Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini
Non pertinente .
In Spagna non esistono ordinanze di protezione come quelle definite nel regolamento 606/2013 e pertanto non vi sono autorità giudiziarie competenti per l'emissione di queste ordinanze e i relativi certificati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento.
Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5
Non pertinente.
In Spagna non esistono ordinanze di protezione come quelle definite nel regolamento 606/2013 e pertanto non vi sono autorità competenti per l'emissione di queste ordinanze e i relativi certificati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento.
Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura
L'organo giurisdizionale di primo grado o nel caso lo Juzgado de Familia (il tribunale in materia di cause di diritto di famiglia) del domicilio della vittima.
Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1
L'organo giurisdizionale di primo grado o nel caso lo Juzgado de Familia (il tribunale in materia di cause di diritto di famiglia) del domicilio della vittima.
Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13
Audiencia Provincial (organo giurisdizionale della provincia)
Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1
Spagnolo.