1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in caso di errore materiale o di revoca, o di emissione illegittima del titolo, la domanda di rettifica del titolo esecutivo va presentata al direttore della cancelleria del tribunale che ha emesso il titolo.
Il rigetto di una domanda di rettifica o di revoca può essere oggetto di impugnazione, con atto presentato al presidente del tribunale.
2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)
La procedura di riesame di cui all’articolo 19 rappresenta la procedura ordinaria applicabile alle decisioni adottate dal tribunale che ha emesso il titolo esecutivo originario.
3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)
Le lingue accettate per la registrazione dei titoli esecutivi europei inviati dai creditori alle autorità francesi sono il francese, l’inglese, il tedesco, l’italiano e lo spagnolo.
4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)
Le autorità di cui all’articolo 25 del regolamento sono il notaio o la persona giuridica titolare dell’ufficio notarile che conservano la copia dell'atto ricevuto.