1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)
Dopo aver esaminato una causa, il tribunale di primo grado può rettificare o revocare il certificato di titolo esecutivo europeo relativo a un credito non contestato (articolo 619, paragrafo 4, del codice di procedura civile).
2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)
Il debitore può sottoporre alla Corte suprema di cassazione una domanda di riesame della decisione ai sensi dell'artico 19 del regolamento. La Corte esaminerà la domanda conformemente al capo 24 del codice di procedura civile, intitolato «Revoca delle decisioni giudiziarie definitive».
3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)
La repubblica di Bulgaria sceglie la lingua bulgara.
4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)
L'autorità competente è la giurisdizione nel cui territorio l'atto è emesso (articolo 619, paragrafo 1, del codice di procedura civile).