Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5
      
      
        
                In Lithuania le misure di protezione rientranti nel campo di applicazione del regolamento sono disposte dal giudice. I certificati ai sensi dell’articolo 5 del regolamento sono emessi dal giudice che ha ordinate la misura di protezione.
        
            Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura
      
      
        
                In Lituania gli ufficiali giudiziari sono competenti a eseguire misure di protezione rientranti nel campo di applicazione del suddetto regolamento. Se l’ufficiale giudiziario è ostacolato nell’eseguire misure di protezione rientranti nel campo di applicazione del regolamento, ha il diritto di chiedere l’intervento delle forze di polizia inteso a rimuovere eventuali impedimenti all’esecuzione.
        
            Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1
      
      
        
                Le misure di protezione rientranti nel campo di applicazione del regolamento sono adeguate dall’ufficiale giudiziario che esegue la misura di protezione in conformità con l’articolo 11, paragrafo 1.
        
            Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13
      
      
        
                Le domande di diniego del riconoscimento o, se pertinenti, dell’esecuzione di una misura di esecuzione devono essere trasmesse alla corte d’appello lituana.
        
            Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1
      
      
        
                Le translitterazioni o le traduzioni richieste ai sensi del regolamento per comunicare con le competenti autorità lituane devono essere redatte nella lingua ufficiale della Repubblica di Lituania, vale a dire in lituano.