1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)
- Nel caso di sentenze e di transazioni dinanzi a un giudice, nonché di accordi in materia di obbligazioni alimentari di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b): la domanda per la revoca o la rettifica di un certificato di titolo esecutivo europeo dev'essere presentata all'autorità giudiziaria o amministrativa che ha emesso il certificato (articolo 419, commi 1 e 2 del Codice di esecuzione austriaco (Exekutionsordnung)).
- Nel caso di atti pubblici esecutivi (Notariatsakte): una domanda di rettifica dev'essere presentata al notaio che ha redatto l'atto pubblico oppure, se non è possibile, al funzionario responsabile ai sensi degli articoli 119 e 146 del Codice dei notai austriaco (Notariatsordnung). Sulla base del diritto processuale, il giudice competente a pronunciarsi sulle domande di opposizione all'esecutività di un atto notarile ha il potere di revocare la certificazione rilasciata dal notaio (articolo 419, paragrafo 3, del codice austriaco dell'esecuzione forzata).
2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)
- Nel caso in cui l'atto sia stato debitamente notificato: una domanda di remissione in termini: (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) relativamente agli effetti del mancato rispetto del termine ai fini della contestazione della domanda o per non essere stato presente a un'udienza.
- Nel caso in cui il documento non sia stato debitamente notificato: nel caso di decisioni soggette a un procedimento "ad una fase", come ad esempio un decreto ingiuntivo: (Zahlungsbefehl) o l'intimazione di pagamento di una cambiale (Wechselzahlungsauftrag); un' istanza di rinnovo di notifica (Antrag auf neuerliche Zustellung); nel caso di una sentenza in contumacia, di un appello (Berufung) e nel caso di altre decisioni pronunciate in contumacia, o di un ricorso n base a motivi di diritto (Rekurs).
3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)
Il tedesco è la lingua accettata conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c).
Oltre alla lingua ufficiale (il tedesco), è possibile utilizzare l'ungherese dinanzi ai tribunali distrettuali di Oberpullendorf e Oberwart; lo sloveno può essere utilizzato dinanzi ai tribunali distrettuali di Ferlach, Eisenkappel e Bleiburg e il croato dinanzi ai tribunali di Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf e Oberwart.
4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)
- Nel caso di accordi su obbligazioni alimentari come quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b): l'autorità amministrativa con la quale l'accordo è stato concluso.
- Nel caso di atti pubblici esecutivi: - il notaio che ha redatto l'atto pubblico o, se ciò non è possibile il funzionario responsabile ai sensi degli articoli 119 e 146 del Codice dei notai austriaco. Tutti i notai sono elencati sul sito web dell'Ordine dei notai austriaco all'indirizzo http://www.notar.at/.