1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)
In Estonia è possibile presentare una domanda di rettifica o revoca del titolo esecutivo europeo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento ai sensi dell'articolo 447 e dell'articolo 6191, commi 3 e 4 del codice di procedura civile.
2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)
In Estonia, alle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, è possibile presentare una domanda conformemente all'articolo 415 del codice di procedura civile.
3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del regolamento l'Estonia accetta i certificati in inglese o in estone o una loro traduzione in queste due lingue.
4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)
L'autorità di cui all'articolo 25 è il tribunale della regione di Harju (Harju maakohus).