1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)
La rettifica e la revoca dei certificati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 805/2004 sono effettuate presentando una richiesta esplicita alla cancelleria dell'autorità giurisdizionale d'origine utilizzando il formulario standard di cui all'allegato VI del regolamento, conformemente alla prassi amministrativa.
2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)
La procedura di riesame della decisione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento è conforme alle norme previste dal nuovo codice di procedura civile per i mezzi di ricorso ordinari e straordinari in materia civile e commerciale.
3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)
Il Lussemburgo accetta il tedesco e il francese secondo le procedure del regolamento (CE) n. 805/2004.
4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)
Il Lussemburgo dichiara che le autorità di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 805/2004 sono i notai nominati con decreto granducale per esercitare le funzioni di notaio nel Granducato di Lussemburgo.
A norma dell'articolo 25, paragrafo 1, i notai che hanno redatto l'atto pubblico relativo a un credito esecutivo possono rilasciare il certificato che attesta lo status di titolo esecutivo europeo utilizzando il formulario standard di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 805/2004.