Poiché la dimensione degli scambi internazionali e dei viaggi si allarga, aumenta anche il rischio che un'impresa o un privato possa essere parte in una controversia con elementi internazionali. Questi ultimi potrebbero essere presenti in quanto le parti hanno cittadinanza diversa o perché le parti risiedono in paesi diversi o perché si tratta di un contratto riguardante un'operazione che si svolge all'estero.
Nel caso in cui sorga una controversia, non è sufficiente stabilire quale organo giurisdizionale abbia la giurisdizione per trattare la causa ed emettere la sentenza; occorre anche stabilire quale legge sarà applicabile per pronunciarsi sul merito.
Infine, se il diritto estero è applicabile a una causa, il suo contenuto deve essere stabilito con la maggior certezza del diritto possibile. Per assistere gli organi giurisdizionali le parti e i loro legali, una convenzione internazionale ha istituito una cooperazione fra gli Stati contraenti (tutti i paesi dell'UE hanno ratificato la convenzione, fatta eccezione per l'Irlanda): la convenzione europea del 7 giugno 1968 nel campo dell'informazione sul diritto estero. Consultare la pagina web del CdE sulla convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero e il relativo protocollo addizionale.
La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (RGE-civile) può inoltre assistere gli organo giurisdizionali e le autorità giudiziarie per reperire il contenuto della normativa estera, attraverso le informazioni sul diritto nazionale contenute nelle schede informative elaborate dalla RGE-civile o l'assistenza dei punti di contatto nazionali della rete.
Infine, la scheda informativa sulla legislazione nazionale può essere consultata per una panoramica delle varie fonti della legge nei diversi Stati membri.
Per maggiori informazioni si prega di selezionare il paese cliccando sulla relativa bandiera nazionale.