1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)
Le procedure di rettifica sono le stesse cui fanno riferimento le norme di procedura civile. Il certificato di titolo esecutivo europeo può essere rettificato in caso di errore di forma o di discrepanze tra la sentenza e il certificato.
2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)
Qualsiasi procedura di revisione della sentenza può essere registrata conformemente alle norme di procedura civile e, ai sensi dell'ordinanza 48, tutte le domande devono essere presentate per iscritto e sono trasmesse alle parti interessate almeno quattro giorni prima della data dell'udienza. Per la presentazione della domanda si può utilizzare il modulo di cui all'allegato VI del regolamento.
3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)
Greco e inglese
4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)
Non applicabile. Nel sistema giuridico cipriota non vi sono documenti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 del regolamento.