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Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

Croazia
Croazia
Flag of Croatia

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Croatia
Procedure transfrontaliere europee — misure di protezione europee in materia civile
* campo obbligatorio

Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini

Ai sensi della legge sulla (protezione dalla) violenza domestica (Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji), il reo di violenza domestica può essere sanzionato e condannato a pene detentive; inoltre, in aggiunta alle misure di protezione previste dalla legge sui reati minori (Prekršajni zakon), possono essere imposte al reo le misure di protezione seguenti:

1. trattamento psicosociale obbligatorio;

2. un'ingiunzione che vieti al reo di avvicinarsi alla vittima di violenza domestica, molestarla o perseguitarla (stalking);

3. allontanamento dal domicilio comune;

4. trattamento obbligatorio per abuso di sostanze.

L'organo giurisdizionale può imporre d'ufficio misure di protezione oppure su richiesta di un richiedente autorizzato, della vittima o dell'istituto croato del lavoro sociale (Hrvatski zavod za socijalni rad). Le misure di protezione quali il divieto di avvicinare, seguire e molestare le vittime di violenza domestica e l'allontanamento dal domicilio comune, possono essere imposte dal giudice prima di avviare un procedimento per reati minori, su richiesta della vittima o di un altro richiedente autorizzato, se sussiste un rischio diretto per l'incolumità della vittima o dei suoi familiari o di un membro del nucleo familiare comune.

Ai sensi dell'articolo 65 del codice penale (Kazneni zakon), l'organo giurisdizionale può imporre misure preventive al reo: trattamento psichiatrico obbligatorio, trattamento obbligatorio per abuso di sostanze, trattamento psicosociale obbligatorio, ingiunzione che vieti al reo di svolgere determinate mansioni o attività, ingiunzione che vieti al reo di guidare un veicolo a motore, divieto di avvicinamento, di molestia o di persecuzione, allontanamento dal domicilio comune, divieto di accesso a Internet e sorveglianza al termine dell'esecuzione della pena e divieto di detenere o acquisire animali.

Se esistono motivi ragionevoli di ritenere che una persona abbia commesso un reato, il giudice e il procuratore (državni odvjetnik) possono anche, conformemente all'articolo 98 del codice di procedura penale (Zakon o kaznenom postupku), imporre misure di controllo in presenza, quali: divieto di avvicinamento a una determinata persona, divieto di stabilire o mantenere contatti con una determinata persona, divieto di perseguitare o molestare la vittima o un'altra persona e/o allontanamento dal domicilio della vittima.

In caso di reato afferente alla violenza domestica nei confronti delle donne o della violenza domestica o della violenza nei confronti di una persona della cerchia relazionale del reo, prima di decidere in merito alle misure di controllo in presenza, il giudice e il procuratore sentono la vittima al fine di accertare se esista un rischio per la sua sicurezza personale o di una persona della sua cerchia e la vittima ha il diritto di opporsi alla decisione relativa a tali misure.

Ai sensi dell'articolo 130, sesto comma, della legge sui reati minori, se è probabile che sia stato commesso un reato minore afferente alla violenza domestica, gli agenti di polizia possono emettere sulla scena del reato una misura cautelare che vieti alla persona ragionevolmente sospettata di violenza domestica di frequentare un luogo o una zona specifici, di avvicinarsi a una determinata persona o di stabilire o mantenere contatti con essa. Tale misura può essere imposta per un periodo di durata fino a 8 giorni, durante il quale la polizia può chiedere al giudice di prorogare la misura.

Regolamentazione relativa all'adozione di misure di protezione che vietino al reo di avvicinarsi, molestare o perseguitare la vittima di violenze domestiche e di allontanamento dal domicilio comune (Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih mjera zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji te mjere udaljenja iz zajedničkog kućanstva) (Narodne Novine, NN; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, n. 28/19)

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5

Le misure di protezione sono stabilite in conformità delle disposizioni della legge sui reati minori e della legge sulla (protezione dalla) violenza domestica.

I tribunali municipali, che sono competenti per i casi di reati minori, possono imporre misure di protezione su richiesta della persona esposta alla violenza domestica, della polizia oppure d'ufficio.

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Le autorità dinanzi alle quali in Croazia può essere invocata una misura di protezione imposta in un altro Stato membro sono le seguenti:

direzioni di polizia competenti nel luogo di residenza permanente o temporanea della persona protetta sul territorio della Repubblica di Croazia.

Le autorità competenti per l'esecuzione di tale misura in Croazia sono le seguenti:

direzioni di polizia competenti nel luogo di residenza permanente o temporanea della persona protetta sul territorio della Repubblica di Croazia, in conformità dell'articolo 3 della legge che attua il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (Zakon o provedbi Uredbe (UE) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima).

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1

I tribunali municipali, che sono competenti per i casi di reati minori, sono competenti anche per l'adeguamento delle misure di protezione sulla base del luogo di residenza permanente o temporanea della persona protetta sul territorio della Repubblica di Croazia, in conformità dell'articolo 4 della legge che attua il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13

Gli organi giurisdizionali a cui deve essere presentata la domanda di diniego del riconoscimento sono i tribunali municipali competenti a trattare i casi di reati minori sulla base del luogo di residenza permanente o temporanea della persona protetta sul territorio della Repubblica di Croazia, in conformità dell'articolo 5 della legge che attua il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.

Organi giurisdizionali a cui deve essere presentata la domanda di diniego dell'esecuzione:

tale eventualità non è applicabile nella Repubblica di Croazia, poiché anche una persona che costituisce un rischio può presentare una domanda di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione di una misura di protezione al tribunale municipale competente per i reati minori. Una domanda di diniego dell'esecuzione di una misura di protezione non può essere presentata come ricorso indipendente.

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1

La lingua croata, ai sensi dell'articolo 6 della legge che attua il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.

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