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Titolo esecutivo europeo

Paesi Bassi
Paesi Bassi
Flag of Netherlands

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Netherlands
Recognising and enforcing judgements in civil and commercial matters - European enforcement order
* mandatory input

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

A norma dell’articolo 8 della legge di attuazione in materia di titolo esecutivo europeo, è possibile chiedere il riesame della decisione riguardante un credito incontestato. Se, ai termini del paragrafo 3 del suddetto articolo 8, il riesame è subordinato alla presentazione di un’istanza scritta, si applicano l’articolo 261 e seguenti del Codice di procedura civile.

Articolo 8 della legge di attuazione in materia di titolo esecutivo europeo

1. Nel caso di una decisione riguardante un credito non contestato ai sensi del regolamento, il debitore può presentare domanda di riesame, in base ai motivi indicati all’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento, presso il tribunale che ha pronunciato la decisione.

2. Se la decisione consiste in una sentenza, la domanda di riesame va presentata in forma di ricorso in oppugnazione, ai sensi dell’articolo 146 del Codice di procedura civile.

3. Se la decisione consiste in un’ordinanza, la domanda di riesame va effettuata in forma d’istanza scritta.

4. Le domande di riesame devono essere presentate:

a) nei casi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, entro quattro settimane dalla data alla quale la decisione è stata notificata al debitore;

b) nei casi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, entro quattro settimane dalla data alla quale non sussistono più le circostanze ivi menzionate.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Le lingue accettate ai fini dell’articolo 20 del regolamento sono l’olandese od ogni altra lingua che il debitore comprenda.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

L’autorità designata dai Paesi Bassi per certificare come TEE un documento autentico, ai fini dell’articolo 25 del regolamento, è il magistrato competente per le misure interlocutorie presso il tribunale della località in cui ha sede il notaio che ha stilato il documento autentico.

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