per chiedere modifiche al piano o, in casi gravi, la conversione della procedura di riorganizzazione in procedura di liquidazione giudiziaria.
  • Ricorsi e diritti di contestazione: i creditori possono proporre ricorso contro le decisioni che sarebbero sfavorevoli nei loro confronti, come la convalida di crediti contestati o l'omologazione del piano di riorganizzazione. Tali ricorsi devono essere proposti entro i termini e nelle forme previsti dalla legge.

Questi elementi mirano a garantire che i creditori abbiano voce in capitolo nella procedura di riorganizzazione mediante accordo collettivo e che i loro diritti siano tutelati, offrendo allo stesso tempo una possibilità di sopravvivenza all'impresa in difficoltà.

3. Sovraindebitamento

In un primo momento, durante la fase di regolamento convenzionale, i creditori sono tenuti a dichiarare il loro credito al Servizio di informazione e consulenza in materia di sovraindebitamento; dopo di che i creditori possono partecipare attivamente all'adozione di un progetto di regolamento convenzionale da parte del predetto Servizio.

Successivamente la commissione di mediazione in materia di sovraindebitamento convoca i creditori e presenta loro le proposte elaborate nell'ambito del regolamento convenzionale. Affinché il progetto di regolamento contrattuale possa essere accettato, deve aderirvi almeno il sessanta per cento dei creditori che con i loro crediti rappresentano il sessanta per cento della massa creditizia. Il silenzio dei creditori vale accettazione.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

I curatori fallimentari rappresentano sia il fallito sia la massa dei creditori di quest'ultimo; in questa duplice veste non solo sono incaricati dell'amministrazione dei beni del fallimento, ma sono anche autorizzati a seguire, come attori o convenuti, tutte le azioni volte a preservare l'attivo che deve fungere da garanzia per i creditori, oltre a ricostituire o incrementare tale attivo nell'interesse comune dei creditori (Corte d'appello, 2 luglio 1880, Pas. 2, pag. 49).

Il curatore esercita le azioni relative alla garanzia comune dei creditori, costituita dal patrimonio del fallito, ossia azioni volte alla ricostituzione, alla tutela o alla liquidazione di tale patrimonio (Corte d'appello, 25 febbraio 2015, Pas. 37, pag. 483).

Per quanto riguarda i contratti ancora in essere dopo la dichiarazione di fallimento, il curatore deve decidere se sia opportuno cessarli o se sia meglio, qualora permettano di svincolare attivi, continuare a eseguirli in vista della copertura successiva del passivo del fallito.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

1. Fallimento

Tutti i creditori devono effettuare la dichiarazione di credito, indipendentemente dalla natura del credito e dal fatto di beneficiare o meno di un privilegio. Sono esclusi da questa procedura i crediti della massa, ovvero quelli sorti successivamente e nell'interesse della procedura fallimentare (ad esempio spese del curatore, affitti maturati dopo la sentenza di fallimento, ecc.).

Per quanto riguarda i crediti della massa sorti dopo l'apertura della procedura di insolvenza e risultanti dalla gestione del fallimento o dalla prosecuzione di alcune attività dell'impresa fallita, questi crediti sono onorati in via prioritaria, prima che il resto dell'attivo sia distribuito tra i creditori nell'ambito della massa fallimentare. I crediti della massa sono quindi in ogni caso onorati in via prioritaria rispetto agli altri creditori.

2. Riorganizzazione giudiziaria

Nell'ambito della procedura di riorganizzazione giudiziaria, i crediti da insinuare al passivo del debitore sono quelli sorti prima dell'apertura della procedura di riorganizzazione giudiziaria. Il debitore deve allegare alla sua richiesta un elenco completo dei creditori sospesi riconosciuti o che si dichiarano tali, insieme al loro nome.

I crediti sorti dopo l'avvio della procedura di riorganizzazione giudiziaria, ovvero i crediti sorti durante la riorganizzazione giudiziaria, beneficiano in genere di un trattamento particolare. I crediti relativi alle prestazioni eseguite a favore del debitore durante la procedura di riorganizzazione giudiziaria, siano essi derivanti da nuovi impegni assunti dal debitore o da contratti in essere all'apertura della procedura, sono considerati "debiti della massa fallimentare" in caso di fallimento, liquidazione o trasferimento disposto da una decisione giudiziaria. Affinché tali crediti possano essere considerati debiti della massa fallimentare in una successiva procedura concorsuale, deve esistere uno stretto legame tra la fine della procedura di riorganizzazione giudiziaria e l'apertura della procedura concorsuale (come un fallimento). Si presume che tale legame esista se la procedura concorsuale è avviata entro 12 mesi dalla fine della riorganizzazione giudiziaria.

Ripartizione degli indennizzi: gli indennizzi richiesti dal creditore a seguito della cessazione di un contratto o della sua mancata esecuzione sono ripartiti proporzionalmente in funzione del loro legame con il periodo precedente o successivo all'avvio della procedura di riorganizzazione giudiziaria. Ciò significa che se un contratto viene risolto durante la procedura di riorganizzazione, la parte di indennizzo relativa al periodo successivo all'avvio della riorganizzazione sarà trattata in modo diverso rispetto a quella riguardante il periodo precedente.

Priorità di pagamento sui beni gravati da diritti reali: i crediti derivanti da prestazioni che hanno contribuito al mantenimento della garanzia o della proprietà (come i beni sui quali un creditore vanta un diritto reale) hanno la priorità nel pagamento. Ciò significa che il ricavato della vendita di questi beni sarà utilizzato in via prioritaria per rimborsare tali crediti specifici.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

1. Fallimento

Nell'ambito della procedura di fallimento, la sentenza di fallimento viene pubblicata con diversi mezzi (stampa, iscrizione al tribunale di commercio) in modo da consentire ai creditori del debitore fallito di essere informati sulla situazione e di rendere nota la propria esistenza (articolo 472 del codice di commercio).

In tal senso i creditori devono presentare una dichiarazione di credito alla cancelleria del tribunale circoscrizionale, sezione commerciale, e depositare gli opportuni titoli giustificativi (articolo 496 del codice di commercio).

Il modulo che consente ai creditori di presentare la dichiarazione di credito è disponibile online al seguente indirizzo: https://justice.public.lu/fr/creances/declaration-creance.html

I crediti vengono verificati dal curatore incaricato della liquidazione del fallimento, il quale può eventualmente contestarli (articolo 500 del codice di commercio).

Qualsiasi credito dichiarato che venga contestato è rinviato dinanzi a un giudice.

Tuttavia, se le contestazioni rientrano, per la loro natura, nella competenza di un organo giurisdizionale diverso dal tribunale circoscrizionale, sezione commerciale, esse saranno rinviate al giudice competente a decidere nel merito. Nel frattempo, il tribunale circoscrizionale, sezione commerciale, resta competente, ai sensi dell'articolo 504, a determinare l'importo fino al quale il creditore contestato potrà partecipare alle deliberazioni.

2. Riorganizzazione giudiziaria

Il debitore deve allegare alla sua richiesta un elenco completo dei creditori sospesi riconosciuti o che si dichiarano tali, compresi il nome, l'indirizzo e l'importo del loro credito, con l'indicazione specifica dello status di creditore sospeso straordinario e dei beni gravati da una garanzia reale mobiliare o da un'ipoteca o che sono di proprietà del creditore.

Obbligo di informativa: il debitore deve informare individualmente ciascun creditore della sentenza entro 14 giorni dalla pronuncia della stessa. In questo modo si garantisce che tutti i creditori siano informati della situazione e possano agire di conseguenza.

Consultazione dell'elenco dei creditori: i creditori hanno il diritto di consultare l'elenco dei creditori depositato presso la cancelleria, conformemente alle disposizioni previste dalla legge. Tale elenco contiene i dettagli di tutti i crediti nei confronti dell'impresa, consentendo così ai creditori di verificare la propria posizione.

Diritto di contestazione: ogni creditore o soggetto che si dichiara tale può contestare l'importo o la classificazione del suo credito indicata dal debitore. Ciò include la contestazione della categoria (ordinaria o straordinaria) alla quale il creditore è stato assegnato dal debitore.

Procedura di contestazione: se permane un disaccordo tra il creditore e il debitore, la controversia può essere sottoposta al tribunale che ha avviato la procedura di riorganizzazione giudiziaria.

Modifica dei crediti: su richiesta congiunta del creditore e del debitore, il tribunale può modificare l'importo o la classificazione del credito inizialmente stabiliti dal debitore. Tale decisione è notificata al creditore dalla cancelleria.

Termine per la contestazione: se il creditore non presenta la propria contestazione dinanzi al tribunale un mese prima dell'udienza, si presuppone che accetti l'importo proposto dal debitore e può votare solo per tale importo.

Contestazione dell'elenco dei creditori: qualsiasi credito sospeso inserito nell'elenco ufficiale dei crediti può essere contestato da qualsiasi interessato. L'azione è promossa contro il debitore e il creditore il cui credito è contestato. Il tribunale, previa relazione del giudice delegato (juge délégué), sente le parti interessate e decide in merito alla contestazione.

Competenza del tribunale: se la contestazione eccede la competenza del tribunale che conosce della riorganizzazione, quest'ultimo può stabilire in via provvisoria l'importo e la qualità del credito per le operazioni di riorganizzazione giudiziaria, nell'attesa della decisione nel merito da parte del tribunale competente. Se la decisione sulla contestazione non può essere pronunciata in tempi rapidi, il tribunale può anche stabilire in via provvisoria l'importo e la qualità del credito. La sentenza che fissa in via provvisoria l'importo e la qualità del credito non è impugnabile, pertanto non può essere contestata.

Modifica in caso di necessità: su richiesta del debitore o di un creditore, il tribunale può modificare, in qualsiasi momento e in caso di necessità assoluta, la sua decisione sull'importo e la qualità di un credito sospeso, sulla base di nuovi elementi.

Aggiornamento dell'elenco dei creditori: il debitore deve correggere o completare, se del caso, l'elenco dei creditori, e depositarlo presso la cancelleria prima dell'udienza prevista. Il cancelliere provvede quindi a notificare tali modifiche ai creditori interessati.

3. Procedura di sovraindebitamento:

Entro un mese dalla pubblicazione a registro dell'avviso di regolamento collettivo dei debiti, i creditori del debitore sovraindebitato sono tenuti a dichiarare i propri crediti al Servizio di informazione e consulenza in materia di sovraindebitamento.

La dichiarazione di credito viene redatta conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento granducale del 17 gennaio 2014 recante esecuzione della legge dell'8 gennaio 2013 sul sovraindebitamento.

Il modulo relativo alla dichiarazione dei crediti può essere scaricato dal sito Internet www.justice.public.lual seguente indirizzo: https://justice.public.lu/fr/creances/surendettement.html

È la commissione di mediazione ad analizzare l'ammissibilità delle dichiarazioni di credito.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

Il principio fondamentale che domina il diritto fallimentare è che ogni creditore deve ricevere una quota identica, proporzionale all'ammontare del proprio credito.

Alcuni creditori che godono di una garanzia o di un privilegio vengono pagati in via prioritaria.

I creditori privilegiati devono essere classificati in base a un ordine legale di carattere pubblico (locatori immobiliari, creditori ipotecari, creditori garantiti da pegno su avviamento commerciale e soprattutto l'Erario in senso lato).

In genere il curatore fa riferimento agli articoli da 2096 a 2098 e agli articoli 2101 e 2102 del codice civile.

Il curatore deve effettuare verifiche caso per caso, basandosi sulle disposizioni legali e sulla giurisprudenza.

L'attivo netto a favore dei creditori non garantiti viene ripartito tra loro in modo proporzionale, conformemente all'articolo 561, primo comma del codice di commercio.

Una volta che il curatore conosce l'importo degli onorari fissati dal tribunale, che ha classificato i creditori privilegiati e che conosce l'importo ancora da ripartire tra i creditori non garantiti, provvede a redigere un progetto di ripartizione dell'attivo che sottopone preventivamente al giudice delegato. Ai sensi dell'articolo 533 del codice di commercio, il curatore invita tutti i creditori a mezzo raccomandata alla seduta di rendicontazione, allegando all'avviso di convocazione una copia del progetto di ripartizione dell'attivo.

Il fallito deve essere convocato tramite ufficiale giudiziario o attraverso la pubblicazione in un giornale lussemburghese.

A meno che la seduta di rendicontazione del curatore non dia luogo a contestazioni da parte di un creditore, il curatore sottopone alla firma del giudice delegato e del cancelliere il verbale di seduta redatto in base al progetto di ripartizione dell'attivo.

Ultimata la rendicontazione, il curatore provvede a pagare i creditori.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

1. Fallimento

In caso di fallimento, una volta effettuati i pagamenti, il curatore fallimentare può presentare istanza di chiusura, la quale sarà seguita da una sentenza di chiusura che, come il nome stesso indica, pone fine alla procedura fallimentare.

In virtù dell'articolo 586 del codice di commercio, il fallito che abbia pagato integralmente in capitale, interessi e spese tutte le somme dovute può ottenere la riabilitazione presentando domanda in tal senso alla Cour supérieure de justice (Corte superiore di giustizia).

2. Riorganizzazione giudiziaria

La procedura di riorganizzazione giudiziaria mediante accordo collettivo può essere chiusa in presenza di più condizioni, di solito in funzione della riuscita o del fallimento della riorganizzazione. Le condizioni principali sono le seguenti:

Piena esecuzione del piano di riorganizzazione: la procedura può essere chiusa quando il piano di riorganizzazione giudiziaria è stato eseguito con successo. Ciò significa che le misure previste per ristrutturare l'impresa e rimborsare i creditori sono state attuate in conformità con il piano approvato dal tribunale e accettato dai creditori.

Mancata esecuzione o fallimento del piano: se il piano di riorganizzazione non può essere eseguito o se l'impresa non riesce a rispettare gli impegni assunti nell'ambito di tale piano, la procedura di riorganizzazione giudiziaria può essere chiusa. In tal caso, la procedura può essere convertita in liquidazione giudiziaria, se la situazione finanziaria dell'impresa non le consente di proseguire l'attività.

Rinuncia o ritiro del debitore: il debitore può chiedere la chiusura della procedura di riorganizzazione se ritiene che la prosecuzione della stessa non sia più necessaria o di essere riuscito a ripristinare la propria situazione finanziaria senza bisogno di far continuare la procedura.

Pagamento integrale dei creditori: la chiusura può intervenire anche se il debitore riesce a rimborsare integralmente i creditori interessati dalla procedura, compresi i crediti sorti prima e dopo l'avvio della procedura di riorganizzazione.

Assenza di prospettive di riorganizzazione: se, in seguito ad un'analisi, la riorganizzazione dell'impresa risulta manifestamente impossibile, il tribunale può decidere di chiudere la procedura per avviare una procedura di liquidazione giudiziaria.

Effetti della chiusura della procedura di riorganizzazione giudiziaria

La chiusura della procedura di riorganizzazione giudiziaria comporta diversi effetti giuridici ed economici sia per il debitore che per i creditori:

Revoca delle misure di sospensione: la chiusura della procedura mette fine alle misure di protezione di cui beneficiava il debitore, tra cui la sospensione delle azioni esecutive individuali e il divieto di pignoramento. I creditori riacquistano quindi il diritto di agire individualmente nei confronti del debitore per recuperare i loro crediti, fatti salvi eventuali accordi o moratorie previsti nell'ambito del piano di riorganizzazione.

Restituzione della gestione: se la direzione dell'impresa era stata affidata a un amministratore provvisorio, la chiusura della procedura comporta la restituzione della gestione al debitore.

Cessazione degli effetti del piano di riorganizzazione: se il piano di riorganizzazione è stato pienamente eseguito, la chiusura conferma che gli impegni assunti in tale contesto sono stati rispettati e che i creditori interessati dal piano non possono più richiedere pagamenti supplementari per i crediti trattati nel quadro della procedura.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

1. Fallimento

Dopo la chiusura della procedura concorsuale per insolvenza, in caso di presenza di attivi, i creditori ottengono l'intero importo del loro credito o una frazione di quest'ultimo, conformemente alle condizioni di ripartizione stabilite nella sentenza di chiusura.

I creditori possono anche promuovere un'azione ai sensi degli articoli 1382 e 1383 del codice civile per impegnare la responsabilità di diritto comune dei dirigenti del fallito o promuovere un'azione basata sull'articolo 441, nono comma, e l'articolo 710, sedicesimo comma, della legge sulle società commerciali (responsabilità degli amministratori e dei gerenti nell'ambito dell'esecuzione delle loro funzioni).

2. Riorganizzazione giudiziaria

Se la procedura di riorganizzazione giudiziaria è stata chiusa per effetto dell'esecuzione positiva del piano di riorganizzazione:

Pagamento dei crediti secondo il piano: i creditori conservano il diritto di ricevere i pagamenti conformemente ai termini del piano di riorganizzazione. Se il piano prevede una dilazione dei pagamenti, cancellazioni del debito o altre modalità, i creditori devono rispettare tali termini.

Recupero dei crediti residui: se il piano non prevedeva la cancellazione totale del credito, i creditori possono continuare a recuperare gli importi residui secondo il calendario fissato dal piano di riorganizzazione.

Ricorso limitato: i creditori che hanno accettato o che sono stati costretti ad accettare, per effetto della decisione del tribunale, il piano non possono agire nei confronti del debitore per l'importo dei crediti che è stato annullato o ridotto ai sensi del piano. Essi possono esigere solo quanto previsto dal piano.

Diritti in caso di fallimento della riorganizzazione e conversione in liquidazione giudiziaria

Se la procedura di riorganizzazione è stata chiusa a causa del fallimento del piano e della conversione in liquidazione giudiziaria:

Partecipazione alla liquidazione: i creditori hanno il diritto di partecipare alla procedura di liquidazione che segue la conversione. Essi devono insinuare i loro crediti in questa nuova procedura, se non lo hanno già fatto.

Classificazione dei crediti: i crediti saranno classificati e soddisfatti in base al loro grado di priorità, nel rispetto dei privilegi e delle garanzie. I creditori privilegiati, come i creditori ipotecari o i dipendenti, saranno pagati in via prioritaria con il ricavato della liquidazione dei beni.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

1. Fallimento

Le spese relative alla citazione per fallimento rientrano tra le spese della massa.

Trattandosi di spese sorte nell'interesse della procedura fallimentare, vengono pagate con gli attivi del fallimento prima che il curatore proceda alla distribuzione del resto dell'attivo tra i vari creditori.

Gli articoli 1 e 2 della legge del 29 marzo 1893 sull'assistenza giudiziaria e sulla procedura a debito definiscono le spese che possono scaturire dalle formalità rese necessarie dalla procedura di insolvenza e stabiliscono l'ordine di pagamento in caso di insufficienza dell'attivo.

Il tribunale circoscrizionale competente definisce gli onorari del curatore in base al regolamento granducale del 18 luglio 2003.

Al curatore spetta il compito di presentare al tribunale circoscrizionale, sezione commerciale, la nota delle spese e degli onorari in base ai beni recuperati.

Secondo l'articolo 536-1, comma 2, del codice di commercio, le spese e gli onorari dei fallimenti chiusi per insufficienza dell'attivo sono anticipati dall'Administration de l'Enregistrement (amministrazione di registro) in base alle condizioni stabilite dalla legge del 29 marzo 1893 sull'assistenza giudiziaria e sulla procedura a debito.

2. Riorganizzazione giudiziaria

La responsabilità principale dei costi e delle spese della procedura di riorganizzazione giudiziaria ricade sul debitore, vale a dire l'impresa in difficoltà.

Onorari dei mandatari giudiziari: gli onorari dei mandatari giudiziari, quali l'amministratore giudiziario, il commissario per la sospensione o il liquidatore, sono a carico del debitore. Tali costi sono fissati, di norma, dal tribunale e sono pagati in via prioritaria sui beni del debitore.

Spese legali: le spese legali, compresi i costi relativi alle udienze e alle decisioni giudiziarie, e gli altri oneri giudiziari, sono anch'essi a carico del debitore.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

1. Fallimento

La sentenza dichiarativa di fallimento può fissare il periodo della cessazione dei pagamenti del fallito a una data anteriore a quella della sentenza dichiarativa di fallimento. Tale data non può tuttavia essere anteriore di oltre 6 mesi alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Al fine di salvaguardare gli interessi dei creditori, il periodo intercorrente tra la cessazione dei pagamenti e la sentenza dichiarativa è detto "periodo sospetto".

Alcuni atti compiuti durante questo periodo e che potrebbero essere tali da compromettere i diritti dei creditori sono nulli e privi di effetti. Si tratta in particolare di:

  • qualsiasi atto relativo a beni mobili o immobili ceduti dal fallito gratuitamente o a titolo oneroso quando il prezzo di vendita è palesemente troppo basso rispetto al valore del bene in questione;
  • qualsiasi pagamento effettuato in contanti o mediante cessione, vendita, compensazione o altro per debiti non ancora scaduti;
  • qualsiasi pagamento per debiti scaduti, effettuato con modalità diverse dai contanti e dai titoli di credito;
  • qualsiasi ipoteca o altri diritti reali concessi dal debitore per debiti contratti prima della cessazione dei pagamenti.

Per altri atti il principio di nullità non è invece automatico.

Alcuni pagamenti effettuati dal fallito per debiti scaduti possono essere annullati, così come qualsiasi altro atto oneroso commesso durante il periodo sospetto, ove risulti che i terzi che hanno ricevuto i pagamenti o che hanno trattato con il fallito erano a conoscenza del suo stato di cessazione dei pagamenti.

Quando un creditore sa che il suo debitore non è in grado di onorare i propri impegni non deve cercare di essere privilegiato a scapito della massa dei creditori.

I diritti ipotecari e di privilegio acquisiti in modo valido possono essere iscritti fino al giorno della sentenza dichiarativa di fallimento. Per contro, le iscrizioni effettuate nei 10 giorni precedenti il periodo di cessazione dei pagamenti, o successivamente, possono essere dichiarate nulle se sono trascorsi più di 15 giorni tra la data dell'atto costitutivo dell'ipoteca e la data dell'iscrizione.

Infine, tutti gli atti o pagamenti effettuati in frode dei creditori - ovvero effettuati dal debitore con la consapevolezza del danno che avrebbero causato al creditore (ad esempio riducendo la massa fallimentare, non rispettando il grado dei crediti, ecc.) - sono considerati nulli indipendentemente dalla data in cui sono stati compiuti.

La nozione di periodo sospetto non si applica ai contratti di garanzia finanziaria, come pure in caso di crediti futuri ceduti a società veicolo per la cartolarizzazione.

2. Sovraindebitamento

Il giudice può all'occorrenza designare persone incaricate di prestare assistenza da un punto di vista sociale, educativo o di gestione delle finanze, al fine di garantire che la parte di reddito del debitore non destinata al rimborso dei debiti sia utilizzata per gli scopi cui è riservata.

Nell'esercizio delle loro funzioni, queste persone sono abilitate ad adottare qualsiasi misura volta a evitare che questa parte di reddito sia sottratta al suo scopo naturale o che siano lesi gli interessi della comunità domestica del debitore.

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