1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità
Le norme procedurali nazionali applicabili ai procedimenti giudiziari in materia civile sono stabilite nel codice di procedura civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik).
A norma dell'articolo 403 del codice di procedura civile, il giudice, con il consenso delle parti, può pronunciarsi su una causa senza tenere udienza.
A norma dell'articolo 404 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che una causa avente ad oggetto una somma di denaro sia trattata in forma scritta se l'importo oggetto della domanda principale non supera 4 500 EUR e l'importo complessivo oggetto della causa, comprese le domande accessorie, non supera 8 000 EUR.
A norma dell'articolo 405 del codice di procedura civile, il giudice esercita un equo potere discrezionale e può trattare una causa ricorrendo alla procedura semplificata, nel rispetto dei soli principi generali di procedura previsti dal codice, se la causa ha ad oggetto una somma di denaro e se l'importo oggetto della domanda principale non supera 3 500 EUR e l'importo complessivo oggetto della causa, comprese le domande accessorie, non supera 7 000 EUR.
Su richiesta dell'attore, una causa avente ad oggetto un'obbligazione di pagamento di una somma di denaro derivante da una cambiale o da un assegno o una misura di esecuzione forzata conseguente a un'ipoteca, a un'ipoteca navale o a una garanzia registrata è trattata mediante procedura documentale se tutti gli elementi a sostegno della domanda possono essere provati mediante documenti e se i documenti necessari sono allegati all'atto di citazione o se l'attore li presenta entro il termine stabilito dal giudice.
1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore
1.2 Se le parti acconsentono, il giudice può disporre che una causa sia trattata in forma scritta, a prescindere dal tipo e dal valore della causa.
Il giudice può disporre la trattazione della causa in forma scritta senza il consenso delle parti se la causa ha ad oggetto una somma di denaro e se l'importo oggetto della domanda principale non supera 4 500 EUR e l'importo complessivo oggetto della causa, comprese le domande accessorie, non supera 8 000 EUR.
Il ricorso alla procedura semplificata è possibile se la causa ha ad oggetto una somma di denaro e se l'importo oggetto della domanda principale non supera 3 500 EUR e l'importo complessivo oggetto della causa, comprese le domande accessorie, non supera 7 000 EUR.
Se una causa avente ad oggetto un'obbligazione di pagamento di una somma di denaro derivante da una cambiale o da un assegno o una misura di esecuzione forzata conseguente a un'ipoteca, a un'ipoteca navale o a una garanzia registrata è trattata mediante procedura documentale, non si applica alcuna soglia di valore.
1.2 Applicazione del procedimento
Le domande nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità possono essere presentate al giudice per via elettronica o tramite un fornitore di servizi postali. Le domande possono essere presentate per via elettronica tramite il sistema informativo predisposto a tal fine (fascicolo elettronico pubblico (Avalik e-toimik), https://www.e-toimik.ee/) o inviando un'e-mail all'apposito indirizzo di posta elettronica. I dati di contatto degli organi giurisdizionali estoni sono disponibili sul sito web del sistema giudiziario. 
 Le domande devono essere firmate dal mittente. Le domande presentate per via elettronica devono recare la firma digitale del mittente o essere state inviate con una modalità altrettanto sicura, che consenta l'identificazione del mittente. Le domande possono essere presentate per via elettronica anche mediante fax o con altre modalità che consentano di conservare traccia scritta dell'invio, a condizione che il documento originale sia trasmesso al giudice senza ritardi. In caso di ricorso alla procedura semplificata, il giudice può derogare alle prescrizioni di legge relative alle modalità di presentazione delle domande.
Quando dispone la trattazione della causa in forma scritta con il consenso delle parti a norma dell'articolo 403 del codice di procedura civile, il giudice fissa quanto prima il termine per la presentazione delle domande e dei documenti, stabilisce la data di pubblicazione della sentenza e ne informa le parti. Le parti possono revocare il proprio consenso alla trattazione della causa in forma scritta solo se la situazione procedurale cambia in modo significativo. Se una parte non comunica al giudice il proprio consenso alla trattazione in forma scritta, si presume che desideri che la causa sia trattata oralmente.
A norma dell'articolo 404 del codice di procedura civile, quando dispone la trattazione in forma scritta di una causa avente ad oggetto una somma di denaro, il giudice fissa il termine per la presentazione delle domande e dei documenti, stabilisce la data di pubblicazione della sentenza e ne informa le parti. Il giudice può modificare il termine ove ciò sia giustificato da un cambiamento della situazione procedurale. Il giudice revoca la decisione di trattare una causa in forma scritta se ritiene che sia essenziale che una parte compaia di persona per illustrare i fatti alla base della propria domanda. Se una parte lo richiede, sarà sentita anche nel caso in cui sia stata disposta la trattazione della causa in forma scritta.
A norma dell'articolo 405, comma 3, del codice di procedura civile, il giudice può trattare una causa ricorrendo alla procedura semplificata senza dover emettere un provvedimento specifico a tal fine. Nell'esercizio di un equo potere discrezionale, quando tratta una causa mediante la procedura semplificata il giudice osserva solo i principi procedurali generali. Nell'ambito della procedura semplificata, il giudice garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e dei diritti procedurali essenziali delle parti e, se una parte lo richiede, sarà sentita. Non è necessario fissare un'udienza a tal fine. Tuttavia le parti devono essere informate del loro diritto di essere sentite dal giudice. Il giudice ha la facoltà, ma non l'obbligo, di ricorre alla procedura semplificata.
Nel trattare una causa ricorrendo alla procedura semplificata, il giudice può, tra l'altro:
- registrare gli atti processuali solo nella misura in cui lo ritiene necessario e privare le parti del diritto di opporsi a tale registrazione;
- fissare termini diversi da quelli previsti dalla legge;
- riconoscere anche persone non menzionate dalla legge come rappresentanti contrattuali di una parte in causa;
- derogare alle prescrizioni di legge relative alle modalità di produzione e assunzione delle prove e ammettere prove che non sono state prodotte sotto giuramento, comprese dichiarazioni delle parti in causa;
- derogare alle prescrizioni di legge relative alla notificazione degli atti processuali e alle modalità di presentazione dei documenti da parte delle parti in causa, tranne che per quanto riguarda la notificazione dell'atto di citazione al convenuto;
- disporre che una fase preliminare del procedimento o un'udienza non abbiano luogo;
- assumere prove di propria iniziativa;
- pronunciarsi in merito alla controversia senza includere nella sentenza la parte narrativa e la motivazione;
- dichiarare che una decisione adottata nel contesto della causa sia immediatamente esecutiva anche in casi diversi da quelli previsti dalla legge o in assenza di una garanzia prescritta dalla legge.
Se il valore di una causa rientra nella soglia prevista per la procedura semplificata, si applicano le disposizioni relative alla procedura semplificata anche in caso di impugnazione di una decisione adottata nell'ambito della procedura semplificata. Ciò vale anche quando il giudice si pronuncia in merito a una controversia in conformità del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1) nella misura in cui tale eventualità non è disciplinata da detto regolamento. In base al regolamento, sulla causa può pronunciarsi il tribunale di contea (maakohus) competente.
La procedura documentale è applicata su richiesta dell'attore, a condizione che tutti gli elementi a sostegno della domanda possano essere provati mediante documenti e che i documenti necessari siano allegati all'atto di citazione o il ricorrente li presenti entro il termine stabilito dal giudice.
I mezzi di comunicazione elettronica che possono essere utilizzati per trasmettere documenti agli organi giurisdizionali estoni sono il sistema informativo elettronico (https://www.e-toimik.ee/) e l'invio via e-mail o fax. Quando si invia un documento a un organo giurisdizionale via fax, il documento originale deve essere trasmesso al giudice senza ritardi dopo l'invio del fax. In caso di impugnazione di una decisione del giudice, l'atto di appello originale deve essere trasmesso entro 10 giorni.
Il giudice può considerare sufficiente un'istanza o un altro atto processuale inviato via e-mail da una delle parti in causa anche se non soddisfa le prescrizioni relative alla firma digitale, a condizione che non abbia dubbi sull'identità del mittente o sull'invio dell'atto, in particolare nel caso in cui abbia già ricevuto dalla stessa parte documenti recanti una firma digitale inviati dallo stesso indirizzo elettronico nel corso dello stesso procedimento o laddove il giudice abbia autorizzato la trasmissione di istanze e atti anche con questa modalità.
È inoltre possibile fornire il previo consenso per via elettronica tramite il sistema informativo elettronico (https://www.e-toimik.ee/), via e-mail o via fax. L'accettazione della notificazione e/o comunicazione degli atti per via elettronica a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità può anche essere comunicata all'organo giurisdizionale unitamente alla domanda che dà avvio al procedimento.
Gli atti processuali devono essere notificati e/o comunicati ad avvocati, notai, ufficiali giudiziari, curatori fallimentari ed enti pubblici statali o locali per via elettronica, tramite l'apposito sistema informativo. La notificazione e/o comunicazione degli atti con altre modalità è consentita soltanto se giustificata.
Una sentenza emessa nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere impugnata dinanzi al tribunale distrettuale (ringkonnakohus) competente a riesaminare le sentenze emesse dal tribunale di contea che si è pronunciato in primo grado. L'atto di appello deve essere presentato in forma scritta e comprendere:
- il nome dell'organo giurisdizionale che ha reso la sentenza impugnata, la data della sentenza e il numero di ruolo della causa;
- una domanda esplicita dell'appellante, che indichi sia la misura in cui viene contestata la sentenza del giudice di primo grado sia la decisione del tribunale distrettuale che l'appellante auspica;
- le basi su cui si fonda l'impugnazione;
- la data di notificazione della sentenza impugnata.
Le basi su cui si fonda l'impugnazione devono comprendere:
- la disposizione di legge che l'organo giurisdizionale di primo grado ha violato nella sentenza o nel pronunciare la sentenza oppure il fatto che gli accertamenti effettuati dal giudice fossero errati o insufficienti;
- il motivo della violazione della disposizione di legge o degli accertamenti errati o insufficienti dei fatti;
- un riferimento ai mezzi di prova che l'appellante intende utilizzare per dimostrare ciascuna delle proprie affermazioni.
Le prove documentali che non sono state presentate all'organo giurisdizionale di primo grado e che l'appellante chiede all'organo giurisdizionale adito di ammettere devono essere allegate all'atto di appello.
Qualora l'impugnazione si fondi sulla presentazione di nuovi fatti e nuove prove, occorre indicare nell'atto di appello il motivo per cui tali elementi non sono stati presentati al giudice di primo grado.
Se l'appellante desidera che il giudice senta un testimone, acquisisca una dichiarazione di una parte in causa sotto giuramento o richieda una consulenza o un accertamento, deve indicarlo nell'atto di appello fornendo le opportune motivazioni. In tal caso i nomi, gli indirizzi e le informazioni di contatto dei testimoni o dei consulenti, ove noti, devono essere indicati nell'atto di appello.
Qualora desideri che la causa sia trattata oralmente, l'appellante deve segnalarlo nell'atto di appello. In caso contrario si presume il suo consenso alla trattazione della causa in forma scritta. Il giudice notifica l'atto di appello all'appellato e fissa un termine entro il quale questi deve depositare la propria comparsa di risposta.
Il giudice si pronuncia su una domanda di riesame di una sentenza a norma del regolamento sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità mediante una decisione. 
 Se necessario, la domanda è oggetto di trattazione in udienza. Se la domanda viene accolta, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità proseguirà alle condizioni precedenti la decisione. Una decisione di rigetto di una domanda di riesame di una sentenza può essere impugnata dinanzi a un tribunale distrettuale. Una sentenza di appello emessa da un tribunale distrettuale può essere impugnata dinanzi alla Corte suprema (Riigikohus) solo se il tribunale distrettuale ha rigettato l'appello.
L'ammontare dei diritti da versare all'erario è determinato in base al valore della causa, a sua volta definito a partire dalla somma richiesta. Ai fini del calcolo del valore di una causa occorre sommare l'importo oggetto della domanda principale agli importi oggetto delle domande accessorie. Nel caso delle domande per il recupero degli interessi di mora nell'ambito dei procedimenti europei per le controversie di modesta entità, all'importo va aggiunto altresì l'equivalente di un anno di interessi di mora. L'ammontare dei diritti da versare all'erario è calcolato a partire dall'importo finale ricevuto (valore della causa), conformemente alla tabella figurante all'allegato 1 della legge in materia di diritti erariali (riigilõivuseadus), come indicato all'articolo 59, comma 1.
Le domande di revisione di una sentenza a norma del regolamento sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono soggette al pagamento di diritti erariali calcolati sulla metà del valore della causa. Tali diritti non possono essere inferiori a 100 EUR né superiori a 2 100 EUR.
Per proporre appello occorre versare all'erario lo stesso importo versato al tribunale di contea per la domanda iniziale che ha dato avvio al procedimento europeo per controversie di modesta entità, tenuto conto della portata dell'appello. Quando viene proposto un appello o un ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa utilizzando la procedura documentale o avverso una sentenza interlocutoria o parziale emessa con riserva, si presume che il valore della causa sia pari a un quarto del valore della causa in primo grado.
In caso di ricorso per cassazione dinanzi alla Corte suprema, è necessario versare all'erario diritti pari all'1% del valore della causa, tenuto conto della portata del ricorso. L'ammontare di tali diritti è determinato sulla base dell'articolo 59 della legge in materia di diritti erariali. 
 I diritti erariali non possono essere inferiori a 100 EUR né superiori a 4 760 EUR.
Per depositare un atto di appello presso un tribunale distrettuale o un ricorso presso la Corte suprema sono dovuti diritti erariali per un importo di 70 EUR.
Tali diritti possono essere versati mediante bonifico bancario su qualsiasi conto bancario del ministero delle Finanze: SEB Pank – conto n. EE571010220229377229 (SWIFT: EEUHEE2X); Swedbank – conto n. EE062200221059223099 (SWIFT: HABAEE2X); Luminor Bank – conto n. EE221700017003510302 (SWIFT: RIKOEE22); LHV Pank – conto n. EE567700771003819792 (SWIFT: LHVBEE22).
In caso di mancato adempimento volontario di una sentenza emessa nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, l'esecuzione della sentenza spetta agli ufficiali giudiziari.
Il giudice che si pronuncia in merito a una domanda nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità (cfr. punto 1.2) ha il potere di adottare le misure di cui all'articolo 23.
1.3 Moduli
Non esistono moduli standard applicabili a livello nazionale per le procedure semplificate.
1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato
Il patrocinio a spese dello Stato è concesso secondo la procedura stabilita dalla legge sul patrocinio a spese dello Stato (riigi õigusabi seadus) e al capo 18, sezione 6, del codice di procedura civile. Il patrocinio a spese dello Stato è concesso sulla base di una domanda presentata dalla persona interessata.
La domanda di patrocinio a spese dello Stato in qualità di parte di un procedimento giudiziario in materia civile deve essere presentata all'organo giurisdizionale che sta trattando la causa o che è competente a trattarla.
Una persona fisica può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato se la sua situazione finanziaria nel momento in cui richiede il patrocinio non gli consente di pagare per ricevere servizi di assistenza legale adeguati o gli consente di pagarli solo in parte o a rate oppure se la sua situazione finanziaria non gli consentirebbe di soddisfare i suoi bisogni primari dopo aver pagato per tali servizi.
Il patrocinio a spese dello Stato è concesso a persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda di patrocinio, sono domiciliati nella Repubblica di Estonia o in un altro Stato membro dell'Unione europea o sono cittadini della Repubblica di Estonia o di un altro Stato membro dell'Unione europea. Il domicilio è determinato sulla base dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1). Le persone fisiche che non soddisfano tali requisiti possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato soltanto se ne hanno diritto in virtù di un obbligo internazionale vincolante per l'Estonia.
1.5 Norme relative all’assunzione di prove
Contrariamente alla procedura ordinaria, nell'ambito di una causa trattata mediante la procedura semplificata di cui all'articolo 405 del codice di procedura civile il giudice può anche assumere prove di propria iniziativa. Il giudice può derogare alle prescrizioni di legge relative alle modalità di produzione e assunzione delle prove e ammettere prove che non sono state prodotte sotto giuramento, comprese dichiarazioni delle parti in causa.
Nell'ambito della procedura documentale sono accettati come mezzi di prova solo i documenti presentati dalle parti e le dichiarazioni rese dalle parti sotto giuramento. È possibile produrre prove solo laddove la causa abbia ad oggetto un'obbligazione di pagamento di una somma di denaro derivante da una cambiale o da un assegno, una misura di esecuzione forzata conseguente a un'ipoteca o a un'ipoteca navale o la presunta falsificazione di un documento. Non è accettato nessun altro mezzo di prova e non sono prese in considerazione eventuali eccezioni. Nell'ambito della procedura documentale non possono essere presentate altre domande o domande riconvenzionali. Per provare l'esistenza di un credito accessorio derivante da una cambiale o da un assegno è sufficiente motivare la domanda.
Le norme in materia di assunzione di prove sono stabilite al capo 25 del codice di procedura civile. Salvo diversa disposizione di legge, entrambe le parti in causa devono comprovare i fatti sui quali si basano le loro domande e difese. Salvo diversa disposizione di legge, le parti possono concordare una ripartizione dell'onere della prova diversa da quella prevista dalla legge e concordare la natura dei mezzi di prova di determinati fatti. Le prove sono prodotte dalle parti in causa. Il giudice può invitare le parti a produrre ulteriori prove. Se una parte in causa che desidera proporre prove non è in grado di produrle essa stessa, può chiedere al giudice di procedere alla loro assunzione. Al momento della produzione delle prove o della richiesta di assunzione di prove, la parte deve spiegare quali dei fatti rilevanti per la causa intende dimostrare producendo le prove o chiedendone l'assunzione. Qualsiasi richiesta di assunzione di prove deve contenere anche informazioni che ne consentano l'assunzione. Nella fase preliminare il giudice stabilisce il termine entro il quale le parti devono produrre le prove o chiederne l'assunzione. Se una domanda di assunzione delle prove presentata da una parte in causa viene respinta in quanto la parte non ha pagato in anticipo le spese relative all'assunzione nonostante l'autorità giudiziaria abbia richiesto il pagamento, la parte non ha il diritto di chiedere che le prove in questione siano assunte successivamente laddove l'accoglimento di tale richiesta comporterebbe il rinvio della trattazione della causa.
Se devono assumersi prove fuori della circoscrizione del giudice dinanzi al quale si svolge il procedimento, questi può disporre che sia presentata una specifica richiesta di compimento di un atto processuale all'autorità giudiziaria competente nel luogo in cui devono assumersi le prove. La richiesta è espletata conformemente alla procedura prevista per il compimento dell'atto processuale oggetto della richiesta. Le parti in causa sono informate del momento e del luogo in cui dovrà compiersi l'atto processuale, ma l'assenza di una parte non impedisce che la richiesta sia espletata. Il processo verbale dell'atto processuale e le prove assunte in sede di espletamento della richiesta sono trasmessi senza ritardi al giudice dinanzi al quale si svolge il procedimento. Quando l'assunzione delle prove sulla base di una specifica richiesta di compimento di un atto processuale dà luogo a una controversia e la prosecuzione dell'assunzione delle prove dipende dalla soluzione di tale controversia, ma l'autorità giudiziaria cui è stata rivolta la richiesta non è in grado di risolverla, la controversia è risolta dal giudice dinanzi al quale si svolge il procedimento principale. Se l'autorità giudiziaria che espleta la richiesta ritiene opportuno, nell'interesse della definizione della causa, delegare l'assunzione delle prove a un'altra autorità giudiziaria, rivolge un'apposita richiesta all'autorità giudiziaria in questione e ne informa le parti in causa.
Le prove assunte all'estero conformemente alle leggi del paese interessato possono essere utilizzate nell'ambito di procedimenti civili in Estonia, salvo il caso in cui l'atto processuale compiuto per l'assunzione delle prove sia contrario ai principi della procedura civile estone. 
 A norma del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, il collegio dell'organo giurisdizionale estone che ha richiesto l'assunzione di prove conformemente alla procedura prevista dal regolamento o un giudice che agisce sulla base di un provvedimento di tale organo giurisdizionale può presenziare e partecipare all'assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria straniera. Le parti in causa e i relativi rappresentanti e consulenti tecnici possono partecipare all'assunzione delle prove analogamente a quanto potrebbero fare in Estonia. Qualora l'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento consenta l'assunzione diretta delle prove da parte di un'autorità giudiziaria estone in un altro Stato membro dell'Unione europea, il collegio dell'organo giurisdizionale dinanzi al quale si svolge il procedimento, un giudice che agisce sulla base di un provvedimento o un consulente tecnico nominato dall'organo giurisdizionale possono partecipare all'assunzione delle prove.
Se devono assumersi prove al di fuori dell'Unione europea, il giudice ne chiede l'assunzione attraverso l'autorità competente ai sensi della convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale. Il giudice può anche assumere prove in un paese straniero agendo tramite l'ambasciatore o il funzionario consolare autorizzato che rappresenta la Repubblica di Estonia in tale paese, a condizione che la legislazione del paese in questione non lo vieti.
Una parte che abbia prodotto una prova o ne abbia chiesto l'assunzione può rinunciarvi solo con il consenso della controparte, salvo diversa disposizione di legge.
1.6 Procedura scritta
Nell'ambito della procedura semplifica è possibile trattare una causa in forma scritta. 
 Il giudice garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e dei diritti procedurali essenziali delle parti e, se una parte lo richiede, sarà sentita. Non è necessario fissare un'udienza a tal fine. Il giudice può disporre che una fase preliminare del procedimento o un'udienza non abbiano luogo.
Nell'ambito della procedura documentale è possibile trattare una causa in forma scritta con il consenso delle parti.
1.7 Contenuto della decisione
Le sentenze si compongono di introduzione, dispositivo, parte narrativa e motivazione. Nell'ambito della procedura semplificata il giudice può emettere una sentenza senza includervi la parte narrativa o la motivazione. Quando il giudice tratta una causa mediante la procedura semplificata, può limitarsi a indicare, nella parte narrativa della sentenza, gli elementi di fatto e di diritto sui quali ha fondato le proprie conclusioni.
Un tribunale di contea che emette una sentenza in una causa trattata mediante la procedura semplificata può concedere l'autorizzazione all'impugnazione. In generale, il giudice autorizza l'impugnazione laddove ritiene necessaria una decisione in secondo grado per ottenere il parere di un tribunale distrettuale su un punto di diritto. Non è necessario giustificare la concessione dell'autorizzazione all'impugnazione.
Nell'ambito della procedura documentale le domande dell'attore sono rigettate se questi non è stato in grado di fornire prove ammissibili nell'ambito di tale procedura. In tal caso l'attore può ripresentare le proprie domande ricorrendo alla procedura ordinaria. Se, nell'ambito della procedura documentale, il giudice accoglie le domande attoree nonostante le difese del convenuto, emette una sentenza con riserva a tutela del diritto del convenuto di difendere i suoi diritti in futuro. Ai fini dell'impugnazione e dell'esecuzione forzata, una sentenza emessa con riserva è considerata definitiva. Qualora il giudice si pronunci su un'eccezione che avrebbe potuto essere proposta mediante la procedura documentale emettendo una sentenza con riserva, il convenuto può successivamente riproporre tale eccezione solo in caso di annullamento o modifica della sentenza emessa con riserva.
1.8 Rimborso delle spese
Principi generali:
- le spese di giudizio sono a carico della parte soccombente;
- la parte soccombente rimborsa alla controparte, tra l'altro, le spese stragiudiziali necessarie eventualmente sostenute a motivo del procedimento giudiziario; le parti sono rimborsate di tutte le spese stragiudiziali delle quali verrebbe rimborsato un testimone, compreso un risarcimento per eventuali perdite di guadagno o di altro reddito permanente, sulla stessa base e nella stessa misura dei testimoni;
- le spese sostenute da una parte per la rappresentanza legale sono rimborsate secondo le stesse regole che si applicano alle altre spese della parte;
- il giudice può disporre che le parti si facciano carico, in tutto o in parte, delle rispettive spese, laddove porre a carico della parte soccombente le spese della controparte sarebbe fortemente iniquo o irragionevole;
- in caso di parziale accoglimento delle domande delle parti, le spese di giudizio sono poste a carico delle parti in egual misura, a meno che il giudice non ripartisca le spese in maniera proporzionata alle domande accolte o disponga che le parti si facciano carico, in tutto o in parte, delle rispettive spese.
1.9 Possibilità d’impugnazione
Nel dispositivo di una sentenza emessa nell'ambito della procedura semplificata, il giudice indica le norme e i termini da rispettare per l'impugnazione. Una sentenza emessa nell'ambito della procedura semplificata può essere impugnata ricorrendo alla procedura ordinaria. 
 Un tribunale distrettuale può esaminare un appello proposto ricorrendo alla procedura semplificata a prescindere dal fatto che il tribunale di contea abbia fornito la propria autorizzazione ed è possibile proporre appello a prescindere dal fatto che il tribunale di contea abbia fornito la propria autorizzazione. Il tribunale distrettuale non può rigettare l'appello solo perché è stato proposto ricorrendo alla procedura semplificata.
Una sentenza emessa nell'ambito della procedura documentale può essere impugnata ricorrendo alla procedura ordinaria.
Una parte o un terzo che intende presentare domande autonome può proporre appello avverso una sentenza di primo grado. I terzi che non intendono presentare domande autonome possono proporre appello alle condizioni stabilite all'articolo 214, comma 2, del codice di procedura civile.
Non è possibile proporre appello avverso una sentenza qualora entrambe le parti abbiano rinunciato al diritto di impugnazione in un'istanza trasmessa all'organo giurisdizionale.
Un atto di appello può essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza all'appellante, ma non oltre 5 mesi dalla data di pubblicazione della decisione del giudice di primo grado.
Se nell'ambito di una causa viene emessa una sentenza supplementare entro il termine per l'impugnazione, il termine per l'impugnazione ricomincia a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza supplementare, anche per quanto riguarda la sentenza iniziale. Nel caso in cui a una sentenza resa senza la parte narrativa o la motivazione sia aggiunta la parte omessa, il termine per l'impugnazione ricomincia a decorrere dalla data in cui viene resa la sentenza completa.
Se le parti raggiungono un accordo in tal senso e ne informano il giudice, il termine per l'impugnazione può essere ridotto o può essere prorogato fino a 5 mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Una parte di un procedimento di appello può ricorrere per cassazione avverso una sentenza del tribunale distrettuale adendo la Corte suprema nel caso in cui il tribunale distrettuale abbia materialmente violato una disposizione del diritto processuale o applicato in maniera errata una disposizione del diritto sostanziale. I terzi che non intendono presentare domande autonome possono ricorrere per cassazione alle condizioni stabilite all'articolo 214, comma 2, del codice di procedura civile.
Non è possibile proporre ricorso per cassazione se entrambe le parti hanno rinunciato al diritto di impugnazione presentando un'istanza all'organo giurisdizionale.
Un ricorso per cassazione può essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza al ricorrente, ma non oltre 5 mesi dalla data di pubblicazione della decisione del tribunale distrettuale.
 
      