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Nel campo della giustizia civile, sulla base di un accordo reciproco con il Regno Unito, il portale e-Justice conserverà le informazioni relative al paese fino alla fine del 2026.

Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

Scozia
Scozia
Flag of Scotland

Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini

Scozia

Misure di protezione all'estero (ossia ordinate nel Regno Unito per essere riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro dell'UE)

Qualsiasi richiedente (o destinatario) di una misura di protezione nazionale nell'ambito del regolamento può chiedere all'organo giurisdizionale che l'ha emessa un certificato di misura di protezione nel quadro del presente regime, per estendere la protezione a un altro Stato membro dell'UE. In Scozia questi organi giurisdizionali sono:

  • la Court of Session;
  • la sheriff court.

Se le condizioni sono soddisfatte, l'organo giurisdizionale emette un certificato nella forma prescritta (standard in tutta l'UE) alla persona protetta/al richiedente. La persona protetta può inoltre chiedere che l'organo giurisdizionale fornisca una traduzione del certificato.

L'organo giurisdizionale notifica alla "persona che causa il rischio" che è stato emesso un certificato (e che questo è valido in tutta l'UE). Non è prevista la possibilità di appello contro l'emissione del certificato, anche se è possibile chiederne la rettifica o la revoca.

Il certificato significa che alla persona protetta è riconosciuta la misura protetta e, se necessario, questa è esecutiva in qualsiasi altro Stato membro (ad eccezione della Danimarca che non è vincolata dal regolamento).

È possibile richiedere il certificato UE all'organo giurisdizionale che ha emesso la misura di protezione interna.

Riconoscimento ed esecuzione di una misura di protezione estera (nel Regno Unito da un altro Stato membro)

Una misura di protezione emessa in un altro Stato membro è automaticamente riconosciuta senza che sia richiesta una procedura speciale ed è esecutiva senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. Non occorre presentarla all'organo giurisdizionale affinché sia riconosciuta.

Se la persona protetta chiede un "adeguamento degli elementi di fatto" (ad esempio, un nuovo indirizzo) della misura di protezione e/o chiede l'esecuzione della misura qualora si sia verificata una presunta violazione, può presentare domanda alla Court of Session o alla sheriff court competenti in materia.

Questi organi giurisdizionali possono adeguare la misura di conseguenza (se richiesto). La persona che causa il rischio è informata degli adeguamenti apportati (e delle sanzioni in caso di violazione).

Questi organi giurisdizionali possono eseguire la misura di protezione, trattandola come un'ordinanza restrittiva emessa da un organo giurisdizionale scozzese.

La persona che causa il rischio può adire uno di questi organi giurisdizionali per rifiutarsi di riconoscere o di eseguire la misura di protezione estera, ma i motivi per cui l'organo giurisdizionale può accogliere la richiesta sono specifici e limitati; le misure dovrebbero essere manifestamente contrarie all'ordine pubblico o inconciliabili con una decisione nazionale.

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5

Scozia

  • La Court of Session
  • La sheriff court

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Scozia

  • La Court of Session
  • La sheriff court

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1

Scozia

  • La Court of Session
  • La sheriff court

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13

Scozia

  • La Court of Session
  • La sheriff court

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1

L'inglese in tutti gli organi giurisdizionali del Regno Unito.

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