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Il procedimento europeo per controversie di modesta entità costituisce per le parti un’alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri. La sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.
Sono stati elaborati moduli standard per il procedimento per controversie di modesta entità e sono disponibili qui in tutte le lingue. Per dare avvio al procedimento occorre compilare il “modulo A”. Ad esso vanno allegati tutti i documenti ritenuti pertinenti, come ricevute, fatture ecc.
Il modulo A deve essere inviato all’organo giurisdizionale competente. Ricevuto il modulo di richiesta, l’organo giurisdizionale deve compilare la parte del “modulo di replica”. Entro 14 giorni dal ricevimento del modulo di domanda, l’organo giurisdizionale dovrebbe trasmetterne copia, unitamente al modulo di replica, al convenuto. Il convenuto deve rispondere entro 30 giorni, compilando la relativa parte del modulo di replica. Entro 14 giorni l’autorità giudiziaria deve inviare all’attore copia dell’eventuale replica.
Entro 30 giorni dal ricevimento dell’(eventuale) replica del convenuto, l’organo giurisdizionale deve emettere una sentenza sulla controversia di modesta entità o richiedere ulteriori informazioni in forma scritta da ciascuna delle parti, ovvero ordinare la comparizione delle parti ad un’udienza. In caso di udienza non è necessario essere rappresentati da un avvocato e se il giudice dispone di apparecchiature adeguate l’audizione va effettuata mediante videoconferenza o teleconferenza.
Il certificato rilasciato dall’organo giurisdizionale (che deve eventualmente essere tradotto nella lingua dell’altro Stato membro) unito a una copia della sentenza, rendono quest’ultima esecutiva in tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea senza ulteriori formalità. L’unico motivo per cui l’esecuzione in un altro Stato membro può essere rifiutata è l’incompatibilità con un’altra sentenza pronunciata nell’altro Stato membro tra le stesse parti. L’esecuzione avviene in conformità delle norme e procedure nazionali dello Stato membro in cui la sentenza deve essere eseguita.
Link correlati
Regolamento (CE) n. 861/2007 - testo consolidato del 14 giugno 2017 (1848 Kb)
Guida per gli utenti al Procedimento europeo per le controversie di modesta entità (1822 Kb)
Infografica per i consumatori (102 Kb)
Opuscolo per i professionisti del diritto (553 Kb)
Opuscolo per le imprese (234 Kb)
Toolkit Web - informazioni sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità
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Pagine correlate:
- Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità
- Moduli relativi al controversie di modesta entità
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