Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5
Per disporre una misura di protezione (a seconda dell'oggetto della causa nel cui ambito è stato richiesto un provvedimento in tal senso) sono competenti: il tribunale della famiglia, il tribunale del lavoro o il pubblico ministero, con un controllo a posteriori del tribunale della famiglia o del tribunale della gioventù.
Il cancelliere capo del tribunale che ha emesso il provvedimento di protezione, o eventualmente il pubblico ministero è competente per il rilascio del certificato.
Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura
Il pubblico ministero del luogo in cui la persona protetta è o sarà iscritta all'anagrafe, o in cui ha o fisserà la residenza abituale.
Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1
Il pubblico ministero del luogo in cui la persona protetta è o sarà iscritta all'anagrafe, oppure ha o avrà la sua residenza abituale. Tale provvedimento può essere impugnato mediante ricorso dinanzi al tribunale di primo grado, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5.
Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13
Il tribunale di primo grado.
Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1
In base alle lingue ufficiali del luogo di esecuzione, conformemente al diritto nazionale belga, sono accettate le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, in francese, neerlandese e/o tedesco.